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Sesta Salvaguardia

17/12/2014 13:16 - 17/12/2014 13:30#11258 da cochise
Risposta da cochise al topic Sesta Salvaguardia
Rossano, nel tuo caso la risoluzione del rapporto di lavoro del 2009 non può essere preso in considerazione perché successivamente hai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato cosa che la legge vieta.
Quindi occorre valutare la modalità di fine rapporto ultimo
ciao

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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17/12/2014 12:37#11250 da D Annibale
Risposta da D Annibale al topic Sesta Salvaguardia
Gentile Pablito,
l'ultimo impiego, con un'azienda la disotto dei 15 dipendenti, si è risolto il 19 giugno 2012 per riduzione unilaterale del personale per crisi di commesse.
Secondo me il nodo da sciogliere è se la risoluzione del rapporto di lavoro riguarda solo l'ultimo o si può riferire anche a uno precedente, nel limite temporale del 30 giugno 2012, purchè si rispettino contribuzione e decorrenza.
Sarebbe interessante sapere dal legislatore perché al punto "b" ha usato "dopo il 30 giugno 2012" e nelle lettere "c" e "d" ha usato "dopo la cessazione". Ma temo che non lo saprò mai.
Grazie ancora e tantissimi auguri per le imminenti festività natalizie.
Magari ti ricontatterò quando riceverò comunicazione ufficiali con le motivazioni di diniego.
Rossano D'Annibale

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17/12/2014 08:12#11230 da cochise
Risposta da cochise al topic Sesta Salvaguardia
Rossano, adesso hai aggiunto un ulteriore notizia, cioè che l'ultimi licenziamento è datato 19 giugno, ora il punto da chiarire è se ha le caratteristiche richieste dalla legge , cioè se il rapporto di lavoro ultimo a tempo indeterminato , si è risolto

in ragione di accordi individuali sottoscritti anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura
civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011


per quello del 2009 hai riferito che aveva le caratteristiche richieste, ma quest'ultimo???
Nel caso le avesse , rientreresti nel profilo b),

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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17/12/2014 00:27#11228 da D Annibale
Risposta da D Annibale al topic Sesta Salvaguardia
Grazie,
per maggior sicurezza, però, ti riepilogo i miei dati:
Data di nascita: 28 giugno 1953
Dal 03.02.1970 al 30.06.2009 lavoro dipendente terminato con accordo individuale e conciliazione con incentivo.
Con 34 anni e 6 mesi di contributi.

Inoccupato dal 01.07.2009 al 29.07.2009

Autorizzazione al versamento volontario dei contributi dal 04.07.2009

Dal 30.07.2009 al 31.12.2009 Lavoro dipendente a tempo indeterminato
Dal 08.01.2010 al 08.01.2011 Disoccupazione ordinaria
Dal 09.01.2011 al 01.05.2011 Inoccupato
Dal 02.05.2011 al 19.06.2012 Lavoro dipendente tempo determinato trasformato
tempo indeterminato Aprile 2012

Dal 27.06.2012 al 26.06.2013 Disoccupazione ordinaria
Dal 27.06.2013 Domanda di mobilità in deroga
Attualmente inoccupato e iscritto nelle liste di mobilità Regione Lazio

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura
civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Il termine temporale del 30 giugno 2012 cosa significa allora?
Io sono disoccupato dal 19 giugno 2012. Non è punto comune; nei punti successivi si parla di cessazione, ma nel primo punto, quello che interessa a me, c'è il requisito temporale del 30 giugno 2012.
Se poi si scrive 30 giugno 2012 e si intende cessazione è un'altra faccenda. Io l'ho interpretata così: si consente l'accesso alla pensione anche a chi ha fatto accordi individuali prima delle nuove regole ed è rimasto fregato!
Allora si intende che la risoluzione deve riguardare esclusivamente l'ultimo impiego, ma anche questo non è specificato.
Spero di avere i requisiti almeno come autorizzato ai versamenti volontari!
Grazie ancora per il tempo che mi hai dedicato.
Un salutone
Rossano D'Annibale

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16/12/2014 19:31#11207 da cochise
Risposta da cochise al topic Sesta Salvaguardia
Rossano, analizziamo insieme il msg 8881 inps, attuativo della VI SALVAGUARDIA

a pagina 5 individua i lavoratori raggruppati alla lettera "c"
c) n. 8.800 lavoratori cessati di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

i lavoratori di cui alle lettere b),c) e d )sono:

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il
30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura
civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche
se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il
30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di
accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la
cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per
risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007
e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla
data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato;


QUINDI ELEMENTO COMUNE E'
b] anche se hanno svolto, successivamente alla
data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato; [/b]

Se, come affermi hai svolto lavoro a tempo INDETERMINATO è chiaro che vengono meno i presupposti della salvaguardia perchè non è consentito dalla legge.
ciao

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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16/12/2014 18:03#11199 da D Annibale
Risposta da D Annibale al topic Sesta Salvaguardia
Caro Pablito,
avendo avuto occasione di incontrare persone occupate presso la DTL cui ho presentato la domanda per gli 8.800 cessati lettera b art 1, c 194 L. 147/2013, sono stato informato del non accoglimento della mia domanda in quanto, sostengono che il lavoro risolto, entro il 30 giugno 2012, anche per accordi individuali, deve essere l'ultimo svolto. Ritengo che questa sia una loro interpretazione e spiego perché:
al primo punto lett. B art 1, c 194 L. 147/2013 si legge “dopo 1l 30 giugno 2012” mentre agli altri due punti, lett. c e lett. d, è riportato, sia nel messaggio INPS che nel testo di legge integrale, “dopo la cessazione” proprio a differenziazione del dissimile requisito.
Perché usare nello stesso documento espressioni non omogenee per dire la stessa cosa? E perché dividere la casistica in tre punti se attengono alla stessa problematica? Ne sarebbe bastato solo uno, sia pure per quando riguarda i requisiti.
Alle luce di queste considerazioni e dalla valutazione del Forum cui mi sono rivolto, sono convinto che il fatto di aver lavorato ancora a tempo indeterminato, dopo la Conciliazione con ENI SpA nel 2009, non sia affatto rilevante ai fini dell’accoglimento o meno della mia istanza anzi la ritengo possibile limitatamente alla lettera B degli 8.800 cessati.
Posso avere una tua valutazione?
Grazie
Rossano D'Annibale
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