Sergey
Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.
Decreto lavoro, semplificate le norme per i contratti a termine
Martedì, 25 Marzo 2014Il decreto Poletti ha eliminato la causale dai contratti di lavoro a termine ma ha inserito un vincolo quantitativo del 20 per cento.
Il decreto legge 34/2014 ha cambiato in molteplici punti i contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione di lavoro a termine.
Le linee guida che hanno ispirato l'esecutivo sono state quelle di semplificare per le imprese la possibilità di ricorrere a questi strumenti in un momento di difficoltà economica senza precedenti.
Dal 21 marzo 2014 sia il contratto a termine che il contratto di somministrazione di lavoro a termine possono essere stipulati senza indicazione della causale, cioè senza obbligo di indicazione delle ragioni giustificatrici del termine.
Si tratta questo di un elemento di forte innovazione dato che, nella previgente disciplina, la causalità era la principale causa di contenziosi giudiziari presso i tribunali.
Con il decreto legge 34/2014 pertanto, tutti i contratti possono essere stipulati in modo acausale e ciò con riferimento a qualsiasi tipo di mansione. Il decreto tuttavia ha imposto un limite legale alle assunzioni a termine pari al 20 per cento dell'organico complessivo del datore di lavoro. Limite che può essere superato solo qualora il contratto collettivo nazionale preveda limiti diversi superiori a quelli legali.
Restano fuori dal tetto del 20 per cento invece le attività già escluse in precedenza dall'articolo 10 comma 7 del Dlgs 368/2001. Rientrano in tali fattispecie le fasi di avvio di nuove attività, i contratti a carattere sostitutivo o stagionali, i lavoratori impiegati in radio e tv e quelli instaurati con i lavoratori over 55. Infine il decreto legge 34/2014 detta una disciplina derogatoria con riferimento alle imprese che impiegano meno di 5 dipendenti: queste imprese possono assumere solo un lavoratore a tempo determinato.
L'altra caratteristica importante riguarda la possibilità per il datore di lavoro di sottoscrivere fino ad 8 proroghe con il consenso del lavoratore purchè queste abbiano ad oggetto la stessa attività per la quale era stato stipulato in origine il contratto a termine. Prima del decreto Poletti la proroga era ammessa solo una volta.
Nessuna novità invece per quanto riguarda il tetto massimo di durata del contratto a termine che resta pertanto fissato in 36 mesi; limite comprensivo anche delle eventuali proroghe. Invariati anche gli stop and go cioè quei periodi di pausa da rispettare tra un rapporto di lavoro a tempo determinato e quello successivo pari a 10 o 20 giorni a seconda che il contratto iniziale fosse rispettivamente di durata sino a 6 mesi oppure superiore.
In pratica pertanto un datore di lavoro che ha un contratto a tempo determinato in scadenza può scegliere se prorogarlo immediatamente nel rispetto del tetto massimo di 36 mesi (a condizione che si riferisca la stessa attività) oppure far scadere il contratto e stipularne uno nuovo sempre a tempo determinato trascorsi i giorni di pausa 10 o 20 a seconda se il contratto iniziale ha una durata inferiore a 6 mesi o superiore.
Decreto casa 2014, resta il tetto per il bonus mobili
Martedì, 25 Marzo 2014Doccia fredda sul bonus mobili. La norma che doveva eliminare il tetto alla spesa non ha superato lo scoglio della Presidenza della Repubblica ed è stata pertanto eliminata dal decreto casa 2014 di cui si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Insomma con l'approvazione del decreto casa non ci saranno cambiamenti rispetto a quanto previsto dalla scorsa legge di stabilità 2014. Resta pertanto il limite del livello di spesa reciproca: le spese per i mobili ed elettrodomestici non possono superare quelle per il recupero edilizio.
Come si ricorderà il governo Letta aveva tentato di neutralizzare questo limite con il decreto salva Roma bis. Decreto però che non è stato convertito in legge nei tempi previsti e quindi è decaduto riportando in vita il tetto per fruire del bonus. Lupi ci ha riprovato all'interno del decreto legge sulla casa con l'obiettivo di riportare il bonus mobili esattamente nella stessa situazione di come era stato applicato l'anno scorso. Ma questo tentativo non è riuscito per la seconda volta.
Il bonus mobili - Il bonus per i mobili ed elettrodomestici è stato introdotto lo scorso anno dal dl 63 2013 con il solo limite di 10 mila euro senza la previsione di alcun tetto per i lavori edilizi. La legge di stabilità 2014 lo ha prorogato per un anno insieme a quello sulle ristrutturazioni edilizie ed ha però stabilito che la spesa per i mobili non può superare quella prevista per i lavori di ristrutturazione.
Taglio Irpef, Baretta conferma il bonus a maggio
Martedì, 25 Marzo 2014Il Sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta ha confermato che i lavoratori dipendenti riceveranno a maggio il bonus fiscale che dovrebbe essere compreso tra i 70 e i 90 euro a seconda delle diverse fasce di reddito.
I tecnici del ministero dell'Economia stanno infatti lavorando alla regolamentazione delle ipotesi per incrementare la detrazione Irpef di base da 1880 euro a 2400 euro estendendola tutti i redditi fino a 20.000 euro contro gli ottomila attuali.
Come annunciato nei giorni scorsi dal premier Matteo Renzi i benefici maggiori verrebbero conseguiti dai lavoratori dipendenti che percepiscono attualmente una busta paga intorno ai 1200 1500 euro al mese netti. Questi lavoratori potrebbero ottenere fino a 1000 euro all'anno di benefici fiscali.
Secondo il Sottosegretario Baretta le coperture verranno garantite in primo luogo dalla riduzione della spesa pubblica ed attraverso il ricalcolo degli interessi sul debito grazie alla riduzione dello spread.
Baretta ha anche confermato che non ci saranno interventi sulle fasce più deboli ed in particolare sulle pensioni o sugli assegni di invalidità come era circolato nei giorni scorsi. Il governo sta infatti individuando le risorse da inserire nel Documento di economia e finanza che sarà presentato alle Camere entro il prossimo 10 aprile.
Lavoratori intermittenti, l'Inps fissa i requisiti per la contribuzione volontaria
Lunedì, 24 Marzo 2014I lavoratori possono chiedere all'Inps di versare i contributi per i periodi in cui hanno avuto retribuzioni o indennità di disponibilità inferiori al minimo necessario per l'accredito ai fini della pensione.
Gli interessati devono presentare la domanda entro il 31 luglio dell'anno seguente a quello di riferimento (ad esempio il 31 luglio 2014 per le richieste dei periodi relativi al 2013); per gli anni dal 2003 al 2012 i lavoratori dovranno presentare la domanda entro il prossimo 20 settembre. E' quanto ha spiegato l'istituto nazionale di previdenza nella circolare n. 33 del 20 Marzo 2014.
Dopo 9 anni dalla Riforma Biagi viene pertanto resa operativa la misura che consente loro di avvalersi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276/2003 per integrare la contribuzione obbligatoria versata in loro favore. In pratica la contribuzione volontaria può essere richiesta dai lavoratori intermittenti che, nei periodi coperti da contributi obbligatori, abbiano percepito una retribuzione e/o un'indennità di disponibilità inferiore al valore della retribuzione convenzionale (fissata in euro 10.418,20 per il 2014).
Il lavoratore ha in questo modo la possibilità di versare una contribuzione il cui importo è calcolato sulla differenza fra retribuzione convenzionale e valore degli emolumenti percepiti, fino a concorrenza del parametro minimo. Per l'autorizzazione l'Inps non richiede requisiti contributivi.
I termini per la domanda. L'Inps ha stabilito che l'autorizzazione può essere richiesta ogni anno, a pena di decadenza, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali è possibile il versamento. L'autorizzazione va richiesta tramite i consueti canali messi a disposizione dall'Inps: via telematica; mediante comunicazione telefonica al Contact center multicanale, identificandosi tramite Pin e codice fiscale; oppure attraverso la rete dei Patronati abilitati.
L'Inps specifica che nella domanda devono essere indicati i periodi di lavoro per i quali si intende effettuare il versamento integrativo. Le richieste per la copertura dei periodi di lavoro intermittente e di disponibilità relativi agli anni per i quali sia già decorso il termine, vanno presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare, a pena di decadenza. Dunque entro il 31 luglio prossimo si presenta la domanda per l'anno 2013 ed entro il 20 settembre quella relativa agli anni dal 2003 al 2012.
Decreto lavoro, anche il contratto di somministrazione perde la causale
Lunedì, 24 Marzo 2014Non sarà più necessario indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo che motivano il ricorso alla somministrazione a termine.
Dal 21 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge 34/2014, è stata abolita la causale anche sul contratto di somministrazione a termine. I datori potranno quindi ricorrere alla somministrazione senza dover più giustificare le esigenze o ragioni di carattere tecnico produttivo.
Restano fermi invece i divieti previsti dalla legge nei casi di sostituzione di lavoratori in sciopero, per sostituire lavoratori in unità produttive interessate da fenomeni di licenziamento collettivo nei sei mesi antecedenti, per sostituire lavoratori oggetto di cassa integrazione (con riguardo alle stesse mansioni dei lavoratori sospesi) e nei casi di utilizzo di lavoratori da parte di aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. In tali casi il contratto di somministrazione continua a non poter essere stipulato.
Il decreto legge invece non ha invece introdotti nuovi limiti quantitativi per il ricorso di contratti di somministrazione a termine rispetto all'organico aziendale. L'articolo 1 del decreto legge 34/2014 nell'individuare il limite del 20% dell'organico complessivo dei lavoratori impiegati in azienda (peraltro non applicabile nelle aziende fino a 5 dipendenti) sembra riferirsi esclusivamente ai contratti a tempo determinato lasciando fuori da questo vincolo i contratti di somministrazione. I limiti quantitativi dei contratti di sommistrazione continueranno ad essere regolati, pertanto, dalla contrattazione collettiva.
Nessuna novità anche relativamente agli altri elementi della somministrazione di lavoro. Il datore di lavoro potrà effettuare le proroghe fino a 6 volte come stabilito delle regole del contratto collettivo nazionale e potrà rinnovare tali contratti senza l'obbligo di rispettare un intervallo minimo tra un rapporto a termine l'altro. Inoltre, laddove il datore faccia ricorso solo alla somministrazione a termine, cioè senza alternare tale rapporto con un contratto a tempo determinato, non è tenuto al rispetto del vincolo temporale massimo pari a 36 mesi come stabilito per il contratto a termine.

