La legge 147 per la sesta salvaguardia pone il limite del 6 gennaio 2016 sulla decorrenza del trattamento pensionistico, andando oltre il limite del 1 gennaio 2016 per il quale verrà applicato l'ulteriore adeguamento dell'aspettativa di vita (+ 4 mesi) da aggiungere agli attuali 3 mesi.
La decorrenza del trattamento pensionistico parte dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si raggiungono i requisiti tenendo conto del differimento applicato. Oggi, nel caso della"vecchia quota 97", all'età anagrafica minima del diritto (61 anni) il differimento andava calcolato sommando ai 12 mesi della finestra i 3 mesi della aspettativa di vita. Se è tutto corretto vuol dire che verranno salvaguardati tutti coloro con data di nascita compresa fino alla fine del mese di Settembre 1953, che avranno quindi decorrenza 1 gennaio 2016. E' corretto affermare quindi che per la sesta salvaguardia sul "sistema delle quote" l'applicazione dell'adeguamento aspettativa di vita di 4 mesi previsto dal 1 gennaio 2016 non avrà incidenza?
Gradirei un parere dell'esperto, grazie.