Fisco

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L'Inps ha diffuso con la Circolare 128/2015 le prime indicazioni sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito a premi corrisposti nel 2014 e criteri di ammissione al beneficio. Kamsin  Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche: a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro il 29 giugno 2015; b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

La domanda. Le aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati - dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche per i lavoratori iscritti all'INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS. La domanda deve contenere:

  •  i dati identificativi dell'azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda);
  • la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
  • la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
  • l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
  • ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto.

La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. Ed entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l'invio delle istanze, provvederà all'ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati. La concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo la normativa in vigore.

Documenti: Circolare Inps 128/2015

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Grazie all’azione di contrasto dei reati fiscali intrapresa dagli uomini del fisco, nel 2014 sono state accertate 17.802 violazioni e 13.062 persone sono state denunciate: di queste, 146 sono finite in manette. L’ammontare dei beni sequestrati dalle forze dell’ordine ha superato il miliardo, per la precisione 1.192 milioni di euro. Kamsin E' la fotografia scattata dall’Ufficio studi della CGIA di Mestre, che delinea l’azione di repressione messa in campo dagli uomini delle Fiamme gialle contro l’evasione fiscale.Le principali violazioni accertate hanno riguardato il reato di dichiarazione fraudolenta (3.875 casi), di omessa dichiarazione (3.339 segnalazioni), di fatturazioni per operazioni inesistenti (2.068 denunce).

Si evidenziano, inoltre, anche i casi di dichiarazione infedele (1.850 segnalazioni) e di occultamento e/o distruzione dei documenti fiscali (1.656 reati). Negli ultimi 8 anni c’è stato un progressivo aumento sia dei soggetti denunciati (dai 7.342 casi del 2007 ai 13.062 del 2014), sia delle violazioni accertate (si è passati dalle 7.513 del 2007 alle 17.802 dell’anno scorso). Il numero degli arrestati, invece, ha toccato la soglia minima di 111 persone nel 2008; negli anni successivi è gradualmente aumentato fino ad arrivare al picco massimo di 202 nel 2013, per poi scendere l’anno successivo a quota 146. Boom, invece, dei beni sequestrati: se nel 2007 l’ammontare economico confiscato era di soli 17 milioni di euro, nel 2014 l’importo è salito fino a toccare i 1,19 miliardi di euro.

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Le agevolazioni sulla Iuc previste dal decreto casa non possono essere fruite dai pensionati titolari solo di pensioni italiane.
L'agenzia delle Entrate ed il Mef stanno studiando la possibilità di prorogare il termine per la presentazione del 730 dal 7 al 23 luglio.
L'importo residuo a seguito del riacquisto della prima casa potrà essere utilizzato per ridurre le imposte sui redditi dell'acquirente.

L'esonero dall'Imu sulle unità immobiliari possedute dai pensionati italiani residenti all' estero si estende anche ai titolari di pensione in convenzione internazionale. Lo precisa in una nota il Vice-Ministro all'Economia Enrico Morando in seguito alla richiesta di chiarimento da parte dei senatori del Collegio Estero sull' interpretazione dell'attuale normativa (articolo 9-bis, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 76). Kamsin Il Vice-Ministro conferma che l' esonero va esteso anche ai titolari di pensione in convenzione internazionale, poiché detta tipologia di pensione va considerata per entrambe le componenti a carico dei due Stati una pensione a tutti gli effetti. La nota precisa, inoltre, che se il Paese estero che eroga la pensione (' autonoma' o in totalizzazione) è anche il Paese di residenza del soggetto, il beneficio in questione si applica; se invece il pensionato risiede in un Paese estero diverso da quello che eroga la sua pensione, non si applica (ad es. il pensionato che ha una pensione italo-statunitense e risiede in Canada), trattandosi di una norma di deroga e, quindi, eccezionale, va interpretata restrittivamente".

"I senatori del Collegio Estero restano, tuttavia - precisa Claudio Micheloni -, ancora in attesa di una risposta da parte del vice-ministro Morando su un altro punto fatto presente nella richiesta di chiarimento, che riguarda la facoltà o meno dei Comuni di assimilare ad abitazione principale l' unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all' estero non pensionati. Secondo i senatori, l' articolo 9-bis, contrariamente a quanto affermato dal sottosegretario Zanetti, fu concepito come emendamento aggiuntivo e non sostitutivo della normativa vigente, in virtù della quale erano proprio i Comuni a stabilire, nell' ambito della propria potestà regolamentare, se tali unità immobiliari fossero da considerare abitazione principale o meno. I senatori del Collegio Estero annunciano, infine, che nella prossima finanziaria cercheranno di risolvere il problema del mancato esonero per il pensionato residente in un Paese estero diverso da quello che eroga la sua pensione.

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