Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Quali sono le novità sulla società semplificata a responsabilità limitata? E' vero che servirà l'atto pubblico dopo le modifiche apportate dal Parlamento?

Sì, l'osservazione è corretta. La disciplina della SSRL viene modificata dal Dl Liberalizzazioni proprio in questi giorni con alcuni significativi cambiamenti. In breve diventa necessaria l'adozione dell'atto pubblico, con il passaggio presso un notaio e viene stabilito che gli amministratori siano scelti solo tra i soci. Viene anche precisato che il capitale sociale, per la SSRL, non debba essere superiore ai 10mila euro.  Ecco l'emendamento appena approvato dal Senato della Repubblica:

1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l'articolo 2463 è aggiunto il seguente: "Att. 2463-bis. -(Società a responsabilità limitata semplificata) - La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto coli il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente 1'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie,
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata. l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.".
2. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale».

Il mio caso è il seguente: ho un figlio a carico di 2 anni e casa con proprieta' esclusiva. Ho anche un mutuo a carico. Come pago l’IMU? Premetto che mio marito ha un altra casa in un altro comune in piena proprietà esclusiva.

Posto che il marito ha la residenza in altro comune, si tratta di due immobili adibiti entrambi ad abitazione principale:  il primo di proprietà esclusiva della moglie, l’altro di proprietà esclusiva del marito. Si deve dunque ritenere che entrambi gli immobili saranno soggetti all’Imu per la prima casa. La maggiorazione della detrazione per il figlio è indipendente dalla condizione (fiscale) di figlio a carico: questa spetta solo al proprietario dell'immobile adibito ad abitazione principale in cui il figlio minore risiede anagraficamente.  

Presumendo che il figlio minore risieda anagraficamente nell'immobile della signora, nel dettaglio l'IMU si calcolerebbe applicando l'aliquota del 4 per mille (ma i comuni possono aumentarla o diminuirla del 2 per mille) alla rendita catastale dell'unità immobiliare rivalutata del 5% e moltiplicata per 160; la detrazione complessiva sarà di 250 euro per l’immobile di proprietà della moglie (200 euro di detrazione + 50 euro per il figlio) e di 200 euro per l’immobile del marito. L’esistenza di mutuo sulla prima casa non dà diritto ad alcuno “sconto”.

Il pagamento dell’IMU sarà dovuto con un acconto a giugno 2012 e un saldo a dicembre 2012, come avverrà poi per le annualità successive; il versamento avverrà tramite il modello F24  con dei nuovi codici tributo ancora da stabilire.

Ho un'imbarcazione di 11 mt a vela immatricolata nel 2007 in alaggio invernale. Posso evitare di pagare la tassa? Per quanto tempo posso lasciarla in rimessaggio?

L'art 16, comma 4, della Manovra Monti così come convertita in legge, concede attualmente l'esenzione dalla tassa nautica per le imbarcazioni che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.Non essendo stati stabiliti limiti di durata nella Manovra Monti, l'imbarcazione potrebbe rimanervi anche sine die.

Ricordo tuttavia che tale possibilità viene in questi giorni rivista all'articolo 60-bis del Dl 1/2012 in corso di approvazione in Parlamento. L'articolo citato abroga definitivamente l'esenzione per i giorni di rimessaggio oltre che modificare il sistema di calcolo della tassa nautica.

 

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