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E' stata discussa ieri in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati la Risoluzione Dall'Osso (M5S) che intende chiedere al Governo la correzione del regime contributivo per i farmacisti dipendenti e i titolari di farmacia. Kamsin I promotori della risoluzione hanno fatto presente come sul piano previdenziale sussista un regime differenziato non piu' sostenibile tra i farmacisti dipendenti, che sono tenuti all'iscrizione all'INPS, e i titolari di farmacia, che invece hanno rapporti con il solo ENPAF (l'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti).Nella risoluzione, peraltro, evidenziano che, per effetto di una legge assai risalente nel tempo, anche i farmacisti dipendenti sono tenuti a versare un «obolo» al medesimo ente previdenziale, che risulta particolarmente oneroso nei casi di disoccupazione involontaria.

Il M5S chiede pertanto al Governo di ridurre la somma dovuta dai farmacisti occupati, assumendo altresì iniziative per sollevare dal versamento della stessa tutti gli inoccupati restituendo anche le quote sinora percepite dall'anno 2008, anno di stima di inizio della crisi economica, all'anno 2014 e, su un piano più generale, rendere facoltativa l'iscrizione all'ENPAF.

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La Circolare che darà completa attuazione ai nuovi ammortizzatori sociali sarà pubblicata dall'Inps questa settimana. La Dis-Coll sarà retroattiva da gennaio in modo da non trascurare chi ha perso il lavoro nella prima parte del 2015.

Kamsin "Entro la settimana l'Inps emanerà la circolare attuativa sulla Dis-Coll. Da quel momento i lavoratori con i requisiti avranno 68 giorni per richiederlo e sarà retroattivo, a partire da gennaio". Lo ricorda Stefano Sacchi, consulente del lavoro di Palazzo Chigi. 

La Dis-Coll sarà erogata mensilmente ai collaboratori, continuativi o a progetto (esclusi pensionati e partite Iva) iscritti alla Gestione Separata per un numero di mesi pari alla metà di quelli di quelli coperti da contributi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 al giorno di cessazione dal lavoro (per il 2015 la durata non potrà quindi superare i 6 mesi). Il sostegno economico è garantito a condizione di poter far valere almeno 3 mesi di contribuzione nell'anno precedente, o 1 mese di contribuzione nell'anno in corso. L'importo del sussidio sarà rapportato al reddito e graduato con gli stessi meccanismi della Naspi, cioè fino a un massimo di 1.300 euro, con una riduzione del 3% mensile dal quarto mese. Inoltre l'erogazione è subordinata dalla frequenza di percorsi di riqualificazione.

Restano invece i problemi per gli stagionali. Nei loro confronti il Governo conferma la stretta sulla durata del nuovo ammortizzatore sociale Naspi che resterà dimezzata rispetto al passato. "La questione si pone per coloro che alternano, strutturalmente, sei mesi di lavoro a sei mesi di sussidio, anno dopo anno" ricorda Sacchi. "Molti mi scrivono: prof, si è dimenticato di noi. Non è così. Ma qui c'è un problema. Se Paola fa la receptionist per sei mesi a mille euro al mese e poi ottiene altri sei mesi di sussidio, lei versa 162 euro di contributi totali e in cambio riceve dallo Stato, dunque dalla collettività attraverso le tasse di tutti, 6.500 euro tra Aspi e contributi figurativi. In pratica copre appena un 2,5% dei benefici. Una situazione insostenibile e iniqua verso gli altri lavoratori. Se strutturale, il sussidio alla fine diventa un reddito garantito, non più un'assicurazione contro il rischio di perdere il lavoro".

"La Naspi è il sussidio più inclusivo d'Europa - continua Sacchi - e noi l'abbiamo non solo esteso, ma incrementato di due miliardi e mezzo di euro all'anno. Come si fa a dire che abbiamo diminuito i diritti?". "Per il 2015 comunque il problema non si pone. Alla fine di questa stagione turistica saranno nelle condizioni precedenti. Dal prossimo anno però sarà conveniente avere contratti più lunghi da otto mesi, così da coprire la parte restante con il sussidio. Vogliamo che tutti si attivino"

Sacchi ricorda anche che "chi è in condizioni di bisogno e non riesce a ricollocarsi dal primo maggio c'è l'Asdi. Occorre rafforzarlo. Eventualmente si potrebbe pensare a un'applicazione particolare per il turismo, un settore cruciale per l'economia italiana".

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“Si rischia di negare un diritto pensionistico trasformando quest’ultimo in assistenza”. Serve un anticipo strutturale dell'età pensionabile con il ritorno al sistema delle quote.

Kamsin Il Presidente della Commissione Cesare Damiano boccia l'ipotesi di introdurre un reddito minimo garantito per le persone tra i 55 e 65 anni che il presidente dell’Inps ha annunciato in arrivo pe il mese di giugno. “Non credo che dare loro un trasferimento, che sara’ basso – dice Boeri – li esponga al rischio di non mettersi in cerca di un lavoro”. Si tratta di persone che “difficilmente trovano un nuovo impiego (solo il 10%)”. Ma Damiano sostiene che “corriamo il rischio di intervenire con una misura assistenziale laddove alcuni potrebbero andare in pensione” ovvero si rischia di “negare un diritto pensionistico trasformando quest’ultimo in assistenza”.

quota 100

L'ex ministro del Lavoro ricorda le due proposte di legge che concedono la possibilita’ di uscire dal mercato del lavoro gia’ da 62 anni con 35 anni di contributi e una leggera penalizzazione sull’assegno pensionistico oppure al perfezionamento della quota 100 con 62 anni e 38 di contributi ma senza alcun taglio all'assegno pensionistico. "Nei prossimi giorni sentiremo il ministro del Lavoro Giuliano Poletti per conoscere le intenzioni ufficiali del governo su questi punti".

Per intervenire sulla fascia indicata da Boeri e che vive disagi di diverso tipo occorre, argomenta Damiano, “disaggregare la platea e differenziare gli interventi sulle diverse situazioni di disagio”. Se ad alcuni sarebbe giusto concedere il diritto ad andare in pensione, agli incapienti per esempio che percepiscono una pensione di 600 euro si potrebbe estendere la misura del bonus di 80 euro.

"Inoltre, nel caso delle pensioni contributive, quindi erogate a fronte di un capitale già accumulato, perché non riconsiderare la questione dell'età minima quale utile strumento di spinta all'uscita dal lavoro dipendente verso nuove attività e di sostituzione tra generazioni? Di fatto, la lotta alla pensione di anzianità non si giustifica più in un pieno e coerente sistema contributivo. Quanto è stato accumulato dal singolo correttamente deve essere tradotto in quanto spettante, poco o tanto che sia, soltanto in relazione all'età raggiunta e a un minimo di anzianità accumulata" ha detto Damiano.

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Per eventuali correzioni occorre presentare una dichiarazione integrativa al Caf o al professionista oppure trasmettere un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

Kamsin La dichiarazione dei redditi precompilata potrà essere accettata, integrata ed inviata alle Entrate a partire dal 1° maggio e sino al 7 luglio. Sino ad allora i contribuenti potranno solo accedere, tramite i pin dispositivi, al modello redatto dall'Agenzia per prenderne visione. Bisogna quindi attendere ancora alcuni giorni prima di poter concretamente inviare il modello all'amministrazione finanziaria e fruire delle agevolazioni sui controlli. 

Ricordiamo che il primo passo della rivoluzione verso un fisco digitale varata dal governo, però, interesserà solo i contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione per i quali l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto dai sostituti d’imposta la Certificazione Unica 2015  e che l'anno scorso hanno presentato il modello 730 oppure, pur avendo i requisiti per presentare il 730, hanno presentato il modello Unico o Unico Mini.

La dichiarazione viene predisposta anche per coloro che per l’anno 2013 hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT, RW del modello Unico. Niente precompilata, invece, se per il periodo d’imposta precedente il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa o correttiva per la quale è ancora in corso l’attività di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Dovranno ricorrere alle vie ordinarie anche i lavoratori con partita iva e comunque coloro che non sono in possesso dei requisiti per la presentazione del 730.

Le rettifiche al 730 seguono il canale ordinario. Attenzione poi agli errori. Una volta trasmesso il modello il contribuente non può infatti inviare una nuova dichiarazione precompilata (neanche entro il 7 luglio, cioè se c'è ancora tempo prima dello spirare dell'ultima data utile per inviare il modello). Pertanto, per eventuali correzioni occorre presentare una dichiarazione integrativa al Caf o al professionista oppure trasmettere un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

In pratica se il contribuente riscontra errori o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi in dichiarazione, può presentare un modello 730 integrativo “a favore” (maggior credito o minor debito) rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato, anche se ha presentato direttamente il modello 730 precompilato o tramite sostituto d’imposta.

Il modello 730 integrativo non può però essere presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate dal contribuente, salvo il caso in cui sia necessario modificare i dati del sostituto, o indicarne l’assenza, se l’Agenzia non è riuscita a comunicare il risultato contabile al sostituto d’imposta. In alternativa il contribuente può presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

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Dall'inizio dell'anno oltre 34mila contribuenti pugliesi hanno richiesto le credenziali di accesso ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate, che aprono le porte al 730 precompilato: sale così a quota 162mila il numero di contribuenti pugliesi abilitati a «Fisconline». I pin richiesti direttamente tramite il sito internet delle Entrate sono stati 29mila, mentre quelli richiesti in un ufficio territoriale dell'Amministrazione finanziaria sono stati 5mila, 100 quelli rilasciati via call center e 17 quelli richiesti presso i Consolati. A darne notizia è l'Agenzia delle Entrate pugliese, segnalando che al numero totale di contribuenti pugliesi abilitati a Fisconline devono essere sommati i cittadini già in possesso del pin dispositivo dell'Inps. Infatti, questi possono accedere al proprio 730 precompilato direttamente dal sito internet dell'ente previdenziale, raggiungibile an
che attraverso un link presente sul sito internet delle Entrate. Quattro le vie disponibili per ottenere il Pin: direttamente online dal sito dell'Agenzia delle Entrate; per telefono tramite il call center; in un qualsiasi ufficio dell'Amministrazione finanziaria; con la Carta nazionale dei Servizi. Per ottenere l'abilitazione ai servizi telematici occorre connettersi all'homepage del sito www.agenziaentrate.it (Area Riservata) e digitare il reddito complessivo indicato nella dichiarazione presentata nel 2014 e il codice fiscale. Gli stessi dati sono richiesti al contribuente che fa richiesta del Pin per telefono al call center al numero 848.800.444. In entrambi i casi il sistema fornirà subito la prima parte del Pin (le prime 4 cifre). Entro 15 giorni il contribuente riceverà al proprio domicilio una lettera con le ultime sei cifre del Pin e la password di primo accesso. Per chi fa richiesta del Pin in ufficio, il contri
buente riceve le prime quattro cifre del codice, la password provvisoria e il numero della domanda di abilitazione, da conservare per completare l'abilitazione attraverso il Web. Per ottenere la seconda parte del Pin il contribuente deve collegarsi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e accedere ai servizi di Fisconline inserendo il "nome utente" (il codice fiscale) e la password riportata nel foglio che gli è stato consegnato in ufficio. Successivamente, al primo accesso, il sistema chiede al contribuente di cambiare la password inserendone una nuova (quella provvisoria va comunque conservata). Per completare la registrazione al servizio telematico Fisconline e ricevere le ultime 6 cifre del Pin basta poi selezionare la funzione «Per coloro che hanno richiesto il Pin ad un ufficio» nella sezione «Profilo utente», inserire il numero della domanda di abilitazione e cliccare su «invia». La
),:q5 ADDIO ALLE CARTE In aumento l'utilizzo del web per le dichiarazioni
seconda parte del Pin e la password iniziale di accesso sono inviate per posta al domicilio del contribuente esclusivamente nel caso in cui a fare richiesta di abilitazione ai servizi telematici in ufficio è un delegato. Quanto ai contribuenti in possesso di «Smart Card/Cns», questi beneficiano di una procedura semplificata. Il sistema dopo aver effettuato i controlli sulla Carta nazionale dei servizi inserita nel lettore, fornirà immediatamente al contribuente il codice Pin e la password per l'accesso a Fisconline. Quando il contribuente smarrisce la password è possibile ripristinarla. Per farlo è necessario accedere alla funzione «Ripristina password» nell'area Entratel/Fisconline della home page del sito delle Entrate inserendo il codice Pin e la password iniziale. Chi non trova nemmeno la password iniziale deve chiedere in uno degli uffici dell'Agenzia di annullare l'attuale abilitazione e domandarne una nuova.
 
Le Amministrazioni pubbliche potranno collocare in quiescienza forzosa il dipendente al perfezionamento della massima anzianità contributiva anche prima del 62° anno di età. Ma sino al 2017.

Kamsin Sino al 2017 le Pa potranno spedire a casa i dipendenti che raggiungono un diritto a pensione anticipata anche prima dei 62 anni. Lo chiarisce il Dipartimento della funzione pubblica, con la nota 16/4/2015 n. 24210, in risposta ad un quesito posto dal comune di Brescia. Il chiarimento si è reso necessario per approfondire l'impatto dell'articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 sulla normativa che consente alle Pa di risolvere facoltativamente il rapporto di lavoro per esigenze organizzative quando il lavoratore abbia raggiunto un diritto a pensione anticipata.

L'articolo 1, comma 5, del dl 90/2014 (riforma Madia) ha infatti previsto che le amministrazioni pubbliche possono attivare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale soggetto alla nuova disciplina pensionistica, quando detto personale abbia acquisito il requisito contributivo per la pensione anticipata (per il 2015: 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne, mentre per il triennio 2016-2018 si passa a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), a condizione che dipendente non abbia un'età anagrafica che possa farlo incorrere in penalizzazioni sull'importo della pensione.

In sostanza, come chiarito dalla circolare della funzione pubblica 2/2015, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi della riforma Madia, non può avvenire prima del compimento dei 62 anni d'età.

Il diritto a pensione deve essere raggiunto entro il 2017. Sul tema però è tornato l'articolo 1, comma 113, della legge 190/2014, ai sensi del quale le disposizioni contenute nella «riformaFornero» delle pensioni e, in particolare l' articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del dl 201/2011 «non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

Palazzo Vidoni, dunque, chiarisce che combinando le varie disposizioni tra loro si deve concludere che nel triennio 2015-2017 «non operano più le penalizzazioni previste dall'art 24, comma 10, del dl n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, per quei dipendenti che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età». Questo consente alle p.a., per il triennio 2015-2017, di attivare con maggiore agilità la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, utile per sbloccare il turnover e favorire il ricambio generazionale.

Gli effetti. La nota spiega che qualora il dipendente abbia maturato il requisito contributivo per la maturazione del diritto alla pensione anticipata in data antecedente al 1° gennaio 2015 e tale dipendente sia in servizio perché di età anagrafica inferiore ai 62 anni, l'amministrazione di appartenenza potrebbe comunque disporre la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con preavviso di 6 mesi e senza penalizzazioni per l'interessato, purché successivamente al 1° gennaio 2015.

Laddove il dipendente maturi i suddetti requisiti contributivi entro il dicembre 2017, anche con età inferiori a 62 anni, anche in questo caso la risoluzione del rapporto di lavoro non comporterebbe penalizzazioni, nonostante la decorrenza dell'assegno di pensione ricada successivamente al 31/12/2017. Le penalizzazioni torneranno operative a partire dal 1° gennaio 2018, fatto salvo, appunto, il caso della maturazione del requisito della pensione anticipata entro il 31/12/2017.

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