Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
- Giovanni54
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Nicola54 ha scritto: Giovanni, tu scrivi:
‘’Dal calcolatore rilevo che la decorrenza della mia pensione in base alla normativa vigente (Fornero) è 01.02.2022 (67 anni e 3 mesi)’’.
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Né il calcolatore né l’INPS possono sapere alla data odierna quale sarà l’incremento dovuto alla speranza di vita nell’anno 2022 ,che sarà stimato dall’ISTAT nei tempi opportuni. Quindi quel requisito è solo indicativo.
Poi scrivi:
‘’ Delle 2080 settimane di contribuzione necessarie per la settima salvaguardia mi mancano 150 settimane (circa 3 anni)’’.
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Il patronato cui ti sei rivolto avrebbe dovuto dirti che l’unica possibilità di salvaguarda era quella di maturare 2.028 settimane, pari a 39 anni di contributi,alla data in cui terminavi la mobilità. Solo in questo modo versando circa 12 mesi di contributi volontari, avresti potuto accedervi. Questi versamenti , in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, potevano riguardare anche i tuoi periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e comunque potevano essere effettuati solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità. A te mancano 98 settimane per arrivare a quei 39 anni di contributi.
Hai riscattato il servizio militare?
Hai dei ‘’vuoti contributivi’’ successivi alla data del 31 dicembre 1996, o periodi di part time o periodi di formazione professionale?
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Poi chiedi:
‘’Cosa posso fare? Versare contributi volontari? Quanto ammonta l'importo da pagare? Al solo pensiero di aspettare il 2022 (nove anni senza soldi dal termine della mobilità) vado in crisi’’.
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Per anticipare la decorrenza pensionistica prevista per il 2022, puoi versare contributi volontari, ma sono molto costosi e direttamente proporzionali alla tua retribuzione imponibile annuale. Il requisito attuale di 42 anni e 10 mesi è inoltre soggetto all’incremento dovuto alla speranza di vita.
INAS CISL
Nicola
Tel: 06/81172922
Orari 09.30-11.30
Per Nicola INAS CISL
Subito dopo la telefonata di questa mattina, mi sono recato al Patronato INAS CISL di Barletta
nella persona di Vincenzo che mi ha confermato quanto da te indicatomi. Le 98 settimane contributive mancanti per accedere alla salvaguardia andavano riscattate entro il periodo di mobilità. Ora è molto costoso fino ai 42 anni e 10 mesi. Posso sperare in una ottava salvaguardia e/o una riforma alla (maledetta) Legge Fornero.
Un caro abbraccio.
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- GIANFILIPPO
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Ringrazio e saluto cordialmente
Gianfilippo
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- Daniela160455
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Grazie.
Daniela1604
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- cochise
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In merito al superamento plafond disponibile, pur ritenendolo ormai certo, è preferibile aspettare il report salvaguardia che inps dovrebbe pubblicare a fine mese.
Da lì si capirà se ci saranno posti residui dagli altri profili ed attivare di conseguenza i cosiddetti "vasi comunicanti" ( trasferimento di posti disponibili, per mancato utilizzo, da altri profili) già attuati (in maniera non massiva però) per i mobilitati della prima salvaguardia ed i fruitori permessi legge 104 della sesta.
Se tutto verrà confermato si avrà la dimostrazione che i pallottolieri inps sono sempre da revisionare ...."ne azzeccassero una"
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
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- occhiaperti
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considerata la confusione che ancora si evince da cio' che scrivono i diretti interessati .... è meglio COMPLETARE BENE LE FRASI di SPIEGAZIONE .... come nel caso di ATR56 ! RICORDATE BENE TUTTE LE CASISTICHE ivi COMPRESE ....
B. lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia anche in assenza di accordi governativi e non governativi da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato
preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, appartenenti ai settori delineati nel precedente punto
A.
Quando tu Giorgione scrivi "...Devi fare ricorso indicando che per i lavoratori la cui ditta è cessata o fallita non è richiesta la sussistenza di alcun accordo entro il 2011..." dopo la parola 'fallita' manca il resto indicato nella stessa circolare da te citata ...la 50/2016 o la stessa legge. Ovvero un'azienda in concordato preventivo non necessariamente poi deve risultare fallita !
Altrimenti qui ....anziché spegnere i fuochi dell'ansietà che già questi stolti politici con superficialità e disinvoltura contribuiscono ad alimentare.... rischiamo di aiutarli.!
Grazie!
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- cesare1954
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