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Pensione anticipata.... ma è una bufala INPS all'Italiana?

15/06/2016 03:50#28421 da Guido2016
Caro Nicola, sei stato gentilissimo a rispondere però stavo aspettando altra risposta..... io ho risposto alla tua dove chiedi "Dovrei verificare però se avresti decorrenza pensionistica ante Fornero entro il 6 gennaio 2017 quindi devi comunicarmi la tua data di nascita(non è sufficiente anno 1951) e gli anni e settimane di contributi alla data del 30 giugno 2015. Devi aver pazienza, ma i contributi a questa data mi occorrono per verificare la tua decorrenza entro il termine sopra indicato............ecc."
Ho comunicato tutto, allegato lettera e anche comunicato dati...... ma forse è sfuggito per altri impegni o problemi. Scusa se ti disturbo, dammi un consiglio come procedere, tenendo conto che l'INPS fa "orecchie da mercante" senza offendere mercanti. Se dovessi chiedere appuntamento sicuramente lo fissano tra 2 mesi e poi non si rendono disponibili e i mesi passano. Non sono disponibili alle mie richieste scritte e danno risposte vaghe.... è una vergogna, sto pensando di dare tutto in mano a un legale, prima di decidere aspetto un tuo consiglio. Grazie Ciao

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04/06/2016 19:18#28218 da Guido2016
Gentilissimo Nicola, la tua risposta nonostante io sia poco competente in materia pensionistica, ovviamente mi sembra più che giusta, mi sono documentato già da tempo e sapevo che quello che mi hai scritto corrisponde e fa riferimento a Leggi chiare e interpretabili senza problemi. La questione però non è quella bensì che chi ha competenza e dovrebbe risolvere il problema e mi riferisco alla sede INPS (dove il dialogo è praticamente impossibile) o a Patronato e a CAF che così risponde: “Anche l'ultima domanda presentata verrà respinta, succede perché non avevo i requisiti pensionistici ante Fornero (cioè entro il 31.12.2011), per poter avere diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia devo rientrare nei requisiti della Legge Fornero e in questo momento non ho tali requisiti. Pare però che il Governo voglia modificare in meglio tali requisiti, e in tal caso potrei rientrare tra gli aventi diritto”
Questa e la risposta data dal Patronato e con altre parole anche da un CAF…….sembra siano d'accordo e purtroppo sono costretto a pensare che hanno ragione e io non interpreto nel modo giusto qualcosa, oppure che sono loro poco competenti o con nessuna voglia di risolvere una normale pratica. Per favore se puoi aiutami a capire la situazione ti sarei veramente grato

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02/06/2016 18:57#28173 da Guido2016
Grazie dei chiarimenti Nicola, avevo postato la risposta negativa alla richiesta di ricongiunzione che ha date precedenti, motivazioni che ritengo assurde e data, la allego nuovamente oltre a elenco contributi dichiarati da INPS a seguito di domanda di pensione. La data di nascita mia è 31/10/1951 e ovviamente Leggi e INPS permettendo vorrei andare ora a 64 anni e 7 mesi che ho gia compiuto da poco. Non ho presentato nessuna istanza di salvaguardia
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02/06/2016 09:49#28163 da Nicola54
Guido,
queste le tue possibili decorrenze pensionistiche:

1)Con la totalizzazione(cfr. d.l. 42/2006) puoi accedere al trattamento pensionistico solo dopo una finestra di 18 mesi a partire dal momento in cui compi 65 anni e 7 mesi.

2)Con la ricongiunzione(cfr. art. 1 legge 29/1979) usufruendo del comma 15 bis dell’art. 24 della legge 214/2011 avresti decorrenza pensionistica all’età di 64 anni e 7 mesi.

3) Con il cumulo dei contributi previsto dalla legge 228/2012 , avresti decorrenza pensionistica all’età di anni 66 e 7 mesi.

A parte queste tre possibili decorrenze pensionistiche ci sarebbe quella in salvaguardia. Tu scrivi che nel periodo 2007-2011 si è risolto un tuo rapporto di lavoro.
Hai presentato istanza per la 7^ salvaguardia?
Dovrei verificare però se avresti decorrenza pensionistica ante Fornero entro il 6 gennaio 2017 quindi devi comunicarmi la tua data di nascita(non è sufficiente anno 1951) e gli anni e settimane di contributi alla data del 30 giugno 2015. Devi aver pazienza, ma i contributi a questa data mi occorrono per verificare la tua decorrenza entro il termine sopra indicato.
La domanda di ricongiunzione si esercita una volta e una seconda, ma trascorsi 10 anni. Oppure meno di 10 anni, ma insieme alla domanda di pensione.
Devi chiedere all’impiegato dell’INPS per quale motivo non ti hanno fatto il calcolo in modo che tu avresti potuto valutare le tue opportunità.

Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma

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01/06/2016 21:25#28159 da Guido2016
Grazie della risposta, ti rispondo subito alle domande:
Al 28 Dicembre 2011 ero dipendente di un'Azienda Srl privata
Alla data del 31 dicembre 2012 avevo poco più di 35 anni
Nessun lavoro a tempo determinato nel periodo 2007-2011
La risoluzione nel periodo 2007-2011 solo per ultimazione lavori da parte dell'impresa
Devo compiere 65 quest'anno e nell'allegato inserito si legge chiaramente che ho fatto la domanda di ricongiunzione ma è stata respinta in quanto esiste già la domanda giacente da oltre 3 anni e senza risposta. Proprio non riesco a capire perché non vengono calcolate le spese e mi vengono comunicate

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01/06/2016 20:26#28158 da Nicola54
Guido,
tu scrivi:
‘’ Un patronato (paurosamente incompetente e disinformato totalmente) mi dice che per me esiste solo pensione di vecchiaia tra 2 anni circa di riprovare’’.
__________________________________________________________
Vorrei capire se la risposta che ti hanno dato i colleghi è attendibile e ti pongo alcune domande:
Alla data del 28 dicembre 2011 eri lavoratore dipendente privato?
Quanti anni avevi in totale di contributi alla data del 31 dicembre 2012?
Hai svolto lavori a tempo determinato nel periodo 2007-2011?
Hai cessato per risoluzione unilaterale nel periodo 2007-2011?

In modo sintetico di dico che con la totalizzazione(cfr. d.l. 42/2006) puoi accedere al trattamento pensionistico solo dopo una finestra di 18 mesi a partire dal momento in cui compi 65 anni e 7 mesi.

La ricongiunzione(cfr. art. 1 legge 29/1979) è molto onerosa, ma forse ti potrebbe dare la possibilità di usufruire del comma 15 bis dell’art. 24 della legge 214/2011 e ti potrebbe dare il vantaggio del calcolo retributivo. Con la ricongiunzione ‘’accumuleresti’ tutti i tuoi contributi nel FPLD.

Il cumulo dei contributi previsto invece dalla legge di stabilità 2013 cioè da legge 228/2012 prevede, all’art. 1 commi da 239 a 246, che tu possa sommare i tuoi contributi ed è gratuito, ma non ti premette di percepire la pensione prima del compimento di anni 66 e 7 mesi.

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