Alessandro,
il messaggio n. 25982/2008 chiarisce alcuni aspetti ,con riguardo ai soggetti destinatari della facoltà di riscatto prevista dall’articolo 51, comma 2, della legge 488/1999.La legge in esame stabilisce che la facoltà di riscattare i periodi di collaborazione antecedenti al 1° aprile 1996 può essere esercitata dagli iscritti alla Gestione separata, ma con riferimento esclusivo a periodi di attività prestata in veste di collaboratori coordinati e continuativi(contratto co.co.co).
In ogni caso il riscatto sarebbe a suo onere.Questo viene quantificato prendendo a base l'aliquota pensionistica di finanziamento della Gestione separata, vigente alla data della domanda di riscatto.La base del computo è relativa ai periodi oggetto del riscatto, con rivalutazione dell'indice ISTAT.
Pertanto solo nel caso in cui sua attività si sia svolta con il contratto indicato (CO.CO.CO.), ha diritto al riscatto fino a cinque anni.