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Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
- Nicola54
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04/05/2016 06:30#27478
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic settima salvaguardia
Donatello,
tu scrivi:
‘’Nato 19/12/1956, sono in mobilità dal Luglio 2014 fino al 10 Luglio 2017, cessazione rapporto di lavoro per collocazione in mobilità il 10 APRILE 2014.
Da azienda in concordato preventivo aperta dal Tribunale 11 Ottobre 2012. Maturo 40 anni contributi il 31Ago2016. Utilizzando il vostro calcolatore 7 salvaguardia il responso dice che maturo il requisito in AGOSTO 2016 ma decorrenza pensione al 1 Dicembre 2017’’.
________________________________________________________
Non serve un calcolatore, che spesso è errato perché non considera tutte le variabili, per verificare la tua decorrenza pensionistica. Questa non può essere diversa dalla data del 1 dicembre 2017.
Se maturi 40 anni di contributi il 31 agosto 2016, ai sensi del comma 22 ter dell’art. 18 della legge 11/2011, la tua decorrenza pensionistica, ante Fornero, avviene dopo 15 mesi dal momento in cui perfezioni i requisiti.
Ripeto che se la tua ex azienda è in concordato preventivo non è necessario l’accordo governativo entro il 31 dicembre 2011.
L 'Inps non può, come altri hanno scritto in modo errato, mettere a restrizione il fatto che l'apertura del concordato preventivo risale all'Aprile 2012 e non sia avvenuta entro il 31.12.2011. Non è previsto né nella Circolare INPS n. 1 del 8 gennaio 2016, né la n. 50 del 17 marzo 2016, né tantomeno l’articolo 1, comma 265a, della legge n. 208 del 2015.
Poiché la tua data di licenziamento è avvenuta dopo il 31 dicembre 2012, ma prima del 31 dicembre 2014 sei salvaguardato perché perfezioni i requisiti durante il periodo in cui usufruisci della mobilità.
tu scrivi:
‘’Nato 19/12/1956, sono in mobilità dal Luglio 2014 fino al 10 Luglio 2017, cessazione rapporto di lavoro per collocazione in mobilità il 10 APRILE 2014.
Da azienda in concordato preventivo aperta dal Tribunale 11 Ottobre 2012. Maturo 40 anni contributi il 31Ago2016. Utilizzando il vostro calcolatore 7 salvaguardia il responso dice che maturo il requisito in AGOSTO 2016 ma decorrenza pensione al 1 Dicembre 2017’’.
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Non serve un calcolatore, che spesso è errato perché non considera tutte le variabili, per verificare la tua decorrenza pensionistica. Questa non può essere diversa dalla data del 1 dicembre 2017.
Se maturi 40 anni di contributi il 31 agosto 2016, ai sensi del comma 22 ter dell’art. 18 della legge 11/2011, la tua decorrenza pensionistica, ante Fornero, avviene dopo 15 mesi dal momento in cui perfezioni i requisiti.
Ripeto che se la tua ex azienda è in concordato preventivo non è necessario l’accordo governativo entro il 31 dicembre 2011.
L 'Inps non può, come altri hanno scritto in modo errato, mettere a restrizione il fatto che l'apertura del concordato preventivo risale all'Aprile 2012 e non sia avvenuta entro il 31.12.2011. Non è previsto né nella Circolare INPS n. 1 del 8 gennaio 2016, né la n. 50 del 17 marzo 2016, né tantomeno l’articolo 1, comma 265a, della legge n. 208 del 2015.
Poiché la tua data di licenziamento è avvenuta dopo il 31 dicembre 2012, ma prima del 31 dicembre 2014 sei salvaguardato perché perfezioni i requisiti durante il periodo in cui usufruisci della mobilità.
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03/05/2016 19:23#27473
da angelo.moiraghi
Risposta da angelo.moiraghi al topic Settima salvaguardia mobilitati
GIANFILIPPO: mi spiace .... ma non saprei proprio cosa risponderti in quanto non mi sono mai imbattuto in situazioni di crisi così complesse ...., ne' ho le conoscenze del caso sufficienti ad ipotizzare quale sarà la risposta dell'INPS alla tua domanda di salvaguardia! In ogni caso hai fatto benissimo a farla.
CIAO
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03/05/2016 19:12 - 03/05/2016 19:27#27469
da angelo.moiraghi
Risposta da angelo.moiraghi al topic settima salvaguardia
Pasonic: penso che la l'unica domanda che andrà avanti, per il tuo collega che ha ricevuto prima un rifiuto (sicuramente figlio della procedura "fallata" utilizzata prima del 21/4) e poi un accoglimento, sarà quella accolta (che da ciò che si può intuire, seppur effettuata da un'altra sede, risulta figlia della procedura corretta attivata nelle sedi INPS a partire proprio dal 21/4 ...). Riguardo alla motivazione data nel primo rifiuto ("la data deve essere anteriore al 01/01/2012 "), non si capisce a cosa si riferisce ...!! Non certo alla data di ammissione al concordato preventivo che è precedente, .... forse alla data di sottoscrizione di quell'accordo di mobilità di cui parli, sottoscritto nel marzo del 2012, .... la cui esistenzaperò, per i lavoratori, ANCHE privi di accordi, provenienti da aziende cessate e/o ammesse alle procedure concorsuali, NON deve comunque essere verificata dai processi di gestione delle domande (come affermato nelle istruzioni operative della circolare INPS 50/2016: "Si rammenta che nell’istruire le domande di salvaguardia in argomento, oltre ai requisiti sopra riportati, dovrà essere verificata la presenza dell’accordo stipulato entro il 31-12-2011 solo con riferimento ai lavoratori di cui al precedente punto I lett. A e non anche con riferimento ai lavoratori di cui alla lett. B del medesimo punto I."
Può essere che la spiegazione (utilizzo della procedura "fallata" fino ad una certa data e della procedura corretta a seguire ...) valga anche per le risposte pervenute ai colleghi di Legnano e Bollate (una positiva e l'altra negativa a parità di requisiti): il fatto che siano arrivate entrambe nello stesso giorno potrebbe non essere significativo se, p.e., una delle sedi ha deciso di analizzare un certo numero di domande prima di inviare insieme tutte le risposte mentre l'altra le ha lavorate una per una inviando le risposte mano a mano che le aveva a disposizione (ogni sede organizza il lavoro in base alle direttive del proprio dirigente responsabile ...)!
In ogni caso la collega che ha ricevuto il diniego DEVE chiedere il riesame proprio perchè di questi errori nei programmi di gestione delle domande di salvaguardia abbiamo avuto certezza dalle affermazioni di Crudo.
CIAO
Può essere che la spiegazione (utilizzo della procedura "fallata" fino ad una certa data e della procedura corretta a seguire ...) valga anche per le risposte pervenute ai colleghi di Legnano e Bollate (una positiva e l'altra negativa a parità di requisiti): il fatto che siano arrivate entrambe nello stesso giorno potrebbe non essere significativo se, p.e., una delle sedi ha deciso di analizzare un certo numero di domande prima di inviare insieme tutte le risposte mentre l'altra le ha lavorate una per una inviando le risposte mano a mano che le aveva a disposizione (ogni sede organizza il lavoro in base alle direttive del proprio dirigente responsabile ...)!
In ogni caso la collega che ha ricevuto il diniego DEVE chiedere il riesame proprio perchè di questi errori nei programmi di gestione delle domande di salvaguardia abbiamo avuto certezza dalle affermazioni di Crudo.
CIAO
Ultima Modifica 03/05/2016 19:27 da angelo.moiraghi.
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03/05/2016 19:08#27468
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic settima salvaguardia
Per Giuseppe,
la tua domanda:
''Ai fini della 7^ salvaguardia è necessario che la mia ex azienda sia fallita entro il 31 dicembre 2011?''.
____________________________________________________________
La risposta è negativa. I documenti ufficiali della 7^ salvaguardia sono la Circolare INPS n. 1 del 8 gennaio 2016 e la n. 50 del 17 marzo 2016.
Entrambi precisano l’articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015.
Questi i punti importanti:
1)l'accordo deve essere stipulato in data anteriore al 31 dicembre 2011;
2)si può derogare da questa data se, e soltanto se, l'azienda sia fallita o in grave crsi finanziaria )concordato preventivo, amministrazione strordinaria,etc).
In presenza di almeno una di queste due condizioni se la data di licenziamento è avvenuta entro il 31 dicembre 2012 si possono prefezionare i requisiti, ante Fornero, entro 12 mesi dal termine della mobilità, anche mediante versamenti volontari.
Se la data di licenziamento è avvenuta dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 si debbono perfezionare i requisiti entro il termine della mobilità ex lege 223/1991 o trattamento speciale edile ex lege 451/1994.
la tua domanda:
''Ai fini della 7^ salvaguardia è necessario che la mia ex azienda sia fallita entro il 31 dicembre 2011?''.
____________________________________________________________
La risposta è negativa. I documenti ufficiali della 7^ salvaguardia sono la Circolare INPS n. 1 del 8 gennaio 2016 e la n. 50 del 17 marzo 2016.
Entrambi precisano l’articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015.
Questi i punti importanti:
1)l'accordo deve essere stipulato in data anteriore al 31 dicembre 2011;
2)si può derogare da questa data se, e soltanto se, l'azienda sia fallita o in grave crsi finanziaria )concordato preventivo, amministrazione strordinaria,etc).
In presenza di almeno una di queste due condizioni se la data di licenziamento è avvenuta entro il 31 dicembre 2012 si possono prefezionare i requisiti, ante Fornero, entro 12 mesi dal termine della mobilità, anche mediante versamenti volontari.
Se la data di licenziamento è avvenuta dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 si debbono perfezionare i requisiti entro il termine della mobilità ex lege 223/1991 o trattamento speciale edile ex lege 451/1994.
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03/05/2016 18:42#27467
da Nicola54
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Risposta da Nicola54 al topic settima salvaguardia
Per Enzio2015,
il messaggio INPS n. 17606 del 4 novembre 2013 prevede che i lavoratori che abbiano maturato i requisiti ante Fornero prima di essere stati posti in mobilità e che durante la mobilità maturano anche i requisiti post Fornero, non hanno diritto alla salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012.
Ma il successivo messaggio INPS, cioè il n. 19202 del 26 novembre 2013, prevede però che in riferimento a questi lavoratori esclusi dalla salvaguardia, nel caso abbiano un requisito anagrafico inferiore a 62 poiché sono soggetti alla penalizzazione di cui all’ art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011 come convertito dalla legge n. 214 del 2011, accedono comunque alla salvaguardia.
il messaggio INPS n. 17606 del 4 novembre 2013 prevede che i lavoratori che abbiano maturato i requisiti ante Fornero prima di essere stati posti in mobilità e che durante la mobilità maturano anche i requisiti post Fornero, non hanno diritto alla salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012.
Ma il successivo messaggio INPS, cioè il n. 19202 del 26 novembre 2013, prevede però che in riferimento a questi lavoratori esclusi dalla salvaguardia, nel caso abbiano un requisito anagrafico inferiore a 62 poiché sono soggetti alla penalizzazione di cui all’ art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011 come convertito dalla legge n. 214 del 2011, accedono comunque alla salvaguardia.
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- rin-aldo
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03/05/2016 17:14#27465
da rin-aldo
Risposta da rin-aldo al topic settima salvaguardia
Salvecategoria mobilitati dalla provincia di padova si diritto se rientra negli ammessi. Incrocio le dita e ringrazio tutti e in special modo i moderatori per il contributo non solo tecnico ci teniamo informati per il proseguo
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