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C'è un limite alle annualità di arretrati che INPS può corrispondere?

20/09/2021 22:35#74287 da ExENPALS
Tutto ciò vale anche nel caso di cristallizzazione del diritto alla pensione antecedente al 2011?

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20/09/2021 19:31#74284 da gianni 50
Veda il Messaggio inps n. 220 /2013 riferito all' art 38 DL 98 del 6/7/2011 convertito in Legge 111/ 2011

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20/09/2021 13:58 - 20/09/2021 14:00#74280 da ExENPALS

 "In ogni caso opera la prescrizione quinquennale dei ratei ".


Per gianni 50  Ha un riferimento da indicarmi??

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20/09/2021 13:43#74279 da ExENPALS
Mi scuso. Evidentemente mi sono espresso male.
Non sostengo che INPS eroghi "motu proprio" la pensione a chicchessia.
Lo fa solo in seguito a domanda e solo dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti richiesti.
Ma so per certo che nel caso di pensione di anzianità exEnpals, INPS corrisponde i ratei maturati a far data dal 1° gg del mese successivo alla maturazione del diritto, a prescindere da quando è stata presentata e accettata la domanda.
In ogni caso col mio quesito iniziale volevo sapere se al riguardo esistano norme note che impongano limitazioni nell'erogazione degli arretrati.
Ovvero disposizioni di legge o prassi che, ad esempio, prevedano limiti nell'importo massimo erogabile in forma di arretrato e/o termini temporali di prescrizione/estinzione dell'onere del pagamento in capo all'Ente etc..
Nel caso di specie, il costo del riscatto di laurea sarebbe onerosissimo.
L'eventuale importo della pensione invece, sarebbe limitatissimo.
Vorrei capire se il gioco vale la candela.

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20/09/2021 12:03#74278 da robyberto
Grazie Gianni, dato che nel caso in questione (a quanto ho capito) si tratta di pensione anticipata, avevo volutamente tralasciato i casi di pensione forzata causa età. Comunque hai ragione... Mai dire mai vale in ogni contesto! ;)

Aveva ragione Border

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20/09/2021 10:12#74277 da gianni 50
La normativa in materia di decorrenze di pensione è diversa . In presenza dei requisiti contributivi di età e di cessazione del rapporto di lavoro risulta essere il primo giorno del mese successivo alla domanda per pensioni di anzianità / anticipate e per gli assegni di invalidità o pensioni di inabilità . Per le pensioni ai superstiti la decorrenza è il primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa , nelle vecchiaia il mese successivo al compimento dell' età pensionabile e cessazione rapporto di lavoro . In ogni caso opera la prescrizione quinquennale dei ratei . Per particolari categorie / situazioni vi possono essere norme particolari . Mai dire mai anche in campo previdenziale .
Ringraziano per il messaggio: robyberto

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