Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
- giorgione
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GIANFILIPPO ha scritto: Buongiorno a tutti quelli del forum, oggi sul sito INPS domande di pensione/certificazioni/,, è comparsa la dicitura "si diritto se tra gli ammessi". Ottimo primo passo.
Preciso che io sono uno di quelli in mobilità a seguito del fallimento della mia azienda. Ero in cigs straordinaria da gennaio 2012 e ad aprile 2012 la mia ditta ha dichiarato il fallimento. (la crisi aziendale si protraeva dal 2010 con cig ordinaria e straordinaria).
Un sentito ringraziamento a tutti i moderatori del forum ed in particolare a Giorgione che per primo mi ha confermato di fare domanda per la salvaguardia e che ho più volte stressato con i miei messaggi di notizie.
Un augurio che anche agli altri miei compagni di patemi vada in porto la domanda.
Vi terrò informati sull'esito finale (pensione dal 1.6.2016).
Saluti
Auguri Gianfilippo dovresti essere virtualmente nella tutela.
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- Giovanni54
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Nicola54 ha scritto: Giovanni 54 tu scrivi:
- sono nato IL 07.10.1954;
- sono stato oggetto di licenziamento collettivo in data 16.12.2008 con preavviso fino al 15.04.2009;
- indennità di mobilità dal 23.04.2009 al 23.04.2013 (successivamente il buio più completo);
- contribuzione totale: 1930 settimane.
Il patronato dove mi sono rivolto tempo fa mi aveva assicurato che avrei maturato il diritto a pensione a 61 anni e sette mesi con decorrenza assegno 01.06.2017. Per quale motivo l'INPS mi dice diniego diritto a riconoscimento pensione?
Vi prego di darmi un Vs. parere in merito e nel contempo cordialmente Vi
saluto.
__________________________________________________________
La tua mobilità termina il 23 aprile 2013. Per la salvaguardia con il tuo status di lavoratore in mobilità x lege 223/1991 ci sono solo due possibilità:
se entro il 23 aprile 2014 maturi i requisiti ante Fornero sei salvaguardato;
se entro il 23 aprile 2014 non maturi i requisiti ante Fornero non sei salvaguardato.
Il lavoratore in mobilità che voglia verificare la sua possibilità di salvaguardia deve sempre verificare se entro il termine della mobilità o entro 12 mesi dal termine della mobilità abbia perfezionato i requisiti ante Fornero.
Tu hai 38 anni scarsi di contributi quindi non ti resta che verificare con le quote.
Entro il 23 aprile 2014 devi aver compiuto, per la salvaguardia almeno 61 anni e tre mesi d’età.
Ma tu alla data del 23 aprile 2014 non avevi compito neanche 60 anni, quindi non puoi essere salvaguardato.
Ritengo pertanto errata la risposta del patronato perché nel 2014 il requisito anagrafico minimo non era di 61 anni e 7 mesi, ma di 61 anni e tre mesi.
Nel caso non ti avessero presentato domanda come lavoratore in mobilità, ma come cessato, non saresti comunque rientrato in salvaguardia perché è necessario avere decorrenza pensionistica entro il 6 gennaio 2017.
INAS CISL
Nicola
Tel: 06/81172922
Orari 09.30-11.30
Per Nicola INAS CISL
Dal calcolatore rilevo che la decorrenza della mia pensione in base alla normativa vigente (Fornero) è 01.02.2022 (67 anni e 3 mesi). Delle 2080 settimane di contribuzione necessarie per la settima salvaguardia mi mancano 150 settimane (circa 3 anni). Se non ci sarà una ottava salvaguardia e/o una riforma pensionistica che mi consenta di andare prima (almeno a giugno 2017, 62 anni e 7 mesi, ante-Fornero), cosa posso fare? Versare contributi volontari? Quanto ammonta l'importo da pagare? Al solo pensiero di aspettare il 2022 (nove anni senza soldi dal termine della mobilità) vado in crisi. Scusami lo sfogo, resto in attesa di tua cortese risposta. Cordialità.
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- GIANFILIPPO
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Preciso che io sono uno di quelli in mobilità a seguito del fallimento della mia azienda. Ero in cigs straordinaria da gennaio 2012 e ad aprile 2012 la mia ditta ha dichiarato il fallimento. (la crisi aziendale si protraeva dal 2010 con cig ordinaria e straordinaria).
Un sentito ringraziamento a tutti i moderatori del forum ed in particolare a Giorgione che per primo mi ha confermato di fare domanda per la salvaguardia e che ho più volte stressato con i miei messaggi di notizie.
Un augurio che anche agli altri miei compagni di patemi vada in porto la domanda.
Vi terrò informati sull'esito finale (pensione dal 1.6.2016).
Saluti
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- atr56
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Ho presentato la domanda di verifica al diritto a pensione da 7° salvaguardia in data 25.2.2016 ed è stata respinta in data odierna con la seguente motivazione : la pratica risulta definita negativamente. La data degli accordi sindacali, che ha determinato l'accesso alla mobilità, risulta essere successiva al 31/12/2011.
Sono stato licenziato in data 15.12.2014 ai sensi della legge 223/91, attivata con lettera datata 15.10.2014 ed esaurita con verbale di accordo sindacale del 17.10.2014. Sono pertanto in mobilità e avendo lavorato 4 mesi durante detto periodo, il termine si è protratto al 16.04.2018 . Attualmente ho 40 anni e 7 mesi di contribuzione e sono nato nel 1956.
Prima di inoltrare la domanda l’incaricato presso gli uffici INPS , mi aveva confermato il possesso di tutti i requisiti per accedere alla 7 salvaguardia. Anche la compilazione del programma su pensioni oggi mi da esito positivo.
Rileggendo la circolare inps n. 50 del 17/03/2016, non trovo rispondenza al motivo del respingimento, a meno che per accordi governativi e non, stipulati entro il 31.12.2011, non si intenda la data limite dell’accordo sindacale.
A mio parere fa riferimento alla legge 223 del 1991 o sbaglio ?? Potete darmi un vostro parere ??
Vi ringrazio anticipatamente. Cordiali Saluti
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- natalino54
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- Nicola54
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- sono nato IL 07.10.1954;
- sono stato oggetto di licenziamento collettivo in data 16.12.2008 con preavviso fino al 15.04.2009;
- indennità di mobilità dal 23.04.2009 al 23.04.2013 (successivamente il buio più completo);
- contribuzione totale: 1930 settimane.
Il patronato dove mi sono rivolto tempo fa mi aveva assicurato che avrei maturato il diritto a pensione a 61 anni e sette mesi con decorrenza assegno 01.06.2017. Per quale motivo l'INPS mi dice diniego diritto a riconoscimento pensione?
Vi prego di darmi un Vs. parere in merito e nel contempo cordialmente Vi
saluto.
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La tua mobilità termina il 23 aprile 2013. Per la salvaguardia con il tuo status di lavoratore in mobilità x lege 223/1991 ci sono solo due possibilità:
se entro il 23 aprile 2014 maturi i requisiti ante Fornero sei salvaguardato;
se entro il 23 aprile 2014 non maturi i requisiti ante Fornero non sei salvaguardato.
Il lavoratore in mobilità che voglia verificare la sua possibilità di salvaguardia deve sempre verificare se entro il termine della mobilità o entro 12 mesi dal termine della mobilità abbia perfezionato i requisiti ante Fornero.
Tu hai 38 anni scarsi di contributi quindi non ti resta che verificare con le quote.
Entro il 23 aprile 2014 devi aver compiuto, per la salvaguardia almeno 61 anni e tre mesi d’età.
Ma tu alla data del 23 aprile 2014 non avevi compito neanche 60 anni, quindi non puoi essere salvaguardato.
Ritengo pertanto errata la risposta del patronato perché nel 2014 il requisito anagrafico minimo non era di 61 anni e 7 mesi, ma di 61 anni e tre mesi.
Nel caso non ti avessero presentato domanda come lavoratore in mobilità, ma come cessato, non saresti comunque rientrato in salvaguardia perché è necessario avere decorrenza pensionistica entro il 6 gennaio 2017.
INAS CISL
Nicola
Tel: 06/81172922
Orari 09.30-11.30
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