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Pensionati e lavoratori dipendenti potranno accedere al nuovo modello a partire dal 15 aprile e, per restituirlo, avranno tempo fino al 7 luglio.

Kamsin Conto alla rovescia per la dichiarazione dei redditi precompilata. 20 milioni di contribuenti in tutta Italia, soprattutto pensionati e lavoratori dipendenti, si troveranno davanti, a partire dal prossimo 15 aprile e sino al 7 Luglio, il modello precompilato spedito dalle Entrate. Il modello 730 sarà disponibile per lavoratori per i quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso all'Agenzia, nei termini, la Certificazione Unica. Inoltre, per poter ricevere la dichiarazione precompilata, bisogna aver presentato, per l'anno d'imposta 2013, il modello 730, il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini.

Il 730 non arriverà a casa, come si era pensato all'inizio, ma viaggerà su canali esclusivamente digitali. Bisognerà andare sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, dove già adesso sono disponibili video di spiegazione, risposte ai dubbi frequenti, materiale di supporto.  Per accedere al modello servirà un codice pin per i servizi telematici. Lo si potrà chiedere on line, per telefono o presso gli uffici dell'amministrazione fiscale. In alternativa, ci si potrà servire del pin Inps o della Carta nazionale dei servizi, la smart card per comunicare in digitale con la Pa. La procedura non andrà necessariamente gestita in prima persona: si potrà anche delegare un Caf o un professionista, come il proprio commercialista.

Una volta scaricato il modello il contribuente dovrà decidere se accettare la dichiarazione così come arriverà dall'Agenzia delle Entrate e chiudere la partita con il fisco oppure chiedere modifiche e integrazioni con il rischio di attivare controlli successivi.  Infatti se il 730 precompilato viene accettato senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, nei confronti del contribuente non verrà eseguito il controllo documentale, che, qualora ci si rivolga a loro, sarà in capo a Caf e professionisti che appongono il visto di conformità. A loro carico anche eventuali differenze di imposte, interessi e sanzioni in caso di visto di conformità infedele, a meno che non ci sia condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Per l'elaborazione del modello le Entrate utilizzeranno i numeri contenuti nelle certificazioni dei sostituti di imposta (ad esempio, i datori di lavoro sui loro dipendenti), i dati dell'anagrafe tributaria e quelli messi a disposizione da altri soggetti, come banche, assicurazioni ed enti previdenziali. In sostanza, l'amministrazione fiscale partirà dalla dichiarazione dell'anno precedente, raccoglierà informazioni sui redditi da lavoro dipendente, sulle pensioni e sulle prestazioni occasionali, sugli F24 pagati, sugli acquisti di immobili e le locazioni, sulle possibili detrazioni (ad esempio sulla casa e il risparmio energetico) e metterà tutto dentro la dichiarazione precompilata.

Dal 2016, poi, saranno presenti anche le spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta e altre spese comuni, come ad esempio le tasse per l'iscrizione all'università. Quindi, in caso di importi molto rilevanti pagati su questo fronte, bisognerà prendere in considerazione la richiesta di modifiche, almeno per quest'anno.

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Zedde

L'Inps ha preso in considerazione 50mila pensioni di persone andate in pensione dopo il 2000 che rappresentano un terzo delle prestazioni erogate dal fondo.

Kamsin Il 96% delle pensioni erogate ai ferrovieri subirebbe una riduzione se calcolata col metodo contributivo, e più di una pensione su 4 una riduzione superiore al 30%. E' quanto emerge dalla terza operazione Porte aperte Inps che questa volta ha analizzato le prestazioni degli iscritti al Fondo Speciale Fs. Nel 2013 il fondo ha avuto un disavanzo di 4,2 miliardi.

Nel Fondo speciale sono iscritti i dipendenti delle Ferrovie assunti prima del 1 aprile 2000, i dipendenti della Holding delle Ferrovie (assunti anche successivamente) e gli ex dipendenti FS (trasferiti per mobilità ad amministrazioni pubbliche) che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione al Fondo speciale FS. Il Fondo - spiega l'Inps all'interno di una scheda su "Porte aperte" dopo quelle pubblicate sui piloti e sui dirigenti dell'industria, era già in rosso prima del suo passaggio all'Inps e, dal 1973, i suoi squilibri gestionali sono a carico del bilancio dello Stato. Dal trasferimento della gestione in Inps i risultati economici annuali sono stati sempre negativi anche per il progressivo peggioramento del rapporto tra iscritti e pensionati, dovuto al fatto che i lavoratori assunti dalle società appartenenti alla Holding FS dopo il 1 aprile 2000 vengono iscritti al Fondo Lavoratori Dipendenti (FPLD) e non più al Fondo speciale.

Dalla scheda Inps emerge come, a causa delle regole sul pensionamento, in passato più generose di quelle attuali, la maggioranza dei ferrovieri con pensioni liquidate tra il 2000 e
il 2014 abbia importi di pensione superiori di almeno il 20% a quello che avrebbero avuto con il calcolo contributivo. In particolare il 36% gode di un importo tra il 20% e il 30% superiore, il 19% di un importo superiore tra il 30% e il 40% mentre l’8% ha importi superiori a quelli del contributivo del 40%. Solo il 2% ha importi inferiori di più del 10% di quanto avrebbe ottenuto con il metodo contributivo.

Le deviazioni dal contributivo sono più forti per chi va in pensione prima. «Ad esempio - si legge nella scheda - un ferroviere andato in pensione nel 2010 all’età di 59 anni (era ancora possibile con le quote età e anzianità) con una pensione lorda mensile di 3.240 euro percepisce una prestazione di 583 euro più alta di quella che avrebbe ottenuto con il ricalcolo contributivo; una persona andata in pensione all’età di 63 anni nel 2013 vedrebbe il suo assegno pensionistico ridursi di circa 335 euro passando da 3.525 euro lordi a 3.190.

Per la scheda sono state prese in considerazioni 50.000 pensioni (di persone andate in pensione dopo il 2000) che rappresentano un terzo delle pensioni del fondo. Al momento il Fondo eroga 151.000 pensioni di vecchiaia e anzianità (e anticipate) con un importo medio di 25.000 euro, 1.400 pensioni di invalidità/inabilità e 67.000 pensioni di reversibilità (14.000 euro in media). Nel 2015 le nuove pensioni di vecchiaia, anzianità e anticipate saranno 1.700 per un importo medio di 32.000 euro.

seguifb

Zedde

E' stato depositato in Commissione Lavoro il disegno di legge che intende introdurre il pensionamento con la cd. quota 100 a partire dal 1° gennaio 2016.

Kamsin In pensione a partire da 62 anni e 38 di contributi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2021. E senza riduzioni sull'assegno. E' questa la sintesi della proposta di legge presentata ieri in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati da Cesare Damiano e Maria Luisa Gnecchi (Pd). Si tratta della cd. quota 100, un'iniziativa che sino ad oggi era stata anticipata solo a "voce" dallo stesso Presidente della Commissione Lavoro, Cesare Damiano, e che ora viene tradotta in un progetto di legge ufficiale (il ddl 2945).

I contenuti. L'idea parte tuttavia dal presupposto di ripristinare - ai fini della maturazione di un diritto a pensione - del meccanismo delle quote, cioè della somma dell'età anagrafica del lavoratore unitamente ad un requisito contributivo, come accadeva prima della Riforma Fornero. Il provvedimento si rivolge sia ai lavoratori dipendenti che autonomi iscritti alla previdenza pubblica che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 Dicembre 2021.

Nello specifico il ddl consente l'uscita in presenza di un'età anagrafica minima di 62 anni e 35 anni di contributi piu' il contestuale perfezionamento della quota 100 valore determinato, per l'appunto, tramite la somma di età anagrafica e di quella contributiva. A conti fatti questo valore potrebbe essere centrato con 62 anni e 38 anni di contributi; con 63 anni e 37 di contributi; con 64 anni e 36 di contributi o ancora con 65 anni e 35 di contributi (si vedano le caselle in verde nella tabella per identificare le combinazioni possibili). 

Per i lavoratori autonomi l'asticella viene spostata di un anno in avanti: fermo restando il requisito minimo di 35 anni di contributi servono almeno 63 anni di età ed il contestuale raggiungimento della quota 101. L'assegno per gli autonomi può essere agguantato quindi, ad esempio, a partire dai 63 anni di età purchè ci sia un'anzianità contributiva di almeno 38 anni.

La proposta si inserisce in quel contesto di misure all'esame della Camera per flessibilizzare le uscite ed era stata piu' volte annunciata dall'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano. "E' una scialuppa di salvataggio per coloro che, ultrasessantenni, sono rimasti penalizzati dalla Riforma Fornero" ha ricordato Damiano. "Vogliamo restituire ai lavoratori quella serenità perduta nel corso degli ultimi anni, caratterizzati da un completo stravolgimento del sistema previdenziale, attraverso la previsione di un ampio periodo di transizione all’interno del quale consentire l’accesso al trattamento pensionistico al conseguimento di determinati requisiti anagrafici e contributivi" ha concluso Damiano.

Costoro infatti, pur avendo 36-38 anni di contributi alle spalle sono costretti a traguardare i 67 anni per la pensione di vecchiaia mentre, con la proposta in parola, potrebbero anticipare l'uscita di almeno un paio di anni.

Il ddl, che ora sarà incardinato in Commissione Lavoro, a differenza di un'analoga proposta presentata nell'Aprile 2013 dagli stessi firmatari, non prevede riduzioni dell'assegno pensionistico.

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Zedde

L'opzione sarà  preclusa ai lavoratori del pubblico impiego e ai lavoratori domestici e del settore agricolo. Chi opera per la liquidazione mensile del TFR sarà vincolato alla sua decisione fino alla scadenza del triennio.

Kamsin Via libera definitivo all'anticipo del TFR in busta paga. Entra oggi in vigore il Dpcm 29/2015 con il quale i lavoratori dipendenti del settore privato potranno richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del TFR (il cd. Quir).

La scelta può essere effettuata da tutti i dipendenti di datori di lavoro privati, i quali abbiano una anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 6 mesi ad esclusione però dei lavoratori domestici e del settore agricolo. Una volta effettuata la scelta il vincolo sarà triennale ed irrevocabile, il vincolo durerà infatti sino al 30 Giugno 2008.

La domanda. Basterà una semplice richiesta all'ufficio del personale della propria azienda (qui il fac-simile del modulo per la domanda) e quel tesoretto che di solito si riscuote al pensionamento o che è stato dirottato al fondo pensione, andrà ad aumentare lo stipendio di ogni mese per un arco di tre anni.

Una volta che il datore di lavoro ha accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per il lavoratore, l'erogazione della Quir sarà operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza (quindi se si fa domanda ad aprile la prima tranche sarà corrisposta dal 1° maggio), fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.Nelle aziende che hanno meno di 50 dipendenti e che accederanno al finanziamento garantito dal Fondo di garanzia Inps, la liquidazione mensile del Tfr avverrà dal terzo mese successivo a quello dell'istanza; per chi fa domanda ad aprile, ad esempio, l'erogazione avverrà a luglio.

Il Calcolo. Per il calcolo, la Quir è pari alla misura integrale della quota maturanda del Tfr determinata in base alle disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile, al netto del contributo previsto dalla legge 297/1982. L'importo così determinato è assoggettato a tassazione ordinaria, non è imponibile ai fini previdenziali e usufruisce delle misure compensative dettate dal Dlgs 252/2005 (esonero del versamento al Fondo di garanzia per il Tfr). Per i lavoratori ai quali si liquida mensilmente la Quir, non valgono gli obblighi di versamento del Tfr alle forme pensionistiche complementari e al fondo di Tesoreria Inps.

La Tassazione - L'operazione comporterà tuttavia che tali somme saranno soggette a tassazione ordinaria, con applicazione dell'aliquota marginale Irpef e delle addizionali, mentre sull'importo erogato a fine rapporto a titolo di TFR avrebbe subito la tassazione separata, che è una tassazione Irpef (escluse addizionali) agevolata in quanto si tiene conto del fatto che la somma è maturata nel corso del rapporto a fronte di un'erogazione differita al momento della cessazione.

Da un punto di vista reddituale inoltre la misura dovrebbe comportare diversi effetti per il lavoratore. Infatti le elargizioni saranno cumulate con il reddito del periodo d'imposta che quindi, come già anticipato, sarà tassato in modo ordinario, incidendo altresì sulla determinazione delle detrazioni d'imposta, degli assegni familiari e dell'ISEE. La somma sarà tuttavia esclusa dal reddito complessivo valutabile ai fini della percezione del bonus di 80 euro, anch'esso confermato nella legge di stabilità. Il TFR in busta paga inoltre non sarà soggetto a contribuzione previdenziale.

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Zedde

Le nuove regole precisano che non possono essere tenuti in considerazione i periodi contributivi già utilizzati per precedenti erogazioni del trattamento.

Kamsin Gli eventi di malattia senza integrazione da parte del datore di lavoro, o alla Cig con sospensione a zero ore non devono essere considerati ai fini della determinazione delle 30 giornate di effettivo lavoro che il lavoratore deve possedere con riferimento ai 12 mesi precedenti la disoccupazione (unitamente a 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti) per accedere alla Naspi.

Con questa precisazione il ministero del Lavoro ha messo le mani avanti nei giorni scorsi per eliminare i primi dubbi degli operatori in attesa di una circolare Inps piu' chiara al riguarda. In pratica gli eventuali periodi immediatamente precedenti la perdita involontaria del lavoro, non coperti dalla contribuzione, non devono considerati ai fini della determinazione dei requisiti menzionati.

Ma a parte questa precisazione c'è un altro aspetto da tenere in considerazione, sempre in virtù delle condizioni richieste per godere del sussidio: la penalizzazione che si creerà nei confronti della categoria dei lavoratori stagionali. Rispetto alla "vecchia" Aspi, le nuove regole precisano come non possano essere tenuti in considerazione i periodi contributivi già utilizzati per precedenti erogazioni del trattamento.

Con il vecchio sistema (Mini Aspi) i lavoratori stagionali, lavorando sei mesi, potevano contare, una volta rimasti disoccupati, su un sostegno al reddito per gli altri sei, riuscendo a percepire salario per un anno. Ora, con il nuovo sistema di calcolo, l’integrazione che potranno ottenere sarà di soli tre mesi, con un'evidente e inspiegabile danno. Cio' perchè l'assegno sarà erogato solo per la metà delle settimane contributive del lavoratore. Quindi su sei mesi lavorati l'assegno avrà una durata massima di 3 mesi.

Secondo il Sindacato Filcams la Naspi crea inique differenziazioni fra chi ha rapporti continuativi e chi frammentati, a scapito di questi ultimi. "Da simulazioni effettuate, emerge che a parità di retribuzione e di numero di giornate lavorate, l’importo dell’indennità diminuisce all’aumentare del numero di settimane su cui si dispiega la prestazione lavorativa. Chi lavora con molte interruzioni, e raggiunge il requisito per somma di giornate, effettuate in periodi lunghi di tempo, riceve meno di chi può contare su rapporti di lavoro più stabili e lineari sostiene il sindacato".

L'importo. Per quanto riguarda l'importo l'assegno Naspi sarà rapportato alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni. L'importo sarà pari a tale retribuzione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, con i seguenti limiti: 1) se la retribuzione media non supera i 1.195 euro mensili (dato valido per il 2015 da rivalutare annualmente), l'indennità mensile sarà pari al 75% di tale retribuzione; 2) se supera i 1.195 euro mensili, l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

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Zedde

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