Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Salve volevo un chiarimento sulle detrazioni Imu per i figli. Vale solo per la prima casa o anche per le seconde case. A quanto ammonta l'importo detraibile?

Ricordo che ai sensi dell'art 13, comma 10 del Dl 210/2011 è previsto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, possono essere detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione spetta solo per l'abitazione principale (la "prima casa").

 

Solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista (di 200 euro) e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400.

I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Come si adotta il regime dei minimi 2012? Franco da Messina

Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che si presume la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in tema di contributi minimi.


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Sono un praticante avvocato e vorrei adottare il regime dei minimi. L'attività di praticantato abilitato al tirocinio pregressa mi ostacola?

Può adottarlo. L'attivita' da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo ma viene espressamente escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Ritengo dunque che sia possibile adottare il regime dei minimi

Salve, volevo sapere a quanto ammonta l'imposta sostitutiva dal 1° Gennaio 2012 per il regime dei contribuenti minimi 2012. Grazie

L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista per i contribuenti minimi e' stata ridotta al 5 per cento a partire dal 1° Gennaio 2012 ai sensi dell'articolo 27, comma 1, Dl 98/2011. La previgente versione la fissava al 20 per cento.

Sono titolare di una partita Iva e svolgo lavoro autonomo da oltre 10 anni nel campo artistico e letterario. Di questi tempi si tira la cinghia e vorrei pagare meno tasse. Il mio commercialista al riguardo mi ha consigliato di optare per il regime dei contribuenti minimi con talune agevolazioni che non ho ancora ben compreso. Posso farlo? Grazie, Piero

Non sembra possibile optare per tale regime. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, Dl 98/2011, faccio presente che il beneficio è riconosciuto, tra l'altro, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita', attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Nel caso evidenziato posto che è stata svolta l'attività professionale nei tre anni antecedenti non sembra potersi applicare il regime dei minimi.


 

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