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Al via il portale della mobilità, nella pubblica amministrazione, indispensabile per garantire la ricollocazione del personale in esubero proveniente dalle province.

Kamsin Parte formalmente sul sito www.mobilita.gov.it l'applicazione informatica con la quale le amministrazioni interessate sono tenute a rendere disponibile l'elenco dei dipendenti da mettere in mobilità ai sensi dei commi 423 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dovrebbe così entrare nel vivo una procedura che per la verità ha già subito più di un ritardo anche per la difficoltà di sincronizzare le norme della riforma Delrio, integrata dall'ultima legge di Stabilità, con l'azione delle Regioni a cui toccherebbe assorbire una quota del personale in esubero.

Manca poi un altro tassello che l'esecutivo si è impegnato a completare quanto prima, ed è quello relativo al decreto ministeriale che conterrà i criteri per la ricollocazione dei lavoratori in mobilità con le relative tabelle di equiparazione che dovrebbero fare in modo che il trasferimento da un comparto all'altro avvenga a parità di stipendio.

Con la pubblicazione dell'applicativo informativo le varie amministrazioni provinciali potranno iniziare ad indicare nome e cognome di coloro che non ritengono più necessari, data la riduzione delle proprie funzioni e il conseguente taglio del 50 per cento degli organici (limitato al 30 per cento per i grandi centri, che si stanno trasformando in città metropolitane).

Per loro i percorsi possibili saranno principalmente quattro. Chi riesce a centrare la decorrenza della pensione, calcolata con le vecchie regole, entro il 2016 potrà essere avviato al pensionamento, in deroga alla Legge Fornero (articolo 22 del Decreto legge 95/2012). Ci sono poi i dipendenti attualmente impegnati nei servizi per l'impiego, che dovrebbero essere assorbiti dalla nuova Agenzia nazionale, anche se il punto è ancora oggetto di discussione con le Regioni. Quindi i componenti della polizia provinciale, il cui destino è legato al riordino dei corpi di polizia, in via di definizione nell'ambito della legge delega di riforma della Pubblica amministrazione. Infine restano i dipendenti che dovrebbero effettivamente essere trasferiti tra enti locali e amministrazioni pubbliche, poco meno della metà dei 20 mila complessivamente interessati dal processo di mobilità. Il futuro di queste persone dipende in buona parte dalle scelte delle Regioni, chiamate a decidere con proprie leggi quali funzioni in precedenza gestite dalle Province intendano assorbire.

In relazione alla necessità di ricollocare il personale, il legislatore vincola inoltre gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta (salvaguardando però l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015). In sostanza le regioni e gli enti locali dovranno destinare il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 (quello cioè riferito alle cessazioni 2014 e 2015) per ricollocare il personale soprannumerario proveniente dalle province. Le regioni, inoltre, valuteranno se estendere l'obbligo anche agli enti del Servizio sanitario regionale in relazione al loro fabbisogno di personale amministrativo e adotteranno al riguardo appositi atti di indirizzo per un'applicazione del comma coerente con il regime delle assunzioni degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale.

seguifb

Zedde

L’obiettivo è verificare che l'importo complessivamente erogato non superi quanto sarebbe stato conseguito applicando il sistema retributivo vigente sino al 2011.

Kamsin L'Inps sta procedendo al ricalcolo degli assegni liquidati dopo il 2012 per quei lavoratori che hanno almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. L'obiettivo è verificare che l'importo dei trattamenti erogati non superi quanto sarebbe stato corrisposto con il sistema retributivo in ossequio al nuovo "tetto" introdotto dall'articolo 1, comma 707 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015). La misura avrà, infatti, effetti anche sugli assegni già liquidati ante 2015 e, pertanto, l'istituto dovrà effettuare il raffronto su tutti i lavoratori usciti dal 2012 in poi con le regole Fornero e procedere, eventualmente, al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il Doppio Calcolo. La Circolare Inps 74/2015 chiarisce che dovrà essere messo in pagamento l'importo minore tra la cifra determinata con il sistema di calcolo vigente (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo pro rata dal 1° gennaio 2012) e quella determinata applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato.

L'assegno determinato con questa seconda modalità di calcolo sarà tuttavia meno penalizzante rispetto a quanto si riteneva all'indomani dell'approvazione della misura. Infatti da un lato l'Inps precisa che potranno essere valorizzate con l'aliquota di rendimento prevista con il sistema retributivo (2% e poi mano mano decrescente al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile) anche le anzianità contributive eccedenti i 40 anni di contributi (superando il concetto di massima anzianità contributiva); dall'altro l'istituto indica che possono essere valorizzati tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.

Insomma per confrontare l'importo dell'assegno in essere si utilizzerà un calcolo retributivo diverso da quello in vigore fino al 31 dicembre 2011 e piu' favorevole potendosi derogare al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile. Rimarranno invece inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento per la generalità dei lavoratori che, com'è noto, decrescono al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile.

L'Inps, come indicato, metterà in pagamento l’importo minore determinato dal raffronto fra i due sistemi di calcolo.

Gli effetti - I lavoratori maggiormente colpiti dall'innovazione, cioè quelli per i quali l'importo del trattamento determinato attraverso il secondo sistema di calcolo è inferiore a quello attualmente vigente, sono coloro che cessano con un'anzianità anagrafica superiore all'età prevista per la pensione di vecchiaia (cioè oltre i 66 anni e 3 mesi) e con retribuzioni medie superiori a circa 46mila euro annui, cioè superiori al tetto pensionabile vigente nel sistema retributivo. 

Costoro, infatti, non avendo nessun massimale sulle retribuzioni, riescono a valorizzare, con il sistema contributivo, l'intera cifra sulla terza quota di pensione (quota C) ottenendo, quindi una prestazione superiore a quella determinata con il secondo sistema di calcolo grazie anche all'attivazione di coefficienti di trasformazione piu' succulenti perchè calcolati sino al 70° anno di età.

Il perimetro di applicazione del taglio risulta quindi interessare potenzialmente soprattutto i professori universitari, i dirigenti, i medici, i magistrati e alti funzionari delle forze militari o dello stato (i cd. grand commis) che com'è noto possono restare in servizio sino a 70-75 anni sfruttando retribuzioni medie lorde ben superiori ai 100mila euro; mentre non dovrebbero sussistere effetti negativi per i lavoratori con retribuzioni medio-basse che magari si trattengono oltre il 40° anno di versamenti sul posto di lavoro. Cio' in virtu' proprio del superamento del concetto di massima anzianità contributiva che, altrimenti, avrebbe costituito un ulteriore limite alla crescita degli assegni nel sistema retributivo determinando la spiacevole conseguenza di travolgere anche gli assegni di importi bassi.

seguifb

Zedde

Le domande delle lavoratrici che maturano i requisiti nel corso del 2015 non dovranno essere respinte in attesa che il Ministero del Lavoro decida sull'estensione di un anno del regime.

Kamsin "L'INPS sta raccogliendo le domande delle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi nel corso del 2015 per l'esercizio della cd. opzione donna. Saremo quindi a breve in grado di valutare le risorse economiche e le condizioni per risolvere questo nodo, che, come è noto, è pendente da un po’ di tempo". Lo ricorda il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, in una nota inviata alla nostra redazione. "La stessa legge istitutiva (articolo 1, comma 9 della legge 243/04, ndr) prevede che al termine della sperimentazione il Governo verifichi i risultati della stessa, al fine di una sua prosecuzione".

"Il tema è all'attenzione del nuovo presidente dell'Inps Tito Boeri" ha indicato Poletti assieme all'altro punto sul quale stiamo lavorando "cioè la possibilità di intervenire nei confronti di quei cittadini che, vicini al pensionamento, perdono il lavoro e non raggiungono la maturazione dei requisiti, nonostante gli ammortizzatori sociali". "Abbiamo diverse criticità da risolvere e l'intenzione del Governo è quella di dare una risposta a questi problemi."

La Questione. Com'è noto si tratta della possibilità offerta alle lavoratrici di conseguire prima la pensione in presenza cioè di almeno 35 anni di contributi e un'età non inferiore a 57 anni e tre mesi (lavoratrici dipendenti) ovvero 58 e tre mesi (autonome). Unica condizione: optare per il calcolo di tutta la pensione con la regola contributiva.

L'opzione è stata salvata dalla riforma Fornero del 2012 che ha allungato l'età per la pensione a 63 anni e 9 mesi (dipendenti del privato) e a 66 anni e 3 mesi (impiegate pubbliche). Nella circolare Inps 35/2012 l'Istituto ha precisato però che le lavoratrici possono avvalersene soltanto se, entro il termine del 31 dicembre 2015, riescono a ricevere la liquidazione della pensione (cioè la decorrenza) e non solamente a maturare i requisiti (cioè il diritto). In pratica, nel calcolo del termine per l'opzione (31 dicembre 2015), deve tenersi conto anche della finestra mobile di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi. E ciò lascia fuori tutte le lavoratrici che non hanno agguantato i requisiti nel 2015.

L'Inps con gli ultimi messaggi di dicembre diramati in proposito, ha indicato, tuttavia, che le donne che maturano i requisiti nel 2015 possono comunque presentare la domanda di pensione. Nello specifico nei messaggi, l'Ente assicuratore ha precisato che le donne lavoratrici con un'età anagrafica di 57 anni e 3 mesi e 35 di contributi, conseguiti nel corso del 2015, anche se la decorrenza del trattamento pensionistico è successiva al 31 dicembre 2015, non devono essere rigettate ma "tenute in evidenza" in attesa che il Ministero del Lavoro decida sull'eventuale stralcio dei limiti imposti dalle attuali Circolari. Sul punto pende anche il ricorso collettivo al Tar del Lazio avviato dal Comitato guidato da Dianella Maroni.

Seguifb

Zedde

Anche se una soluzione ben definita non c'è, il governo Renzi si è dato come sua priorità quella di garantire la pensione agli ultracinquantenni ma non c'è alcuna garanzia per i giovani di oggi.

Kamsin Prevedere una sorta di integrazione al minimo anche ai giovani che hanno la pensione calcolata con il sistema contributivo. Lo ricorda Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro e presidente dell'omonima commissione della Camera, in una intervista raccolta dal Quotidiano Il Garantista. Un sostegno di almeno 500 euro al mese - sostiene Damiano - a carico della fiscalità generale, corrispondente all'incirca ad una pensione sociale, al quale aggiungere i contributi versati nel corso della vita di lavoro per poi procedere al calcolo tutto contributivo della pensione.

Quando parliamo di pensioni dei giovani commettiamo un errore e ci soffermiamo soltanto sul passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo avvenuto con la riforma Dini. Nel primo caso la pensione viene calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni. E la cosa potrebbe risultare favorevole se c'è un versamento di contributi continuativo. Nell'altro caso, invece, l'assegno viene conteggiato sulla base dei contributi versati dal primo all'ultimo giorno di lavoro. Con un risultato meno conveniente se non si è percepita una retribuzione alta e avuto una carriera regolare.  Ma oggi un giovane, se parliamo di un'occupazione dignitosa, entra nel mondo del lavoro non prima dei 30 anni. Spesso il primo "contatto" avviene attraverso uno stage o un passaggio nel lavoro nero o grigio, sottopagato o senza contributi. E, rispetto al passato, si continuerà poi negli anni con paghe più basse, contratti temporanei e contribuzioni frastagliate. E' sommando tutto questo abbiamo pensioni che possono scendere anche al 40 per cento dell'ultima retribuzione.

La Soluzione? Va anticipato l'ingresso nel mondo del lavoro, nella logica dell'alternanza scuola/occupazione insita nell'apprendistato. Il contratto a tutele crescenti potrebbe consentire una continuità sotto il profilo contributivo e quello retributivo. Quando si perde il lavoro, bisogna garantire contributi figurativi per non abbassare il monte dei contributi pensionistici.

Torniamo a una fiscalità di vantaggio sulle pensioni integrative, che non possono essere equiparate al risparmio di carattere speculativo. E si deve cancellare la revisione negativa dei coefficienti quando cala il Pil, ai fini della rivalutazione degli assegni. Se vogliamo qualcosa di più strutturale c'è una sola soluzione. Ma è molto costosa. Fissare uno "zoccolo" minimo di 500 euro mensili pagato dalla fiscalità generale a partire dal quale calcolare le pensioni con il sistema contributivo, per chi non ha accumulato contributi sufficienti.

Seguifb

Zedde

I lavoratori stranieri occupati in Italia hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, anche se i congiunti sono residenti all'estero.

Kamsin L'assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo i cui congiunti non siano residenti in Italia. Lo ha stabilito il tribunale di Brescia (ordinanza n. 4163/2014 emessa il 13 aprile e pubblicata sul sito inps dell'istituto), ordinando all'Inps ad erogare circa 24 mila euro di assegni arretrati a sei lavoratori titolari di permesso di soggiorno Ce di lungo periodo.

La Questione. Attualmente l'Inps riconosce l'Anf ai lavoratori cittadini italiani o comunitari con riferimento ai familiari ovunque residenti e a lavoratori extracomunitari con riferimento ai familiari residenti in Italia (salvo che si tratti di paesi con i quali siano vigenti specifiche convenzioni). Il tribunale ha indicato che questa normativa viola quanto disposto dall'art. 11 della direttiva 2003/109/Ce, a norma del quale «il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale. Gli stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e  protezione sociale alle prestazioni essenziali».

La direttiva è stata recepita con l'art. 7 del dlgs n. 3/2007 che ha sostituito l'art. 9 del dlgs 286/1998 (il Tu. immigrati), stabilendo (comma 12 lett. c) che il lungo soggiornante può «usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale (...), salvo che sia diversamente disposto»; lo stato italiano non si è avvalso della facoltà di deroga, perché essa non può essere ravvisata nell'art. 2 della legge n. 153/1988 (che impone il requisito di residenza ai familiari dei cittadini stranieri), in quanto avrebbe dovuto operare una scelta espressa, successiva e non antecedente alla direttiva e al suo recepimento. Ne consegue, conclude il tribunale, la necessaria disapplicazione della norma dell'art. 2 della legge n. 153/1988 per contrasto con la direttiva 2003/109/Ce, nonché l'ulteriore necessità di disapplicare le determinazioni dell'Inps adottate e di accertare il diritto all'assegno per il nucleo familiare anche per i periodi in cui i familiari erano residenti all'estero.

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