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riscatto periodi di formazione professionale ante 1996
- farfalle
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19/04/2017 21:03#36462
da farfalle
Risposta da farfalle al topic riscatto periodi di formazione professionale ante 1996
Spero che sia affrontata la necessità di adeguare la normativa a tale proposito. Infatti la normativa attualmente vigente in materia di riscatto dei periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro (DLGS. N.564/1996, articolo 6) appare irragionevolmente discriminatoria laddove ammette al riscatto solo i periodi successivi al 31 dicembre 1996.
Si rende oltremodo doveroso adeguare le disposizioni legislative per superare tale limitazione temporale in ragione della necessità di ricondurre la normativa relativa ai riscatti in materia pensionistica ai principi costituzionali di uguaglianza (art.3 Costituzione), eliminando la diversità di trattamento dei lavoratori che si è venuta a creare riservando i benefici solo per i periodi antecedenti il 1996 senza una razionale giustificazione, anche tenendo presente il quadro di riferimento per l’accesso ai ruoli della P.A. nel tempo evolutosi. Va peraltro considerato che al c. 3 dell’art. 6 veniva previsto che “Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1. “Ad oggi (dopo 20 anni dalla approvazione !!) tale comma è rimasto inattuato non essendo stato emanato alcun decreto da parte del Ministero del lavoro.
Considerata la necessità di concedere alla preparazione professionale, acquisita anteriormente all’immissione in servizio, in particolare nella P.A., ogni migliore considerazione quando il titolo o le competenze professionali conseguite risultino indispensabili per l’accesso ai pubblici concorsi, si ritiene l’opportunità e la necessità di una modifica dell’attuale normativa che vada nella direzione di estendere tale possibilità anche ai periodi antecedenti dicembre 1996, al fine di valorizzare comunque, mediante riscatto, i periodi di frequenza di corsi di formazione professionale, nonché i periodi legati al conseguimento di specifiche competenze professionali, in assenza dei quali l'interessato non avrebbe potuto accedere all'impiego conseguito. La suddetta strumentalità si deve considerare preordinata a garantire che la preparazione professionale riceva ogni migliore considerazione ai fini della quiescenza.
In particolare, per il pubblico impiego, il riscatto dei titoli e delle esperienze professionali si spiega con la peculiare configurazione del rapporto di lavoro. Infatti nel rapporto di lavoro privato l'occorrenza del legame tra titolo di studio e la specifica attività lavorativa svolta dal dipendente è rimessa ad una scelta libera del datore di lavoro nella sua autonomia negoziale ed organizzativa, fatte salve le eccezioni per alcune specifiche attività la cui prestazione presuppone per legge un titolo abilitante. Nel pubblico impiego, invece l’ immissione in servizio dei dipendenti pubblici, è necessariamente collegata ad una serie di requisiti di ammissione stabiliti per legge (art. 51, primo comma, della Costituzione), e secondo la legislazione applicabile ai diversi sistemi ordinamentali, tra cui possono essere inclusi anche i titoli di formazione o di esperienza professionale. Questa corrispondenza tra requisiti specifici e funzioni costituisce uno dei principi informatori dell'ordinamento della pubblica amministrazione per quanto attiene all'accesso agli uffici pubblici, ponendosi, inoltre, in collegamento con il principio dell'organizzazione e buon andamento (art. 97 della Costituzione).
Si rende oltremodo doveroso adeguare le disposizioni legislative per superare tale limitazione temporale in ragione della necessità di ricondurre la normativa relativa ai riscatti in materia pensionistica ai principi costituzionali di uguaglianza (art.3 Costituzione), eliminando la diversità di trattamento dei lavoratori che si è venuta a creare riservando i benefici solo per i periodi antecedenti il 1996 senza una razionale giustificazione, anche tenendo presente il quadro di riferimento per l’accesso ai ruoli della P.A. nel tempo evolutosi. Va peraltro considerato che al c. 3 dell’art. 6 veniva previsto che “Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1. “Ad oggi (dopo 20 anni dalla approvazione !!) tale comma è rimasto inattuato non essendo stato emanato alcun decreto da parte del Ministero del lavoro.
Considerata la necessità di concedere alla preparazione professionale, acquisita anteriormente all’immissione in servizio, in particolare nella P.A., ogni migliore considerazione quando il titolo o le competenze professionali conseguite risultino indispensabili per l’accesso ai pubblici concorsi, si ritiene l’opportunità e la necessità di una modifica dell’attuale normativa che vada nella direzione di estendere tale possibilità anche ai periodi antecedenti dicembre 1996, al fine di valorizzare comunque, mediante riscatto, i periodi di frequenza di corsi di formazione professionale, nonché i periodi legati al conseguimento di specifiche competenze professionali, in assenza dei quali l'interessato non avrebbe potuto accedere all'impiego conseguito. La suddetta strumentalità si deve considerare preordinata a garantire che la preparazione professionale riceva ogni migliore considerazione ai fini della quiescenza.
In particolare, per il pubblico impiego, il riscatto dei titoli e delle esperienze professionali si spiega con la peculiare configurazione del rapporto di lavoro. Infatti nel rapporto di lavoro privato l'occorrenza del legame tra titolo di studio e la specifica attività lavorativa svolta dal dipendente è rimessa ad una scelta libera del datore di lavoro nella sua autonomia negoziale ed organizzativa, fatte salve le eccezioni per alcune specifiche attività la cui prestazione presuppone per legge un titolo abilitante. Nel pubblico impiego, invece l’ immissione in servizio dei dipendenti pubblici, è necessariamente collegata ad una serie di requisiti di ammissione stabiliti per legge (art. 51, primo comma, della Costituzione), e secondo la legislazione applicabile ai diversi sistemi ordinamentali, tra cui possono essere inclusi anche i titoli di formazione o di esperienza professionale. Questa corrispondenza tra requisiti specifici e funzioni costituisce uno dei principi informatori dell'ordinamento della pubblica amministrazione per quanto attiene all'accesso agli uffici pubblici, ponendosi, inoltre, in collegamento con il principio dell'organizzazione e buon andamento (art. 97 della Costituzione).
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19/04/2017 20:47#36461
da farfalle
riscatto periodi di formazione professionale ante 1996 è stato creato da farfalle
E’ stata presentata un’interrogazione a risposta scritta a firma PD (primo firmatario On. Coppola, Comm.ne Trasporti e tlc), che chiede al Governo quali iniziative intenda assumere al fine di garantire ai lavoratori che hanno frequentato e concluso corsi di addestramento professionale anche in periodi antecedenti il 31 dicembre 1996, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, la possibilità di vedere riconosciuto il computo dei periodi di frequenza, ovvero di ottenere la possibilità di riscatto a titolo oneroso degli stessi ai fini previdenziali.
Di seguito il testo dell’interrogazione.
COPPOLA, GRIBAUDO, ALBANELLA, ARLOTTI, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, DI SALVO, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, GNECCHI, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ROSTELLATO, ROTTA, SIMONI, TINAGLI e ZAPPULLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha delegato il Governo ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare le discipline dei diversi regimi previdenziali, in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria, nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo;
il primo provvedimento emanato in attuazione di questa delega è stato il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che disciplina, oltre alla contribuzione figurativa, anche la copertura di alcuni periodi scoperti da contribuzione e valutabili mediante riscatto;
l’articolo 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996 riconosce «in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni»;
dalla normativa in vigore, risulta dunque che, solo a partire dal 1o gennaio 1997, si possono riscattare gli anni di formazione professionale;
risulta che, a causa del tardivo intervento legislativo, coloro i quali hanno partecipato a corsi professionali antecedenti la data del 1o gennaio 1997 siano rimasti esclusi, pur essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge sopra citata, in quanto possessori sia dell’attestato professionale sia della vidimazione apposta sul libretto di lavoro dei periodi formativi;
numerosi lavoratori che negli anni precedenti hanno frequentato corsi di formazione professionale hanno ricevuto risposta negativa dall’Inps in esito alla richiesta di accredito dei contributi per i periodi di frequenza –:
se il Governo intenda assumere iniziative volte a modificare la normativa vigente, al fine di consentire ai lavoratori, che hanno frequentato e concluso corsi di addestramento professionale anche in periodi antecedenti il 31 dicembre 1996, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, di vedere riconosciuto il computo dei periodi di frequenza, ovvero di ottenere la possibilità di riscatto a titolo oneroso degli stessi ai fini previdenziali. (5-10656)
Di seguito il testo dell’interrogazione.
COPPOLA, GRIBAUDO, ALBANELLA, ARLOTTI, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, DI SALVO, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, GNECCHI, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ROSTELLATO, ROTTA, SIMONI, TINAGLI e ZAPPULLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha delegato il Governo ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare le discipline dei diversi regimi previdenziali, in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria, nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo;
il primo provvedimento emanato in attuazione di questa delega è stato il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che disciplina, oltre alla contribuzione figurativa, anche la copertura di alcuni periodi scoperti da contribuzione e valutabili mediante riscatto;
l’articolo 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996 riconosce «in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni»;
dalla normativa in vigore, risulta dunque che, solo a partire dal 1o gennaio 1997, si possono riscattare gli anni di formazione professionale;
risulta che, a causa del tardivo intervento legislativo, coloro i quali hanno partecipato a corsi professionali antecedenti la data del 1o gennaio 1997 siano rimasti esclusi, pur essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge sopra citata, in quanto possessori sia dell’attestato professionale sia della vidimazione apposta sul libretto di lavoro dei periodi formativi;
numerosi lavoratori che negli anni precedenti hanno frequentato corsi di formazione professionale hanno ricevuto risposta negativa dall’Inps in esito alla richiesta di accredito dei contributi per i periodi di frequenza –:
se il Governo intenda assumere iniziative volte a modificare la normativa vigente, al fine di consentire ai lavoratori, che hanno frequentato e concluso corsi di addestramento professionale anche in periodi antecedenti il 31 dicembre 1996, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, di vedere riconosciuto il computo dei periodi di frequenza, ovvero di ottenere la possibilità di riscatto a titolo oneroso degli stessi ai fini previdenziali. (5-10656)
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