Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
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- michele122
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Bim ha scritto: Salute a tutti i moderatori e utilizzatori del forum.
Ad oggi ho 2190 settimane di contributi
sono nato il 25-04-1953 maschio
in mobilita' da settembre 2014,fatto accordo in federlazio di frosinone il 28-08-2014
la ditta dove lavoravo e' tutt 'ora in concordato preventivo
fatta domanda per 7 salvaguardia il 17-2-16
oggi 5-07-2016 sul sito inps trovo la sorpresa domanda RESPINTA
REIEZIONE PER MOTIVI AMMINISTRATIVI
Cosa mi consigliate di fare ? che significa per motivi amministrativi ?
Allora: la prima cosa da fare è chiedere un'appuntamento presso la sede che ti ha inviato la comunicazione. Chiama il Numero Verde 803.164 e chiedi l'appuntamento e di parlare con un Funzionario abilitato alla tua questione.
Se non ti soddisfa la loro giustificazione chiedi di poter fare una domanda di riesame della tua domanda iniziale e falla protocollare. Sono obbligati a farlo e non siamo ancora al vero ricorso ufficiale.
Monitorizza, se puoi, sul sito dell'INPS a che punto è la tua pratica di riesame (devono dare risposta entro 30 gg. dalla domanda).
Trascorsi i 30 gg. "tecnici" senza risposta hai ancora 60 gg. per effettuare il ricorso ufficiale aiutato da un Patronato.
Concludendo, considerando la tua posizione, mi sembra di capire che il tuo Ufficio INPS abbia preso un abbaglio.
Attenzione, però, perchè la Legge di Stabilità 208/15 fa delle differenze sulle persone in mobilità pura o provenienti dal settore edilizio con relativa data di accordo sindacale (deve essere antecedente al 01/01/2012).
In ogni caso, chi è in mobilità entro il 31/12/2014 ed ha i requisiti, entro il periodo di mobilità, di andare in pensione con i requisiti pre-fornero, ha diritto alla salvaguardia.
Riporto testualmente, per diritto di cronaca, i passi di una circolare dell'INPS (indirizzata a tutte le sedi INPS) su come trattare ed evadere queste richieste (circolare n. 50 del 17/03/2016 INPS):
punto I) comma B
lavoratori licenziati e collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per
l’edilizia anche in assenza di accordi governativi e non governativi da aziende cessate o
interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato
preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o
l’amministrazione straordinaria speciale.
punto II) data licenziamento comma b)
entro il 31-12-2014: il perfezionamento dei requisiti, vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, deve avvenire entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o
del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.
Non so se ho chiarito tutti gli aspetti. Ora dipende dalla tua situazione Bim.
Moderatori correggetemi se sbaglio.
Ciao
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- Bim
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Cosa mi consigliate di fare ? che significa per motivi amministrativi ?
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- Angiolettovale
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Dnt ha scritto:
pingio ha scritto: Credo anche io come Paolo1953 che il problema del fallimento o chiusura dell'azienda prima del 2012 non esista e che sia superato. Lo dico perché anche io come tanti altri dipendenti di aziende cessate dopo il 2012 hanno già ricevuto la fatidica risposta "SI DIRITTO SE RIENTRA NEGLI AMMESSI". Un funzionario dell'inps mi ha detto chiaramente che l'unico problema è la graduatoria. In caso contrario ci sarebbe veramente da preoccuparsi!!!
Forse però un po' di chiarezza su questo argomento sarebbe opportuno chiederla sbattendo anche i pugni sul tavolo.
.... ho sentito ankio Francesco Flore verso le 13 .... mi ha confermato che il problema che ha l'inps è con le aziende fallite che non avevano fatto accordi sindacali..... ragione questa per cui hanno bisogno di ulteriori 15 gg per diramare la matassa di istanze .... nel contempo mi ha confermato che coloro i quali hanno già ricevuto la fatidica risposta "SI DIRITTO SE RIENTRA NEGLI AMMESSI" ...sono in una 'botte di ferro' .... perché poi le certificazioni dovrebbero arrivare ...
Volevo precisare anche io che non ci può essere alcun problema per coloro la cui azienda è cessata dopo il 2011. La Legge parla chiaro e non è prevista alcuna restrizione per costoro. Dunque coloro che abbiano ricevuto il respingimento dell'istanza sulla base di questa motivazione possono fare ricorso amministrativo contro tale la decisione. Chi ha ricevuto l'indicazione "si diritto se rientra tra gli ammessi" può stare tranquillo: otterrà la lettera certificativa nelle prossime settimane.
Collaboro con il patronato INAS di Padova
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- Iubitore
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