Redazione

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che riforma la disciplina della filiazione. Eliminata ogni distinzione tra figli legittimi, adottivi e naturali.  Qui il testo del decreto

Via libera del consiglio dei ministri al decreto legislativo che attua la delega in materia di riconoscimento dei figli naturali. "Abbiamo approvato il decreto legislativo in materia di filiazione e scompare la distinzione tra le diverse categorie di figli - ha detto in conferenza stampa a Palazzo Chigi il premier Enrico Letta - non ci sono più adesso figli di serie A e serie B, sparisce l'aggettivo accanto alla parola figli, è un grande segno di civiltà".

Il decreto, ha spiegato il premier, elimina la distinzione tra figli che in passato ''ha accompagnato drammi umani veri e propri''. ''E' una grandissima regola di civiltà - sostiene Letta - una scelta molto forte''.

Il testo ufficiale del decreto legislativo in materia di riforma della filiazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 Luglio 2013

 

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In anteprima il testo del decreto legge in materia di riduzione del sovraffollamento delle carceri adottato dal Consiglio dei Ministri il 26 Giugno 2013.

Il provvedimento mira a fornire una prima risposta al problema del sovraffollamento penitenziario e cerca di arginare il rischio di nuove condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'intervento riformatore si muove nell'ottica di favorire l'adozione di efficaci meccanismi di decarcerizzazione unicamente in relazione a soggetti di non elevata pericolosità; ferma restando, al contrario, la necessità dell'ingresso in carcere dei condannati a pena definitiva che abbiano commesso reati di particolare allarme sociale.


DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78 - Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. (13G00119) - (GU n.153 del 2-7-2013)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione all'interno degli istituti evidenziano l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive;
Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n.199, modificata dall'art.3 del decreto legge 22 dicembre 2011, n.211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, non si è rilevata sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti cesseranno il 31 dicembre 2013;
Rilevato che non è stato completato il piano straordinario penitenziario e non è stata adottata la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione;
Rilevato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;
Ritenuta, pertanto, la necessità e urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative all'esecuzione delle pene detentive e alle norme dell'ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del  (...) ;
Su  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legge:

Art. 1
(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»;
b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»;
2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.354,»;
3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), il periodo: « 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni » è sostituito dal seguente: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»;
b) la lettera c) è soppressa;
4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».

Art.2
(Modifiche alla legge  26 luglio 1975, n.354 )

1. Alla legge 26 luglio 1975, n.354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
«4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati  a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. »;
b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1.1 è soppresso;
2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;
3) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4-bis.»;
4) il comma 9 è soppresso;
c)  gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;
d)  il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.

Art.3
(Modifiche al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309)

1.  Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di altri reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di quelli previsti dall' articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.»

Art.4
(Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti, ulteriori compiti di:
a) programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria;
b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria;
d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;
e) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera d);
f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile;
2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.
3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.
4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.
5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
7. Fermo restando quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché quelle già disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.

Art.5
(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Testo del Decreto Lavoro 2013

Sabato, 29 Giugno 2013
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Lavoro 2013 (Dl 76/2013). Il provvedimento introduce sgravi contributivi per i giovani neo-assunti e riduce a 10-20 giorni gli intervelli tra i rinnovi dei contratti a termine. Qui il testo del decreto

Tra le principali misure contenute nel decreto legge numero 76 del 28 Giugno 2013 il governo ha introdotto sgravi contributivi per chi assume giovani in condizioni svantaggiate e il piano per l'occupazione del meridione.

Sono inoltre previsti una serie di interventi, in particolare relativi alla legge 92/2012 volti a chiarire la natura dei contratti e di semplificazione. In particolare sui contratti a termine e di somministrazione (come l'abrogazione del divieto di proroga del contratto "acausale"), contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto e lavoro accessorio.

Il testo ufficiale del decreto legge numero 76 del 28 Giugno 2013 approvato dal Cdm (cd. Decreto Lavoro 2013)

 

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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 Giugno il Decreto Legge del Fare (Dl 69/2013). Nel provvedimento c'è la rateizzazione in dieci anni dei debiti fiscali, il Wi-Fi liberalizzato, la separazione delle rete Fs ed opere per oltre 3 miliardi di euro. Qui il testo ufficiale del decreto

Il provvedimento mira a introdurre semplificazioni fiscali per imprese e cittadini e sostenere lo sviluppo. A partire dalla terapia d'urto per la giustizia civile che consentirà di smaltire l'arretrato. In particolare presso le corti d'appello andranno a lavorare 400 magistrati onorari selezionati tra avvocati e giuristi. Confermato il piano di rilancio delle opere da 3 miliardi, due arriveranno dalla «cassa» di Tav, Ponte e Terzo valico. Inserito anche un articolo che rafforza la separazione contabile della rete ferroviaria da Fs per aumentare la concorrenza.

Viene poi liberalizzato il wi-fi prevedendo che la registrazione della traccia delle sessioni, se non associata all'identità dell'utilizzatore, non rientri tra i dati personali e non richiederà più alcun adempimento giuridico. In materia sanitaria, arriva l'anticipazione entro fine 2014 dell'applicazione in tutta Italia del fascicolo sanitario elettronico. Per rilanciare la nautica da diporto spunta anche un taglio all'imposta sul lusso introdotta dal Governo Monti. Non pagheranno più la tassa di stazionamento le imbarcazioni fino a 14 metri, mentre si riduce a 870 euro quella pagata per imbarcazioni da 14 a 17 metri e a 1.300 euro quella dovuta su unità che vanno da 14,01 a 20 metri. Tra le novità fiscali anche l'abrogazione della responsabilità solidale negli appalti e del 770 mensile. 

Il piatto forte del pacchetto fiscale resta comunque la revisione dei poteri di Equitalia.  In particolare il debito iscritto a ruolo in caso di difficoltà del contribuente potrà essere rateizzato fino a 10 anni (le rate passano da 72 a 120) e soprattutto dal 30 settembre scomparirà l'aggioe saranno dovuti soltanto i costi fissi con i relativi interessi. Inoltre la prima casa, se non è di lusso, non sarà più soggetta a espropriazione.

Dall'Istruzione arrivano 300 milioni in tre anni per completare gli interventi di edilizia scolastica. Mentre arrivano le borse di mobilità per gli studenti universitari capaci e meritevoli che intendano iscriversi a corsi di laurea in regioni diverse da quella di residenza. Lo sblocco del turn over per università ed enti di ricerca sale dal 20 al 50% nel 2014, per immettere risorse umane e ricercatori negli atenei. 

Il Testo Aggiornato del Decreto Legge numero 69 del 21 Giugno 2013 (cd. Decreto Del Fare)

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Il decreto 63/2013 introduce l'attestato di prestazione energetica e agevola ulteriormente i lavori in casa, rendendo la spesa meno pesante per le famiglie e per i condomini. 

Le agevolazioni fiscali sono state definitivamente prorogate con la conversione in legge del decreto eco-bonus 2013. Sugli interventi di risparmio energetico la percentuale di spesa detraibile sale dal 55 al 65%, ma solo fino al 31 Dicembre del 2013 (per i condomìni, però, la proroga sarà fino al 30 Giugno 2014). Sui lavori di ristrutturazione, invece, il bonus del 36% viene potenziato al 50% dal 1° luglio al 31 dicembre. Inoltre chi effettuerà interventi di ristrutturazione potrà accedere anche al bonus del 50% sui mobili e sugli elettrodomestici di classe A+. 

Tra le principali modifiche approvate con la conversione in legge c'è l'estensione delle detrazioni fiscali nella misura del 65 per cento agli interventi di prevenzione sismica nelle aree a più alto rischio sismico

Il testo ufficiale del decreto legge numero 63 del 4 Giugno 2013 convertito con legge numero 90 il 3 Agosto 2013

 

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