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incentivo all'esodo tassazione separata e tassazione tfr

13/01/2015 07:22#12115 da cochise
Borux83, credo, ma non sono certo perchè io non ho goduto del preavviso che la retribuzione relativa sia tassata con riferimento all'aliquota dell'anno di erogazione.
In meriot alle tue ipotesi scarta quella del 21,5% perchè è improponibile (minima 23%)

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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13/01/2015 04:49#12113 da borux83
ciao a tutti, scrivo per confermare che tutte le informazioni che mi sono state date sono risultate corrette. Vorrei ringraziare Pablito per la disponibilità e per la gentilezza.

Quindi l'incentivo all'esodo è stato tassato (provvisoriamente al 23%), mentre
sull'indennità di preavviso l'azienda ha trattenuto i contributi ma non l'irpef.

Il tfr invece risulta frazionato in più voci:
COMPETENZE
/TQ0 Liq.TFR fondo da 2001
/TQ2 Liq. TFR rivalutazione
/TQ3 Liq. TFR accanton. anno
/TDX Detraz.TassazioneTFR 2008

TRATTENUTE
/TD0 IRPEF su T.F.R. da 2001
/TD2 Imp. rivalutaz. cessati
/TD6 IRPEF su altre ind. TFR

Domanda n°1

Le trattenute risultano il 33% circa delle competenze. E' possibile? :huh:

Sarebbe possibile invece che l'importo della trattenuta "/TD6 IRPEF su altre ind. TFR" sia l'irpef sull'indennità di preavviso?
Perchè attribuendo questa trattenuta all'indennità di preavviso risulterebbe che le trattenute tfr sono il 21,5 % delle competenze tfr..non è il 23% come detto da Pablito ma sembra più realistico del 33%

Ulteriori info:
L'indennità di preavviso è stata accredita nelle competenze di dicembre 2014 insieme a tutte le altre voci: incentivo all'esodo, tfr e tutto il resto..

Domanda n°2

l'irpef sul preavviso (nel caso non fosse già stata pagata dall'azienda sotto la voce "/TD6 IRPEF su altre ind. TFR" va pagato tenendo conto del reddito del 2014 o del 2015, visto che il preavviso è pagato nel 2014 ma è riferito ai primi 6 mesi del 2015? :S :S :S

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06/12/2014 08:31#10815 da cochise
Borux, viene trattenuto dall'azienda
ciao

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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05/12/2014 23:49#10807 da borux83
Ok ora ho un quadro chiaro e ti ringrazio.

Un ultimo dubbio, l'aliquota provvisoria sul tfr e sull'incentivo viene trattenuta dall'azienda o viene erogato il lordo?

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05/12/2014 14:30#10787 da cochise
Borux83, il riepilogo , o msg o circolare inps sono scritte in inpsese.
Ti posso dire cosa scaturisce dalla mia esperienza di circa 400 calcoli:
1) il periodo di preavviso, lavorato o no è pagato dall'azienda comprensiva della copertura contributiva previdenziale
2) è valida a tutti gli effetti pe ril calcolo ed il diritto della pensione
3) unica eccezione, non è considerata utile al calcolo, per i fondi speciali, relativamente alle quote A-B eC ma solo per la quote D e contributiva.

credo che l'apache chiricahua venga parlato con lingua diritta , rispetto al linguaggio inpsese che è parlato con lingua biforcuta.
Cochise

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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04/12/2014 22:52#10763 da borux83
Ciao per chi volesse approfondire ho trovato questo sul sito dell'inps

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO


L’indennità sostitutiva del preavviso è data in sostituzione del preavviso quando il rapporto di lavoro si interrompe immediatamente; per la sua definizione occorre fare riferimento alle norme del diritto del lavoro.

E’ equiparabile ai fini contributivi, le indennità corrisposte nei seguenti casi:
Recesso da parte del d.d.l. nel contratto a tempo indeterminato, anche se per raggiunti limiti di età del lavoratore ad eccezione dell’ipotesi in cui ricorre la giusta causa.
Nelle dimissioni sorrette da giusta causa il lavoratore è esonerato dall’obbligo del preavviso, anzi ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso, in quanto esse sono equiparate ad un licenziamento ingiustificato)
Immediato licenziamento del lavoratore dimissionario
dimissioni della lavoratrice madre durante il periodo per cui è previsto il divieto del licenziamento;
morte del lavoratore (vedi Circolare n. 211/1992) : in caso di decesso l’indennità corrisposta è assoggettata a contributi e dal punto di vista contributivo, viene attribuita al mese di corresponsione ossia all’ultimo periodo di paga.
Questo comporta che l'inclusione nell'imponibile di detta indennità', mentre determina l'aumento della retribuzione da prendere a base per l'erogazione delle prestazioni, non produce accrescimento nell'anzianità' contributiva del lavoratore".
L’indennità di preavviso viene calcolata in un numero di mensilità o di giorni stabilito dai contratti collettivi.

L'indennità' sostitutiva del preavviso è assoggetta a contribuzione previdenziali e assistenziali.

L'indennità' sostitutiva del preavviso deve essere aggiunta, ai fini del calcolo dei contributi, all'ultimo periodo di paga, ma attribuita, ai fini dell'accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui essa si riferisce (delibera Consiglio di Amministrazione Inps n. 63 del 4/5/1973 e circolare n. 170/90).

La scelta di corrispondere l’indennità di preavviso non produce l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro , che anzi resta giuridicamente attivo fino alla fine del periodo del preavviso, per cui tutto ciò che si verifica durante questo periodo , anche se non lavorato, produce i suoi effetti anche sullo stesso lavoratore.

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