emendamento pensioni d'oro
- giorgione
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Infatti ora serve un messaggio inps numero fattelapesca che rimanderà ad un protocollo xy del ministero del lavoro emanato su nota 23bis del dipartimamento welfare del presidenza del consiglio. Qualcuno poi farà ricorso ai tribunali e avremo anche la sentenza numero nm del 6 maggio 2016 della Cassazione o, peggio, della Corte costituzionale.
Che roba
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- charly
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giorgione ha scritto: Viene posto un limite all'incremento indicando che il trattamento complessivo non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del Dl 201/2011 computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".
In pratica bisogna:
1) vedere quanto sarebbe stato pagato, in teoria, con il retributivo utilizzando sino ad un massimo di 42 anni e mezzo di contributi (es immaginiamo 2200 euro lordi al mese);
2) confrontare se l'assegno complessivo, effettivo, cioè calcolato con il contributivo sia superiore a tale somma.
3) se l'assegno effettivo è inferiore a 2200 euro al mese non c'è nessun taglio. Se è superiore a 2200 al mese si taglia l'eccedenza.
Il che equivale a dire che la contribuzione eccedente i 42 anni e mezzo di contributi non è valida ai fini dell'incremento dell'assegno previdenziale.
Un abbraccione
grazie Giorgione, la parte dell'emendamento che mi fa pensare che l'80 % è un limite invalicabile senza eccezioni è questa,"«In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato......."dice in ogni caso,è incredibile come costoro rendano le cose semplici difficili e interpretabili, un abbraccio anche da parte mia
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- cochise
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- giorgione
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charly ha scritto: per evitare confusione provo a porre il quesito facendo un esempio pratico, un lavoratore decide di andare in pensione nel 2015 rispettando i 42 anni e sei mesi,costui sommando retributivo e contributivo raggiunge l'83% di percentuale e perciò sfora il limite dell'emendamento,la pensione gli viene decurtata del 3% ? anche se va in pensione rispettando 42 e sei mesi che sono il minimo di legge
Charly come dice Pablito l'emendamento è stato formulato in modo non molto chiaro. A mio modo di vedere la dicitura "computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa" apre alla possibilità di ottenere anche un trattamento piu' elevato del solo sistema retributivo perchè altrimenti sarebbe stata superflua.
Si sarebbe detto solo "In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto".
Qui invece si vuole salvare comunque almeno una parte della contribuzione accreditata dopo il 2012 dicendo in pratica che anche quella versata dopo tale data è utile ma sino a 42 anni e 6 mesi. La parte eccedente tale limite, invece, resta inutilizzata.
Quindi nel tuo caso l'assegno non dovrebbe essere decurtato. Se fossi uscito con 44-45 anni di contributi avresti invece subito il taglio.
Credo che sia utile attendere un messaggio inps che chiarirà nei prossimi tempi la reale portata della norma. Fammi sapere, un abbraccione
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Art. 44-bis.
(Misure in materia di trattamenti pensionistici).
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa»
secondo me è scritto con i piedi, cosa ne pensate??
non sarebbe meglio parlarne a legge approvata e magari riscritta?
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- charly
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