× Hai delle domande o vuoi discutere con altri membri del forum tematiche legate alla previdenza? In questo forum parliamo di tutto quello che riguarda le pensioni dai lavoratori esodati alla pensione anticipata. Buona navigazione!

Calcolo dei contributi figurativi in caso di mobilità (Quota 100)

19/01/2020 09:20 - 19/01/2020 09:24#66658 da cochise
Giuliano, la L.183/2010 non fa riferimento ai lavori usuranti salvo l'art 1.
Per la precisione:
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Comunque io ho fatto migliaia di calcoli per lavoratori in mobilità, tra cui il mio, e ti garantisco che la retribuzione figurativa mobilità è calcolata e ricalcolata come ho detto.
Altra conferma è data dalla famosa circolare 115/2008, al punto 3a pagina 4, dove un premio nobel per la matematica applicata allo scappellamento a destra come se fosse, prestato all'inps ha scritto una teoria complicata sul calcolo della media degli scappellamenti, leggila è da ridere ma è un documento ufficiale inps ancora applicato.

Hai detto:
Per cui posso ragionevolmente sostenere che la mia contribuzione figurativa debba essere SEMPRE riferita all'ultimo stipendio percepito (anno 2009) prima della messa in mobilità e NON a situazioni lavorative successive.

In pratica stai dicendo quello che ho detto io e ripeto anche l'invito a contattarmi alla mail, ti darò il recapito telefonico e potremo parlarne, ma io preferisco guardare anche i numeri, con i quali ho un buon rapporto.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

Questo messaggio ha un file allegato.
Accedi o registrati per visualizzarlo.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

19/01/2020 08:44#66656 da Giuliano IOL
Cochise, grazie per il tuo intervento.
Tu fai riferimento alla 183/2010 legge che però interessa la disciplina in tema di lavori usuranti.
I miei periodi di inattività (130 sett. non continuative di mobilità) sono normati dalla 223/91 in particolare dai commi 9 ed 1 dell'art.7 che recitano:

9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti. (75)

1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento (68) (76). 2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento .

Per cui posso ragionevolmente sostenere che la mia contribuzione figurativa debba essere SEMPRE riferita all'ultimo stipendio percepito (anno 2009) prima della messa in mobilità e NON a situazioni lavorative successive.

Grazie per il tuo parere

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

18/01/2020 23:11#66653 da cochise
Giuliano, la retribuzione figurativa di mobilità, come previsto dall'art 40 L. 183/2010 deve essere accreditata con riferimento alle retribuzioni ricorrenti dell'ultimo mese in servizio, in pratica la retribuzione mensile comprensiva di rateo di tredicesima ed eventuale quattordicesima se goduta (no competenze accessorie non ricorrenti tipo straordinario ne premio produzione legato alla presenza &/o risultati)
questo il testo
. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Inoltre la retribuzione deve essere rivalutata, mese xmese, con riferimento agli indici (ateco) delle retribuzioni del settore di riferimento, come previsto dal comma 6 art 3 L.503/92 (circolare applicativa inps n° 160/1997.
Per poter valutare la questione inviami ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) estratto conto aggiornato e l'ultimo foglio paga ed indicazione se, oltre alla tredicesima beneficiavi anche della quattordicesima.
Potranno anche liquidarti la pensione in maniera errata ma con un'eventuale domanda di ricostituzione si sanerà, certamente tutto.
Questa battaglia, per inps, è paragonabile a Little Big Horn....nessun sopravvissuto e nessun prigioniero.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

18/01/2020 21:59#66647 da Giuliano IOL
Buona sera, mi chiamo Giuliano e sono nuovo del Forum.

Vorrei esporre il mio problema, sperando in suggerimenti in merito.

Il 20/07/2019 ho compiuto 62 anni ed in forza dei 40 e più di contribuzione chiedo l'accesso a Quota 100.
Considerando i 3 mesi di finestra, avrei dovuto ricevere il primo assegno al 1/11/2019.
Ad oggi la mia pratica non è ancora stata risolta dall'INPS competente. Dunque sono ancora al "verde".
I motivi sono vari e sarò lieto d'illustrarli in seguito ove fosse d'interesse.
Sussiste però una situazione intercorsa recentemente cdi cui vorrei pareri in merito.
Premetto quanto segue.
Sono nato il 20/07/1957.
Ho iniziato a lavorare il 1/02/1979.
Avevo una posizione da quadro con stipendio elevato.
Ho avuto accesso alle listi di mobilità (4 anni) nel Gennaio 2010.
Dopo 8 settimane di mobilità ho avuto il primo contratto a tempo determinato.
Ho stipulato un contratto a tempo indeterminato il 1/05/2016 (uscendo dalla mobilità) sino ad arrivare al 31/10/2019 come data di licenziamento per accesso a Quota 100.
Faccio presente che nel periodo di mobilità, dunque 01/01/2010 - 01/05/2016 ho avuto varie interruzioni e goduto nel complessivo di 130 settimane di mobilità.
Tutti i contratti erano al di sotto dell'anno solare come durata.

Durante questi anni ho sempre periodicamente controllato il mio Estratto Conto Retributivo accedendo al sito INPS.
Il valore che compariva nella colonna "Retribuzione o reddito" era sempre proporzionato nel valore settimanale all'ultimo stipendio annuale complessivo percepito nel 2009. Questo per tutte le 130 settimane di mobilità.
Il giorno 5/12/2019 scarico di nuovo tale estratto che mi conferma quanto sopra.
Il 3/01/2020 non essendo la mia pratica ancora conclusasi mi reco in INPS dove il dirigente di settore mi dice personalmente che la stanno elaborando e che stanno terminando di controllare i miei Emens.
Il 15/01/2020 casualmente controllo di nuovo il mio Estratto Conto on line ed evinco che tutte le 130 settimane di mobilità sono state riparametrate in valore NON sull'ultimo stipendio percepito nel 2009, ma sulla media delle retribuzioni percepite nel periodo di lavoro a tempo determinato ricadente all'interno delle 130 settimane di mobilità.
In tali periodi io accettato qualsiasi lavoro mi si prospettasse, anche a basso reddito, pur di fare contribuzione.
Dunque ora mi ritrovo che nel calcolo determinante l'assegno pensionistico, essendo tali valori decisamente più bassi, avrò una decisa riduzione del monte reddito e dunque di contributi appropriati al calcolo finale.
Questo è estremamente penalizzante.

Appena accortomi di questo ho chiesto colloquio con il dirigente di settore e spero di averlo in tempi brevi, prima che venga emesso il TE08 e messo in pagamento il primo assegno.

Da calcoli da me fatti, non ho supporto alcuno, anche perchè al Patronato a cui mi sono rivolto mi dicono essere questa cosa mai accaduta.
Intuisco però che stante così le cose l'INPS per il suo calcolo finale non utilizzerà più il sistema di parametrizzazione del calcolo figurativo sulla mobilità legato all'ultimo stipendio percepito, ma ha adotterà il metodo di solito usato per l'indennità di Disoccupazione (cosa ben diversa) che appunto si riferisce in valore sulla media di quanto percepito nell'anno di competenza.

Credendo di dovermi preparare ad una lunga battaglia, chiedo: ho ragione io sotenendo che il valore da attribuire ai periodi di mobilità va riferito NON al percepito nell'anno, ma all'ultimo stipendio relativo all'anno predente alla messa in mobiltà?

Spero di essere stato chiaro...e ringrazio chi saprà esprimere pareri in merito.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Moderatori: giorgionecochiseNicola54
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati