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integrazione al minimo pensione riversibilità

07/12/2019 23:25#65587 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic integrazione al minimo pensione riversibilità
In caso di titolarità di due pensioni che siano di importo inferiore al minimo l'integrazione spetta una sola volta.
In caso di bititolarità insorte dal 14 giugno 2000 in poi, l’individuazione della pensione da integrare al trattamento minimo va effettuata sulla base rispettando particolari requisiti.
Nel suo caso specifico con concorso di due o più pensioni a carico della stessa gestione fondo FPLD, l’integrazione al minimo va attribuita sulla pensione diretta, ad eccezione del caso in cui la pensione diretta risulti costituita da un numero di settimane inferiore a 781 e la reversibilità da un numero superiore alle 780 settimane, in tal caso l’integrazione va attribuita sulla reversibilità. Per accertare il requisito delle 781 settimane di contribuzione, devono essere presi in considerazione tutti i contributi (obbligatori, effettivi e figurativi, con esclusione dei contributi volontari e di quelli afferenti periodi successivi alla data di decorrenza della pensione) utilizzati per la liquidazione della pensione, anche se versati in gestioni diverse.
Poiché da quanto scrive la pensione diretta è stata generata da un numero inferiore a 781 settimane, perché di importo 43 euro/mese e quella diretta da un numero superiore, si ritiene corretta l'interpretazione dell'INPS, che annulla un'integrazione per ''scaricarla'' sulla pensione indiretta.

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05/12/2019 15:33#65548 da franci98
Buongiorno a tutti
penso di essere una bella rottura di scatole perchè pongo argomenti e quesiti ai quali neanche i cosidetti esperti dei patronati sanno rispondere e mi consigliano di lasciar perdere perchè tanto l'INPS ha ragione . questo l'argomento , seguirà il quesito , o i quesiti.
Allora , in materia di riversibilità e coniuge superstite titolare di pensione integrata al minimo.
nel giugno di quest'anno è deceduto un pensionato titolare di pensione FPLD , pari a 653 € il che significa che la pensione non era integrata al minimo; il superstite a sua volta precepisce una pensione integrata al minimo (€ 43 come quota derivante da contribuzione ed € 470 a titolo di integrazione al minimo).
in fase di reversibilità al coniuge superstite ( rispettati tutti i canoni di reddito ) in teoria spetterebbe il 60% dell'assegno , cioè 653x60% = 392 €.
fin qui tutto normale , il superstite diventerebbe titolare di due pensioni a carico della stessa gestione FPLD , una diretta una derivante dal coniuge dante causa .. entrambe le pensioni a questo punto sono poteziamlente integrabili al minimo , per legge però soltanto una può esserlo , ma quale? Quella diretta del superstite o quella di reversibilità del dante causa ? I quesito è di estrema importanza perchè la scelta dell'una o dell'altra porta a ratei di pensione molto differenti così sintettizzati:
1) se l'ntegrazione al minimo viene calcolata sulla pensione diretta avremo : Euro 43 da calcolo contribuzione, + euro 470 da integrazione, + euro 392 come quota di reversibilità . per un totale di € 903,00.
2) se l'integrazione al minimo viene calcolata sulla pensione di reversibilità avremo : Euro 43 da calcolo contribuzione superstite ,+ euro 392 da rateo dante causa , euro 121 da integrazione . Per un totale di € 556,00
come è facilmente evidente tra l'uno e l'altro sistema di calcolo c'è una differenza consistente ; 903-556 = 347 .
premesso che la legge 638/1983 art. 6 prevede che in caso di plurititolarità a carico della stessa gestione il trattamento minimo deve essere calcolato sulla pensione diretta ma che in deroga alla stessa il trattamento minimo deve essere calcolato sulla pensione di reversibilità se questa in origine era calcolata sulla base di almeno 781 contributi settimanali .
Ora per specificare la pensione originaria non era calcolata su 781 contributi ne era integrata al minimo , quindi a mio parere l'integrazione va calcolata sulla pensione diretta ( quella del superstite)
In fase di riliquidazione l'INPS che fà :
1) calcola l'integrazione prendendo a base il 60% della pensione del dante causa
2) toglie del tutto l'integrazione dalla pensione diretta
3) esibendo come scusante l'esiguità dell'importo della pensione diretta senza integrazione ( per inciso 43 Euro) afferma che tali importi verranno riconosciuti in due volte l'anno , cioè ogni sei mesi .( spiegazione ridicola )

Se qualcuno conosce bene la materia chiedo quindi:
A) su quale pensione va calcolata l'integrazione ?
B) è giustificabile il pagamento del rateo della pensione diretta ogni sei mesi anzichè pagarle ,come dovrebbe essere normale , ogni mese ?

Grazie anticipatamente

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