Convenienza a restare in servizio per gli ex retributivi sino al 31/12/11 che NON avevano raggiunto 80% della base pensionabile a tale data – dubbi??

31/01/2016 19:28 - 31/01/2016 19:30#25310 da cochise
Quello che ho detto è la sintesi, , certamente potrà superare il tetto del 80'% ma in ogni caso la liquidazione sarà quella di importo inferiore tra i due calcoli.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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31/01/2016 19:21#25309 da Firefox90

pablito ha scritto: Firefox, detto in due parole, avrà sicuramente il calcolo retributivo fino al 2011 e contributivo dal 2012 perchè l'altro calcolo sarebbe più favorevole....campione significativo di oltre 500 calcoli.

Ovviamente ti ringrazio ma se di parole ne spendevi tre.....

Potrà andare in pensione con un importo superiore all'equivalente dell'80% del previgente sistema previdenziale?

Si o No?

Calcoli statistici e sicuramente attendibili a parte, qualche Patronato ed Ufficio Pensioni sostiene di SI e quindi il collega che potrebbe andare in pensione di anzianità attende la vecchiaia altri invece NO...vorrei capire il perchè.

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31/01/2016 19:13#25306 da cochise
Firefox, detto in due parole, avrà sicuramente il calcolo retributivo fino al 2011 e contributivo dal 2012 perchè l'altro calcolo sarebbe più favorevole....campione significativo di oltre 500 calcoli.

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31/01/2016 14:46 - 31/01/2016 17:56#25297 da Firefox90
Siccome specialmente sui forum di settore vi sono diverse interpretazioni in merito – ma anche i vari patronati od uffici pensioni delle singole amministrazioni NON forniscono risposte univoche – vorrei se possibile un chiarimento circa la circolare INPS allegata e nello specifico vorrei capire se a tutti coloro che, per scelta o per imposizione dovuta alla mancanza dell’età anagrafica o dei contributi complessivi, sia possibile andare in pensione superando il fatidico 80% dell’aliquota pensionabile e quindi potenzialmente percepire una pensione superiore di X% all’ultimo stipendio netto.

Provo a fare un esempio per vedere se il dubbio è più chiaro:

-Un collega al 31/12/11 aveva maturato il 78% della sua base pensionabile con un età anagrafica di solo 52 anni, quindi NON aveva nessuna possibilità di andare in pensione poiché mancante il requisito “percentuale/età anagrafica”

-Aveva quindi le solite tre possibilità, ovvero 40 anni di contributi + 7 mesi aspettativa di vita + 15 mesi di FM – 57 anni + 7 mesi aspettativa di vita + 12 FM o 60 anni di età

-Ora supponendo che lui opti per la terza ipotesi, ovvero che rimanga sino alla pensione di vecchiaia, applicando alla lettera quello scritto nella circolare avrebbe una pensione con DOPPIO sistema di calcolo e percepirebbe solo quella di importo inferiore tra le due

-Il primo sistema di calcolo rimane con il sistema retributivo e quindi il collega lavorando in pratica ancora 8 anni avrebbe conseguito un ipotetica percentuale del 78% + (2% x 8 ) = 96%

-Il secondo sistema vedrebbe sommarsi la pensione calcolata con sistema retributivo sino al 31/12/11 alla quota C, ovvero derivante dal montante contributivo accantonato negli anni che vanno dal 2012 sino alla cessazione del servizio

Detto questo, precisando che la circolare in premessa cita:

«In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa»”

L’oggetto del contendere è:

-Conviene al collega solo ai fini della pensione (e NON del TFR) restare a lavorare sino a 60 anni, oppure appena raggiunto l’ipotetico 80% della sua pensione - se ha anche l’età idonea – gli converrebbe lasciare il servizio poiché più di tale aliquota che poi all’atto pratico corrisponde all’ultimo stipendio NON percepirebbe?

-Ovviamente le correnti di pensiero sono due:

-L’aliquota dell’80% è superabile e quindi potenzialmente il collega in virtù del calcolo contributivo, della minor tassazione, ecc. ecc. se percepisse ad esempio uno stipendio di 1800 Euro potrebbe percepire una pensione di ben oltre 2000 euro nette

-In qualsiasi caso e sistema di calcolo l’80% NON sarà mai superabile e quindi raggiunto tale limite si regalerebbero contributi all’INPS NON implementando più la propria pensione

Sperando di essere stato chiaro nell'esposizione, ringrazio anticipatamente per gli eventuali contributi che darete in merito.

www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20num...del%2010-04-2015.pdf

P.S. Stando invece a questa circolare - interpretativa di quella INPS - parrebbe che il fatidico 80% lo si possa superare.

"Pertanto viene previsto la possibilità di "superare" la massima anzianità contributiva valorizzabile (80%)"

sapaf.it/sites/default/files/files/norma...colare_inps74-15.pdf

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