RISCATTO LAUREA AGEVOLATO
- robyberto
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SCARANO ANTONIO ha scritto: grazie per la risposta,
in fondo all'articolo 3 si dice :
Per tutti gli altri aspetti restano confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i
messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuati ai sensi degli altri
commi del medesimo articolo 2.
mi pare quindi di capire che le modalita di pagamento sono quelle enunciate nell'articolo 2 della stessa circolare a cui io mi riferivo.
grazie
Quella frase è riferita al "medesimo art. 2" si ma del Dlgs 184/1997 e non della circolare.
Tanto più che, alla fine della sezione relativa al riscatto di laurea, c'è scritto:
"Si precisa, infine, che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell’articolo 20 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, illustrate nei precedenti paragrafi da 2.1 a 2.7, riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”). Le predette disposizioni non si estendono quindi alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente (pertanto, ad esempio, la detraibilità ai fini fiscali dell’onere versato prevista dal comma 3 dell’articolo 20 non si estende al riscatto del corso di studi effettuato ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, per il quale si confermano le disposizioni già in essere)."
E' vero che il burocratese è praticamente incomprensibile ai più ma temo che in questo caso la tua interpretazione non sia corretta...
Buona serata
Aveva ragione Border
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- SCARANO ANTONIO
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in fondo all'articolo 3 si dice :
Per tutti gli altri aspetti restano confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i
messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuati ai sensi degli altri
commi del medesimo articolo 2.
mi pare quindi di capire che le modalita di pagamento sono quelle enunciate nell'articolo 2 della stessa circolare a cui io mi riferivo.
grazie
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- robyberto
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SCARANO ANTONIO ha scritto: salve e grazie per la risposta, mi perdoni ma non pretendo di avere ragione ma sto soltanto cercando di capire !
in allegato le invio la circolare inps numero 106 del 25/07/2019 nella quale al punto 2.6 si dice :
2.6 Modalità di versamento dell’onere ...cut...
Salve Antonio, il punto 2.6 però è relativo al riscatto di periodi non coperti da contribuzione, diversi dal corso di laurea, per il quale, nella stessa circolare è presente il paragrafo 3 ma che non ha la stessa nota relativa alle modalità di versamento...
Aveva ragione Border
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- SCARANO ANTONIO
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in allegato le invio la circolare inps numero 106 del 25/07/2019 nella quale al punto 2.6 si dice :
2.6 Modalità di versamento dell’onere
L’onere di riscatto, determinato ai sensi di quanto sopra precisato, può essere versato in unica
soluzione ovvero in rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza
applicazione di interessi per la rateizzazione. Il numero massimo di rate riconoscibili,
inizialmente fissato a 60, è stato portato a 120 rate mensili dalla legge di conversione n.
26/2019.
Alla data del saldo dell’onere, si provvede all’accredito del periodo riscattato e ai relativi effetti.
In caso di interruzione del versamento dell’onere sarà comunque riconosciuto l’accredito di un
periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.
La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto
debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel
caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai
versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma
ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.
le invio in allegato anche la risposta che mi e' stata data da fnp cisl.
grazie saluti
scarano antonio
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- Nicola54
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lei scrive che:
" ha letto da qualche parte che il pagamento deve essere eseguito in una unica soluzione ( prima dell'accesso alla pensione !) solo nel caso in cui gli anni di laurea da riscattare sono indispensabili ( e non e' il mio caso !) per raggiungere i requisiti per l'accesso alla pensione".
__________________________________________________________
Però non indica né comma,né articolo,né una legge o una Circolare INPS.
Non è sufficiente che lei lo abbia letto "da qualche parte".
Io le copio e incollo quanto scritto sul portale dell'INPS:
"Resta fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione".
Adesso tragga lei le conclusioni...
Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma
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- SCARANO ANTONIO
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scarano antonio
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