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Settima salvaguardia [Discussione Unificata]

09/09/2016 08:40#31103 da micheleP
Risposta da micheleP al topic settima salvaguardia
Per Carlo Nebbiano.
Poiché anch’io sono stato colpito dal famigerato messaggio 17606 e mi trovo in una situazione simile alla tua (vedi miei post di giugno u.s.), ti chiedo se hai effettivamente messo in pratica il metodo suggerito nei tuoi post (che ho letto solo recentemente) e se questo metodo ha dato l’esito finale sperato.
Grazie

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09/09/2016 07:53#31102 da Italo52
Risposta da Italo52 al topic settima salvaguardia
sono pienamente d'accordo su quanto detto da Nicola 54 in merito alla data dell'apertura delle procedure concorsuali successiva alla data del licenziamento, ma purtroppo con comunicazione protocollo INPS.HERMES.11/08/2016.0003378 l'INPS ha condizionato questo aspetto entro la data di licenziamento.
Cosa peraltro impossibile nel caso di aziende cessate, o in concordato preventivo (non in continuità) (nel caso di concordato viene preso come attivazione della procedura, non la domanda, ma il decreto del Tribunale dell'apertura della procedura che di solito arriva dopo 5/8 mesi dalla domanda.)
Allego messaggio dell'INPS (da notare la data dell' 11 Agosto.)

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09/09/2016 07:31#31101 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic settima salvaguardia
Signor Angelo,
lei scrive:
‘’Nella richiesta di riesame occorrerà quindi documentare che alla data di licenziamento l'azienda era cessata e/o interessata da una delle procedure concorsuali, etc.’’.
________________________________________________________
Il comma 265a dell’art. 1 della legge 208/2015 non prevede neanche questo. Ma stabilisce che se il lavoratore è stato licenziato nel 2014 e l’azienda fallisce in data successiva, mantiene il diritto alla salvaguardia. Anche se non era questa l’intenzione del legislatore.
L’unica spiegazione razionale al comma sopra indicato è che la data di cessazione dell’azienda debba avvenire in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge cioè entro il 1 gennaio 2016.

Poi scrive:
‘’È stata chiesta alla D.C.P. INPS ragione del diniego di ammissione alla VII salvaguardia per moltissimi di questi casi ’’.
_________________________________________________________

Alla data odierna l’INPS che ha respinto circa 8.000 domande, molte delle quali prima ammesse, ancora non ha fornito una motivazione ufficiale del successivo diniego.

Poi scrive:
‘’Si afferma che dalla verifica puntuale di questi casi si é riscontrato che il mancato accoglimento di una parte delle domande "diniegate" è stato causato dalla difficoltà da parte dell’Inps di reperire tempestivamente gli elementi e la documentazione utile per stabilire la circostanza che i lavoratori richiedenti fossero stati licenziati da aziende cessate o interessate da procedure concorsuali ’’.
__________________________________________________________

E allora per quale motivo, se era in difficoltà ha accolto tutte quelle migliaia di domande poi, successivamente, respinte?

Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma

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08/09/2016 23:27 - 08/09/2016 23:48#31100 da angelo.moiraghi
Risposta da angelo.moiraghi al topic settima salvaguardia
ATTENZIONE: Importante per tutti i soggetti mobilitati da aziende cessate e/o ammesse a procedure concorsuali che, avendo ottenuto il “si diritto se rientra tra gli ammessi”, se lo sono visto cambiare improvvisamente in “NO DIRITTO” con la motivazione “l'accordo di mobilità di cui lei è destinatario non risulta stipulato entro il 31 dicembre 2011.” !!
Grazie all'interessamento della struttura di Coordinamento Nazionale dell'INCA da parte della "Rete dei Comitati degli Esodati", è stata chiesta alla D.C.P. INPS ragione del diniego di ammissione alla VII salvaguardia per moltissimi di questi casi, in contrasto con quanto affermato dalle norme e dalla circolare INPS 50/2016.
Il coordinamento nazionale dell'INCA, a fronte di controlli effettuati congiuntamente con la D.C.P. INPS che hanno verificato l'ammissibilità alla salvaguardia di alcuni di questi casi specifici precedentemente "diniegati", ha pertanto emanato una circolare alle sedi locali di quel patronato in cui, tra l'altro:
- si afferma che dalla verifica puntuale di questi casi si é riscontrato che il mancato accoglimento di una parte delle domande "diniegate" è stato causato dalla difficoltà da parte dell’Inps di reperire tempestivamente gli elementi e la documentazione utile per stabilire la circostanza che i lavoratori richiedenti fossero stati licenziati da aziende cessate o interessate da procedure concorsuali.
- si ribadisce che la norma di riferimento (art. 1, comma 265, lettera a), della legge 208 del 2015), fa una netta distinzione tra i lavoratori collocati in mobilità da aziende attive ed i lavoratori licenziati e collocati in mobilità da aziende cessate o interessate da procedure concorsuali. Infatti, mentre per i primi deve essere verificata la presenza dell’accordo di mobilità stipulato entro il 31 dicembre 2011, per i lavoratori collocati in mobilità da aziende cessate o interessate da procedure concorsuali tale verifica non è prevista. Quest’ultimi, pertanto, possono rientrare in salvaguardia sia in assenza di accordi di mobilità sia in presenza di accordi stipulati dopo il 2011 (ovvero, .... per questi lavoratori la presenza - o l'assenza - di qualsiasi tipo di accordo pre o post 2011 NON RILEVA per l'ammissione alla salvaguardia, n.d.r.).


Ne consegue che ciò che rileva per l'ammissione alla salvaguardia é che i lavoratori posti in mobilità (licenziati) entro il 31.12.2014 devono perfezionare i requisiti previdenziali vigenti prima della riforma Fornero entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del T. S. Edile, mentre i lavoratori posti in mobilità (licenziati) entro il 31.12.2012, devono perfezionare i predetti requisiti, anche mediante la contribuzione volontaria, entro i 12 mesi dalla fine della mobilità o del T.S. Edile, e che per entrambi i casi, alla data del licenziamento, l'azienda deve essere cessata e/o interessata alle procedure concorsuali.

In conclusione della circolare, al fine di poter supportare la riammissione alla salvaguardia di questi casi di diniego ingiustificato, il coordinamento nazionale INCA chiede alle sedi locali del patronato di presentare una documentata istanza di riesame/ricorso in favore di tutti i lavoratori che ne faranno richiesta e che alla data del licenziamento erano dipendenti di aziende cessate o interessate da una delle procedure concorsuali, indipendentemente dalla data di inizio della procedura stessa (nella richiesta di riesame occorrerà quindi documentare che alla data di licenziamento l'azienda era cessata e/o interessata da una delle procedure concorsuali, n.d.r.) .
La circolare, a conferma dell'impegno dei vertici nazionali dell'INCA nella questione in oggetto, termina invitando le stesse sedi locali del patronato, in caso di necessità, ad inviare una copia dei predetti riesami/ricorsi al Coordinamento Nazionale delle Politiche Previdenziali INCA per l’eventuale segnalazione alla Direzione Centrale dell’Inps.


CIAO !

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08/09/2016 18:41#31097 da Handy
Risposta da Handy al topic settima salvaguardia
Con Inps tutto, proprio tutto, è possibile, tienilo presente Felice 56.
E' Fantasyland in terra !
Comunque la pratica viene riaperta anche per un semplice ricalcolo della pensione.
Auguri !

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08/09/2016 18:38#31096 da Handy
Risposta da Handy al topic settima salvaguardia
Flavio
Chi può sapere quanto tempo aspetterai ? Dal tuo punto di vista sicuramente troppo.
Comunque sufficiente ad andare, nel frattempo, al patronato e "alzare" da terra prendendolo per il colletto l'addetto del patronato che ti ha combinato il pasticcio......

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