Sergey

Sergey

Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.

Sono un praticante avvocato con abilitazione al patrocinio. Volevo sapere se sono obbligato all'iscrizione alla cassa di previdenza forense oppure se il fatto di essere praticante mi consente di evitare tale adempimento. Maurizio

La risposta è negativa. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22 della legge 576/1980, comma 6 come innovato della legge 141 del 1992, i praticanti non abilitati non possono essere iscritti alla Cassa forense mentre i praticanti abilitati possono scegliere se iscriversi o meno. Nel caso di specie pertanto il praticante avvocato ancorchè abilitato non ha l'obbligo di iscrizione alla Cassa.

Si ricorda peraltro che, in attuazione della legge 247/2012, è stato approvato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense il regolamento attuativo dell'articolo 21 della predetta legge, ancora non in vigore, che ha stabilito che l'iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel registro dei praticanti avvocati che siano possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Sono contributi versati per dare copertura assicurativa a quei periodi privi di contribuzione obbligatoria che la legge ha voluto rendere utilizzabili ai fini della pensione, mediante il pagamento di un onere da parte del lavoratore interessato. 

Dallo scorso 21 marzo i datori di lavoro dovranno solo prestare attenzione alla circostanza che il numero massimo dei contratti a termine rispettino il tetto massimo del 20 per cento del organico complessivo dei dipendenti impiegati in azienda. Le imprese pertanto dovranno verificare di non aver ancora superato in quel determinato momento la soglia massima del 20 per cento dell'organico complessivo prima di procedere alla stipula di un nuovo contratto a termine. 

Restano comunque esclusi dal tetto le imprese che occupano fino 5 dipendenti le quali potranno sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Inoltre vengono mantenute le specifiche esclusioni di legge contenute dell'articolo 10 del D Lgs 368/2001 in favore di talune particolari situazioni meritevoli di una diversa regolamentazione. Si tratta in pratica dei contratti conclusi per l'avvio di attività di startup nei periodi indicati dai contratti nazionali, i contratti stagionali, i contratti stipulati per specifici spettacoli o programmi radiofonici e televisivi e contratti stipulati con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Tra le varie problematiche che stanno riscontrando gli operatori del settore c'è quella relativa alla definizione della soglia dell' organico complessivo. La formulazione del termine non è del tutto chiara e può generare dubbi interpretativi. Secondo l'ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma la base di calcolo del 20 per cento deve essere riferita esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in sintonia del resto con quanto prevedono i contratti nazionali di settore e come stabilito anche da diverse sentenze della giurisprudenza. 

Il decreto legge fa salvi gli eventuali limiti diversi previsti nei contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi in base al Dlgs 368/2001 e concede la possibilità di innalzare questo limite attraverso accordi sindacali.

Le società innovative potranno beneficiare di detrazioni e deduzioni delle spese di investimento in un limite di 2,5 milioni di euro.

Dopo diversi mesi di attesa il 20 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 30 gennaio 2014 che contiene le nuove norme attuative relative alle agevolazioni fiscali individuate dall'articolo 29 del DL 179/2012 per coloro che effettuino investimenti in startup innovative. 

Come si ricorderà il decreto era l'ultimo passo necessario per rendere operativa questa disciplina. I soggetti interessati, è noto, sono le società di capitali di diritto Italiane non quotate costituite anche in forma cooperativa in possesso dei requisiti per essere qualificate come società innovative ai sensi del DL 179/2012 ed iscritte al Registro delle Imprese nella sezione speciale.

I benefici - Per i soggetti IRPEF l'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento degli investimenti effettuati fino ad un massimo annuo di 500.000 euro per i periodi d'imposta 2013-2016.

La somma massima detraibile annua quindi sarà pari a 95 mila euro. La detrazione, laddove di ammontare superiore all'imposta lorda di periodo al netto delle eventuali altre detrazioni spettanti al soggetto, potrà essere riportata a nuovo entro il terzo periodo d'imposta successivo.

Per quanto riguarda i soggetti Ires invece viene prevista una deduzione dal reddito complessivo per un importo pari al 20% degli investimenti effettuati fino ad un massimo annuo di 1,8 milioni di euro sempre con riferimento ai periodi d'imposta 2013-2016. La deduzione massima raggiunge quindi i 360 mila euro.

La deduzione tuttavia può essere effettuata solo entro i limiti di reddito imponibile netto di periodo, cioè al netto delle eventuali perdite fiscali pregresse, e l'eventuale eccedenza non utilizzata può essere riportata a nuovo entro il terzo periodo d'imposta successivo.

L'investimento può essere effettuato direttamente o indirettamente tramite Organismi di Investimento Collettivi o di altre società di capitali a condizione che i soggetti investano prevalentemente in start-up innovative. Il criterio della prevalenza si considera rispettato laddove i soggetti, al termine dell'esercizio, detengano titoli di tali società per un valore almeno pari al 70% del valore totale dei propri investimenti.

Il decreto attuativo prevede inoltre che la startup innovativa non possa ricevere investimenti annui superiori a 2,5 milioni di euro. La norma al riguardo è particolarmente severa.  Prevede infatti che, laddove la startup riceva nel medesimo esercizio investimenti complessivi superiori a tale soglia, gli investitori perdano del tutto il diritto all'agevolazione, cioè anche con riferimento agli investimenti pari o inferiori a tale soglia.

Il decreto prevede inoltre che la fruizione del beneficio fiscale è condizionata al mantenimento dell' investimento nella startup per almeno due anni. Per limitare gli abusi l'eventuale cessione anche parziale dell'investimento prima del decorso dei 2 anni comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per il soggetto di restituire le imposte risparmiate all'origine con la maggiorazione di interessi legali. Il contribuente decade dal beneficio anche laddove la startup perda i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal DL 179 2012.

La deroga in favore delle imprese di piccole dimensioni rischia di non essere applicabile agli studi professionali.

Le imprese di minori dimensioni, fino a 5 dipendenti, possono stipulare sempre un contratto a tempo determinato. È quanto previsto dal decreto legge Poletti (dl 34/2014) entrato in vigore lo scorso 21 marzo. La norma mira a salvaguardare le imprese minori per le quali l'applicazione del limite generale del 20 per cento di organico complessivo non avrebbe consentito altrimenti il ricorso al contratto a tempo determinato.

La nuova disciplina del contratto a tempo determinato ha infatti previsto un tetto massimo di dipendenti assunti con contratto a tempo determinato rispetto al totale degli addetti nell'impresa. Il limite è del 20 per cento. 
Vincolo che chiaramente non poteva essere rispettato per le imprese minori per le quali, se non fosse stata concessa una deroga, non avrebbero potuto assumere nessun collaboratore con contratto a tempo determinato; un'impresa con tre dipendenti infatti se ne avesse assunto un quarto con un contratto a tempo determinato avrebbe sforato immediatamente il tetto del 20%. 

Il Decreto Poletti ha quindi stabilito che le imprese di minori dimensioni, sino a 5 dipendenti, possono sempre assumere un collaboratore con contratto a tempo determinato in deroga al tetto legale.

La norma tuttavia fa riferimento esclusivamente alle imprese ed escluderebbe di fatto i soggetti non imprenditori come per esempio i professionisti, gli studi, le associazioni e fondazioni. Che, in assenza di un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro, rischiano di non poter assumere alcun collaboratore a tempo determinato nel caso il loro organico sia inferiore a 5 dipendenti.

Si tratta questo di un punto sul quale l'Ordine dei consulenti del lavoro chiede, in sede di conversione in legge del provvedimento, di chiarire l'applicabilità della deroga anche nei confronti dei soggetti non imprenditori per scongiurare dubbi interpretativi e per evitare di discriminare ingiustamente i professionisti.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati