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Il Prepensionamento è possibile per quei lavoratori a cui mancano non piu' di quattro anni alla pensione. L'onere del pagamento dei contributi è a carico dell'azienda.

Kamsin Le aziende e i lavoratori (a fine carriera) che vogliono interrompere il rapporto di lavoro possono contare, tra l'altro, su uno strumento finalizzato a condurre alla quiescenza alcune categorie di dipendenti vicini al pensionamento. Si tratta dell’incentivo all’esodo per i dipendenti vicini alla pensione, introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 4 commi 1-7), e attuato dal ministero del Lavoro con le circolari 24/2013 e 33/2013 e con la circolare Inps 119/2013.

La misura prevede che i lavoratori possono accedere in anticipo alla pensione con oneri posti interamente a carico del datore di lavoro. Questi, infatti, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino alla data di pensionamento - che deve cadere nei quattro anni successivi (48 mesi) - dovrà corrispondere loro la prestazione di esodo, pari all’importo della pensione idealmente maturata alla data dell’esodo, secondo le regole in vigore, e dovrà versare la contribuzione figurativa che consentirà al lavoratore di maturare il diritto a pensione. L'onere del datore deve essere assistito obbligatoriamente da una fideiussione bancaria, così da assicurare il puntuale e totale diritto degli esodandi e da non gravare sulle finanze pubbliche. Il pagamento avviene con la procedura di pagamento delle pensioni per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

La procedura è attivabile dalle imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti attraverso un'intesa preliminare con le sigle sindacali. L'importo della prestazione all’esodo che, come detto, può durare fino a 4 anni, è uguale al trattamento di pensione ipoteticamente maturato dal lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.  Si tratta di un importo determinato secondo le regole in vigore al momento dell’incasso della rendita previdenziale maturata nella gestione di competenza. Pertanto, qualora il lavoratore acceda alla pensione anticipata senza aver compiuto i 62 anni - e dunque subendo la penalizzazione - l'importo della prestazione all'esodo sarà ridotto nella stessa misura in cui sarà ridotta la prestazione pensionistica. Spesso, tuttavia, negli accordi che intercorrono tra l'impresa e i lavoratori in procinto di diventare i pensionati, vengono inserite delle clausole che prevedono l'accollo da parte dell'azienda di tali penalizzazioni.

Se un "esodato", ad esempio, al momento della percezione della pensione pubblica (dopo il periodo di accompagnamento alla pensione da parte dell'azienda) ha 59 anni e mancano tre anni al compimento dei 62, si vedrà accreditare una prestazione ridotta, rispetto a quella teorica, del 4% (1% per il primo anno, 1% per il secondo, e 2% per il terzo). Cio' in quanto del 3% sarebbe ridotta la rendita previdenziale. Se, invece, alla data di decorrenza della prestazione il lavoratore ha compiuto 62 anni, la riduzione non sarà applicata.

Da notare però che su questo fronte, a partire dall'anno in corso, si registra una sostanziale modifica legislativa operata dalla legge di stabilità, che ha disposto la cancellazione delle penalità sino al 31 dicembre 2017. Ciò rischia di riverberarsi, inevitabilmente, anche sugli assegni di accompagnamento alla pensione pagati ai lavoratori che hanno attivato questa procedura. Tali assegni, infatti, andranno ricalcolati per recuperare la differenza tra quanto corrisposto applicando la riduzione e quanto percepirà invece il pensionato una volta raggiunta la pensione. Qualora gli accordi avessero posto in capo all'azienda l'accollo della penalità sarà quest'ultima a beneficiare della differenza. 

La prestazione inoltre, non essendo una pensione, non beneficia della perequazione automatica, né dei trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare); e non può essere assoggettata a prelievo per pagamento di oneri, come la rata di cessione del quinto o di mutuo.

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Arrotondamento dell’anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria - Chiarimenti (Messaggio Inps 2974/2015)

Kamsin Com’è noto, l’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nuovi requisiti per il diritto a pensione e ha previsto, per coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla normativa vigente a tale data, la conservazione del diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza. Inoltre, il comma 14 del richiamato art. 24 e successive ulteriori disposizioni normative hanno stabilito che nei confronti di determinate categorie di soggetti c.d. "salvaguardati", ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011.

Ciò premesso, a seguito di alcuni quesiti pervenuti sul significato dell’espressione "maturazione dei requisiti  per il pensionamento" usata nelle diverse norme, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito ai criteri di arrotondamento dell’anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’A.G.O. - per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni - con particolare riferimento agli iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste.

Per la determinazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 nonché con il sistema delle c.d. quote, non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata.

L’arrotondamento previsto dall’art. 59, comma 1 lettera b) della legge n. 449/1997 per la determinazione dell’anzianità continua, invece, ad operare nelle seguenti ipotesi:

- regime sperimentale "opzione donna" di cui all’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 e s.m. e i. (34 anni, 11 mesi e 16 giorni);

- 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);

- per i lavoratori c.d. "salvaguardati" che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall’età anagrafica

- pensioni di inabilità, ad eccezione di quella prevista dall’art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995.

seguifb

Zedde

Complessivamente l'Inps dovrà riconoscere dai 4mila ai 10 mila euro lordi per compensare la perdita del potere d'acquisto degli assegni registrata nel triennio 2012-2015.

Kamsin Assegni piu' ricchi di almeno mille euro annui per chi percepisce una pensione di circa 1500 euro lordi al mese; oltre 2mila euro annui dovranno essere invece riconosciuti a chi ha prestazioni superiori a 6/7 voltre il trattamento minimo inps (vale a dire oltre i 3mila euro al mese) salvo il Governo decida per una diversa rimodulazione degli importi che colpisca i trattamenti piu' elevati.

Cifre tutte al lordo delle ritenute fiscali s'intende, ma comunque sufficienti a rimettere nel portafoglio un pò di quel potere d'acquisto lasciato sul campo in questi anni. E soprattutto la lievitazione degli assegni sarà permanente, cioè destinata a durare nel tempo. Sono questi gli effetti piu' evidenti della sentenza della Corte Costituzionale che sblocca la rivalutazione delle pensioni negli anni 2012-2013 per i trattamenti superiori a tre volte il minimo inps (cioè 1404 euro lordi nel 2012 e 1.444 euro nel 2013).

Non solo. Oltre a poter contare su un assegno piu' succulento per il futuro, ai pensionati dovranno essere corrisposti anche gli arretrati per la mancata rivalutazione durante il quadriennio 2012-2015. Rimborsi che potranno fruttare dai 4mila ai 10mila euro lordi in base all'entità della prestazione.

Ad esempio, un pensionato che percepiva nel 2011 un assegno di 1600 euro al mese si vedrà restituire poco piu' di 4mila euro: la sua prestazione infatti doveva essere di 500 euro piu' alta di quanto gli è stato corrisposto a seguito della Legge Fornero nel 2012; nel 2013 l'importo da recuperare schizza oltre i mille euro per poi attestarsi intorno a questa cifra sia per il 2014 che per il 2015 (perchè dal 1° gennaio 2014 la legge 147/2013 ha fatto ripartire l'indicizzazione). 

Il discorso non cambia per gli assegni piu' elevati. Come si evince dalla grafica chi aveva nel 2011 un assegno di 2600 euro al mese (cioè tra 5 e 6 volte il minimo inps) avrebbe dovuto godere di ben 850 euro in piu' nel solo 2012 e di oltre 1800 euro annui in piu' dal 2013 in poi. Il rimborso per il quadriennio 2012-2015 sale così ad oltre 6mila euro lordi. Cifre sempre piu' elevate man mano che cresce l'importo base dell'assegno. Se si prende un assegno pari a 3.100 euro al mese (cioè oltre 6 volte il trattamento minimo) l'importo complessivo da restituire supera i 7mila euro. Qui è possibile simulare il calcolo di quanto deve essere restituito ai pensionati. I rimborsi sono sempre al lordo delle ritenute fiscali: quindi l'importo netto che verrà effettivamente corrisposto sarà ridotto dal prelievo Irpef.

Nulla verà erogato a chi aveva prestazioni inferiori a tre volte il trattamento minimo: gli assegni per i pensionati piu' "poveri" sono stati infatti pienamente indicizzati al costo della vita nel biennio 2012-2013 e, pertanto, la sentenza della Consulta non produce alcun effetto nei loro confronti.

Resta da capire ora come il Governo intenderà riconoscere gli arretrati: l'ipotesi che si fa strada è quella di attribuire pienamente l'adeguamento, ma comunque a rate, solo per gli importi inferiori ad una determinata soglia mentre per quelli superiori l'adeguamento sarà riconosciuto solo parzialmente. Si deciderà entro il primo Giugno probabilmente con un decreto legge.

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Zedde

A quasi un anno dall'approvazione della Legge Delrio non risulta ancora completa la normativa per regolare la mobilità dei dipendenti dichiarati in soprannumero.

Kamsin Giorni cruciali per il destino dei lavoratori delle province. Gli enti territoriali, svuotati oramai delle proprie funzioni, ai sensi della Legge Delrio (Legge 56/2014) devono individuare nominativamente i dipendenti in esubero destinatari della mobilità introdotta dalla legge 190/2014 attraverso il portale lanciato da Palazzo Vidoni all'indirizzo www.mobilita.gov.it.

Si tratta questo di un passaggio fondamentale per l'attivazione dei percorsi "specifici" che la legge di stabilità ha individuato per la gestione di circa 15-20mila dipendenti pubblici interessati dal riordino delle funzioni provinciali. In primo luogo chi rientrerà nel programma di mobilità potrà accedere al pensionamento in deroga alla Legge Fornero (qualora sia stato già raggiunto un diritto a pensione con la vecchia normativa); coloro che lavorano nella agenzie per l'impiego, invece verranno assorbiti dalla nuova Agenzia nazionale prevista dal Jobs Act. Poi ci sono quei dipendenti che lavorano nella polizia provinciale che saranno ricollocati secondo il riordino delle polizie locali previsto con la legge di riforma della pubblica amministrazione appena approvata dal Senato.

Infine ci sono i dipendenti che dovranno subire un trasferimento vero e proprio il cui numero non è stato ancora chiarito ufficialmente (si parla di circa 15mila lavoratori). Si tratta dei dipendenti soprannumerari di funzioni non fondamentali per i quali la legge prevede la ricollocazione prioritaria presso le Regioni e gli enti locali e i loro enti strumentali e, in via subordinata, con le modalità presso le sedi territoriali delle amministrazioni centrali. 

Per l'attivazione di questa procedura tuttavia si registrano molti ritardi. Da un lato infatti mancano ancora due tasselli amministrativi che devono essere adottati dala Funzione Pubblica: il regolamento per definire le procedure di mobilità del personale interessato e la tabella di equiparazione delle posizioni, strumenti indispensabili per "spostare" i dipendenti da un posto all'altro senza compromettere lo stipendio. Dall'altro ci sono le resistenze delle Regioni e delle Amministrazioni Locali che non collaborano nelle definizione dei posti da assegnare ai dipendenti provenienti dalle Province. Il Governo assicura che nessun dipendente soprannumerario perderà il posto di lavoro ma su tutta la procedura pende il termine del 31 dicembre 2016: a quella data chi risulterà ancora in soprannumero sarà collocato in disponibilità.

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L'Inps nega la possibilità di ricorrere agli arrotondamenti alla frazione di mese per anticipare la pensione dei dipendenti pubblici. La questione interesserà soprattutto i lavoratori che raggiungono i requisiti alla fine dell'anno.

Kamsin Con la riforma Fornero i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'AGO dovranno maturare per intero l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e anticipata. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 2974/2015.

Per la determinazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 nonché con il sistema delle c.d. quote, - precisa l'Inps - non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata. 

La questione era stata posta da alcune sedi territoriali dell'Inps e dai Caf e riguardava, in particolare, le sorti dell'articolo 59 della legge 449/1997 che consente, com'è noto, di arrotondare alla frazione di mese l’anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’A.G.O (cioè i dipendenti pubblici) - per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni - nonchè per gli iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste. L'Inps precisa che, in sostanza, l'arrotondamento in parola dal 1° gennaio 2012 non può piu' operare.

Stop alla possibilità quindi, ad esempio, di chiedere la pensione anticipata arrotondando i 41 anni e 6 mesi di contributi a 41 anni 5 mesi e 16 giorni di servizio oppure i 42 anni e 6 mesi a 42 anni, 5 mesi e 16 giorni di servizio. La misura, a ben vedere, penalizzerà soprattutto quei lavoratori che con l'arrotondamento avrebbero centrato il requisito al 31 dicembre dell'anno e che ora vedranno pertanto dilatarsi il momento dell'uscita.

L’arrotondamento previsto dall’art. 59, comma 1 lettera b) della legge n. 449/1997 per la determinazione dell’anzianità continua, invece, ad operare nelle seguenti ipotesi:

  • regime sperimentale "opzione donna" di cui all’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 e s.m. e i. (34 anni, 11 mesi e 16 giorni);
  • 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
  • per i lavoratori c.d. "salvaguardati" che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall’età anagrafica
  • pensioni di inabilità, ad eccezione di quella prevista dall’art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995.

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