Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
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- angelo.moiraghi
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Con un vantaggio ulteriore: normalmente i periodi di Contribuzione Volontaria vengono considerati con cadenza trimestrale e devono quindi essere pagati entro i 6 mesi successivi alla loro scadenza (es: i c.v. di Gennaio, Febbraio e Marzo possono essere pagati entro il trimestre successivo, quindi entro il 30 Giugno, ... e così via per i periodi successivi ...), ma la norma della VII° salvaguardia ti permette di pagare con c.v. i periodi entro i 12 mesi successivi alla mobilità anche per i periodi eccedenti i 6 mesi dalla domanda di autorizzazione alla c.v. !
Es.: se per maturare il requisito pensionistico dopo il termine della mobilità avvenuto il 30/06/2012 mancassero 3 mesi di contribuzione, e per evitare di procrastinare ulteriormente la data di pensionamento si volesse procedere con c.v. al loro pagamento in via continuativa con la contribuzione figurativa garantita dalla mobilità, per la norma generale questi 3 mesi si sarebbero dovuti pagare entro il 31 Dicembre successivo, ma alla data di entrata in vigore della VII° salvaguardia (Gennaio 2016) questo sarebbe stato impossibile poichè i 6 mesi entro cui poterli pagare erano ormai trascorsi da tempo; la VII° salvaguardia permette invece di pagare quei 3 mesi (e proprio quelli ...) anche successivamente alla scadenza legale dei 6 mesi, purchè quei periodi di c.v. si riferiscano al massimo ai 12 mesi successivi il termine della mobilità, e purchè si sia fatta domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria entro il 1 Marzo 2016 oppure, nel caso di autorizzazione alla c.v. già ottenuta precedentemente all'entrata in vigore della VII° salvaguardia, si faccia domanda di riapertura dei termini di versamento della c.v. relativa ai 12 mesi successivi alla fine della mobilità ... .
E' un po' complesso da spiegare ..... ma spero di essere stato abbastanza chiaro !!
Nicola54 forse saprà essere più preciso ancora una volta avuti i dati che ti ha chiesto .......
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- Luigi A.
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angelo.moiraghi ha scritto: Luigi A.: Nicola54 sarà certamente più preciso una volta che gli avrai comunicato i dati richiesti, ma ... forse ... il testo della lettera a), comma 265 e del comma 266, L.228/2015 (le parti della VII salvaguardia che riguardano i "mobilitati" ...) possono aiutare a dipanare i tuoi dubbi (vedi in particolare le parti sottolineate e/o evidenziate in grassetto) :
<< 265) Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vi-genti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 .... omississ ..... continuano ad ap-plicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successiva-mente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavo-ratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ... omississ..., a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali ..... omississ ..., anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera.
..... omississ .... .
266) Per i lavoratori di cui al comma 265, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 265. >>
CIAO
Grazie del cortese interessamento, non riesco a trovare tutte le informazioni dai documenti, li ho sempre fatti leggere agli addetti e sto facendo un po' di fatica a capire. Comunque in linea di massimo mi sembra di aver capito che nel mio caso in cui ho scritto "si se rientra tra gli ammessi" e quindi ho i requisiti della legge 265 possa pagare fino a 12 mesi dopo la mia uscita dalla mobilità. Spero di aver capito bene. Grazie
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- angelo.moiraghi
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<< 265) Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vi-genti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 .... omississ ..... continuano ad ap-plicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successiva-mente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavo-ratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ... omississ..., a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali ..... omississ ..., anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera.
..... omississ .... .
266) Per i lavoratori di cui al comma 265, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 265. >>
CIAO
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