Notturno
- Agostino12
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GRAZIENicola54 ha scritto: Ti ha già risposto Cochise:
Il decreto legislativo n. 66/2003 art.1 comma 2d stabilisce che il lavoro notturno è di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Lei lavora nell'intervallo tra la mezzonotte e le cinque? Sì.
Lei lavora almeno sette ore consecutive comprendenti anche l'intrvallo indicato? Sì.
Per questo motivo ritengo positiva la risposta.
GRAZIE
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- Nicola54
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Il decreto legislativo n. 66/2003 art.1 comma 2d stabilisce che il lavoro notturno è di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Lei lavora nell'intervallo tra la mezzonotte e le cinque? Sì.
Lei lavora almeno sette ore consecutive comprendenti anche l'intrvallo indicato? Sì.
Per questo motivo ritengo positiva la risposta.
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- Agostino12
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Nicola54 ha scritto: Questi i requisiti lavoratori notturni usuranti d. lgs. 67/2011:
1)Lavoratori adibiti a turni di notte per almeno sei ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un minimo di 64 giorni all’anno;
2)questi turni di lavoro debbono essere svolti per metà della vita lavorativa ovvero per sette anni degli ultimi dieci che precedono la domanda.
Nel suo caso specifico nel caso soddisfi le condizioni ha diritto alla decorrenza pensionistica al perfezionamento di quota 97,6 che si perfeziona esclusivamente con almeno 61 anni e 7 mesi d'età e almeno 35 di contributi.
Le ricordo che hai fini del raggiungimento della quota 97,6 puù sfruttare anche le frazioni eccedenti gli anni d'età e di contributi fino al terzo decimale, così come stabilito dalla Circolare INPS n. 60/2008.
Buongiorno Nicola
Cortesemente le chiedo per favore
Se può darmi conferma per l'orario da me svolto
Inizio turno 19:45
Fine turno. 04:04
è notturno usurante?
Attento una risposta specifica di vitale importanza
La ringrazio per la sua bontà
Grazie
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- Agostino12
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robyberto ha scritto: Caro Agostino, hai ragione!!!
Mi ero convinto che la legge 232/2016 riguardasse solo i precoci, invece con l'art.1 comma 206 lettera b, ai punti 1 e 2 interviene direttamente sul dlgs 67/2011 equiparando a tutti gli effetti le due opzioni di valutazione periodo gravoso!
Grazie per avermi aiutato ad ampliare le mie competenze!
Buona giornata.
Bisogna aiutarci sempre
Aiutatemi a sapere con certezza
Se questo orario riportato di seguito
è turno notturno usurante
Inizio turno 19:45
Fine turno 04:04
Scusatemi se sono ripetitivo
Però ho tantissimi di questi orari
Grazie dell'aiuto
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- robyberto
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Mi ero convinto che la legge 232/2016 riguardasse solo i precoci, invece con l'art.1 comma 206 lettera b, ai punti 1 e 2 interviene direttamente sul dlgs 67/2011 equiparando a tutti gli effetti le due opzioni di valutazione periodo gravoso!
Grazie per avermi aiutato ad ampliare le mie competenze!
Buona giornata.
Aveva ragione Border
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- Agostino12
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robyberto ha scritto:
Agostino12 ha scritto:
robyberto ha scritto: Agostino, siamo nel 2020, l'eventuale decorrenza della tua pensione può solo essere successiva al 31/12/2017 quindi per ottenere il relativo anticipo devi aver svolto il lavoro notturno usurante per metà della vita lavorativa... purtroppo non ci sei.
Scusami però nel 2019 un mio collega di reparto
Ha avuto accolta la pensione
Con i 7 anni su 10 che io ho avuto il piacere fi accompagnare all'inps di Palermo per notizie che ci hanno dato comunicando la decorrenza della pensione,
Pertanto ci sono tutti e due
Sicuro che il tuo collega non rientrava nella categoria dei precoci? Solo nel caso dei precoci con lavoro gravoso le due opzioni (sette anni su 10 o metà vita lavorativa) sono entrambe valide, senza il vincolo della data di decorrenza pensione ma con 41 anni di contributi.
Spero per te di sbagliarmi, però tutti i documenti che sono riuscito a consultare portano in questa direzione...
Io ho trovato questa
La Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) ha introdotto importanti modifiche nel corpus normativo del D.Lgs. n. 67/2011 in merito alla disciplina del pensionamento anticipato. Innanzitutto, viene stabilito che il diritto al prepensionamento è ora esercitabile dai lavoratori che abbiano svolto una o più delle attività lavorative su menzionate, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:
ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero;
ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Nicola54, Gianni 50... aiutooooooo
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