SESTA SALVAGUARDIA DISCUSSIONE UNIFICATA
- Bubu1
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Ma il mio interrogativo era rivolto per capire se anche dei miei colleghi che sono in condizioni simili alle mie ma non raggiungono i 40 anni di contributi nei dodici mesi seguenti il termine della mobilità potessero essere salvaguardati.
Leggendo sia la legge 147/ 2014 che il messaggio attuativo INPS 8881 della legge del 19/11/2014 non viene posta distinzione tra requisito contributivo e requisito anagrafico .(cosa che era invece chiaramente indicata nel messaggio INPS relativo alla quinta salvaguardia, in cui si specificava indispensabile raggiungere l'età minima durante la fruizione dell'indennità di mobilità).Per questo motivo io interpreto che l'INPS con la sesta salvaguardia indica una platea più larga.
Ciao Paolo
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- cochise
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Puoi credermi perchè ho già dato diverse risposte in tal senso , tutte documentate dai messaggi inps, prova ad andare a ritroso nelle mie risposte e le troverai.
Se non riuscissi a trovarle, mi attiverò io, nel frattempo comunica i tuoi dati e ragioneremo sui numeri , cosa che preferisco perchè non mentono mai....se trattati con rispetto.
ciao
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
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- Bubu1
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"La norma riguarda, in via esclusiva, i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 o che presentano la domanda di prosecuzione volontaria entro il 5 gennaio 2015, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147 del 2014 e che perfezionino anche mediante il versamento della contribuzione volontaria, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223."
sono compresi anche coloro che pur non avendo raggiunto il requisito dell'età anagrafica durante la fruizione dell'indennità di mobilità, che raggiungono entro i dodici mesi successivi, perfezionano mediante domanda di prosecuzione di versamenti volontari superando la quota minima necessaria dalla legge ante Fornero ma non raggiungendo i 40 anni di contributi?
Grazie Paolo
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- thereine2000
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Un caro saluto,
Luigi
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- derrik22
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Luigi-1953 ha scritto: Per Caesar
le procedure online sul sito Inps per l'istanza alla sesta salvaguardia, sono attive e funzionano.
Io ho già presentato l'istanza, anche tramite il patronato Acli il 26 novembre scorso.
Devi solo avere il pin di tipo "dispositivo" non quello normale che hanno quasi tutti, altrimenti la procedura online non ti accetta la pratica e ti avvisa.
Per averlo basta andare alla tua sede Inps e te lo rilasciano subito e fai prima che a richiederlo on line.
Ma al patronato ti fanno la pratica senza problemi.
I documenti da allegare sono sicuramente l'accordo con l'azienda con il quale sei uscito e poi se vuoi metti anche altri documenti, tipo la lettera di licenziamento e altro che ritieni opportuno.
Auguri.
Luigi, Giorgione ed Anna Gigli. Vi ringrazio per le informazioni. Anche io oggi ho fatto domanda online tramite il patronato Inca per l'accesso alla salvaguardia nel profilo autorizzati ai volontari. I moduli cartacei non sono usciti e quindi la domanda si può fare solo online come era stato indicato all'inizio nel forum.
Lo dico in particolare per gli altri amici del forum che stavano attendendo i moduli cartecei. Un saluto. Teniamoci aggiornati su come evolverà la questione.
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- renatofa
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per prima cosa voglio dirti che non ti devi assolutamente scusare di nulla, il Forum è basato proprio sulle domande e “qualche” risposta. Inoltre, ci tengo a precisare che neanch'io sono un addetto ai lavori, sono solo un appassionato, che per tanti anni, ormai lontani, ha fatto amministrazione del personale in una grossissima società, compresa la parte normativa previdenziale, perciò non prendere tutto per oro colato.
Cercherò di darti delle risposte partendo da quelle operative che ritengo più importanti:
No, non è sbagliato, ma la normativa vuole che la domanda di pensione venga inoltrata ENTRO il mese precedente a quello della decorrenza dell’assegno di pensione.Io ho decorrenza 1 febbraio 2015, la presento alla fine di questo mese, dicembre 2014. E' sbagliato?
Partendo da un concetto molto semplice che la Pensione non può decorrere prima della data dell’inoltro della richiesta stessa, ciò non preclude che se io ho presentato tutta la documentazione conforme a quanto richiesto –salvaguardie- e sono in possesso dei requisiti per la decorrenza della pensione- eventuali ritardi dell’INPS, non possono penalizzarmi. Pertanto mi dovranno essere corrisposti tutti i ratei arretrati inerenti l’assegno per il periodo che intercorre dalla data di richiesta di pensionamento, indipendentemente da quando verranno effettuate le verifiche ed i relativi calcoli da parte dall'Istituto stesso, anche a mezzo conferma con la Certificazione.2) Se la lettera certificativa arriva dopo la data della decorrenza, in caso di accettazione poi della domanda di pensione, vengono dati gli arretrati dei mesi trascorsi, o la data della decorrenza viene spostata in avanti corrispondente alla data della lettera certificativa?
Proprio in merito ad eventuali situazioni, di cui sopra, per i soggetti che presentano la domanda di pensione, ma l’Inps non è in grado di controllare in tempo reale la spettanza o meno del beneficio, si richiedeva agli uffici periferici di non respingere le domande stesse di pensionamento.
Qui la disquisizione sarebbe molto più lunga, perché c’è da tenere conto che la 4^ e 6^ salvaguardia punto “d” sono molto particolari rispetto a tutte le altre precedenti; infatti, la tutela riguarda sia chi ha un rapporto di lavoro, sia chi non lo ha più perché si è dovuto dimettere e sia chi pur avendo in piedi un rapporto di lavoro non fruisce di una retribuzione – vedi congedo. Insomma è importante tutelare tutte le fattispecie e la domanda di pensione, per i lavoratori dipendenti richiede la risoluzione del rapporto di lavoro, spesso, quest’ultima, a sua volta è condizionata a certi periodi specifici dell’anno solare, con un periodo di preavviso più o meno lungo, che varie da settore a settore, tra pubblico e privato etc etc.
1) Per quale motivo l'INPS cita:
"Pertanto i soggetti in possesso della lettera certificativa di cui sopra possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra al pari di tutti gli altri assicurati".
Qui parliamo di persone che hanno ricevuto la famosa Certificazione – che non è un jolly da giocarsi quando e dove uno vuole - anche se non è prevista una vera e propria scadenza ma le risorse destinate a tale operazione sono ben delimitate negli anni. Pertanto, a mio avviso, l’Inps intende ribadire che gli interessati alle salvaguardie si debbano avvalere delle norme previste per tutti, con la richiesta il mese precedente a quello dell’affettiva decorrenza dell’assegno, e niente altro, tenendo presente anche del fattore degli stanziamenti previsti.
In merito alla citazione riferibile al 30 gennaio 2015, per le emissioni delle Certificazioni con i diritti acquisiti fino al 30 giugno 2013, era puramente indicativa. Non ho messo comunque una data a caso, bensì derivante da una valutazione statistica sulla precedente salvaguardia; infatti, se 2500:10 mesi (4^ salvaguardia) 1800:8 mesi (6^ salvaguardia), ovviamente con il dato arrotondato tenendo presente che le Istanze con il passare del tempo tendono per forza di cose a scendere numericamente.
4) Se la lettera certificativa certifica solo di essere potenziale beneficiario, quale è il documento effettivo che certifica di essere in pensione?
In precedenza, dopo la presentazione dell’Istanza di salvaguardia, ovvero per chi si trovava in determinate “categorie” tutelabili l’Inps informava i soggetti con la seguente dicitura:
La informiamo che, da un'analisi dei nostri archivi, Lei risulta tra i possibili beneficiari della recente normativa in favore dei lavoratori salvaguardati, che consente di accedere alla pensione secondo i criteri antecedenti alla riforma disposta dalla legge 214 del 2011 (cosiddetta riforma Monti - Fornero).
Una volta accertati tutti i requisiti del soggetto, compatibilmente con gli stanziamenti previsti ed entro i dati numerici della relativa Salvaguardia veniva inviata la seguente lettera:
Le comunichiamo che, sulla base delle informazioni e documentazioni relative alla Sua posizione anagrafica e contributiva contenute nei nostri archivi alla data del xx/xx/xxxx, risulta che Lei rientra nella seguente categoria di lavoratori beneficiari della salvaguardia.
Ora ci siamo venuti a trovare con delle situazioni a dir poco aberranti e di cui ne elenco alcune, per soggetti:
-che hanno inoltrato la domanda solo alla DTL a cui però non è pervenuta mai nessuna risposta di nessun genere;
-che dall’Inps non hanno mai avuto la conferma ovvero la certezza di possedere i requisiti contributivi;
-che non avevano i requisiti contributivi ma la DTL ha espresso comunque la reiezione proprio sulla base della mancanza di quest’ultimi;
-etc etc.
Come puoi ben vedere ho rimescolato le carte cercando di dare tutte le risposte, di cui non sono certo di essermi espresso con chiarezza.
Ti auguro una buona notte.
renato
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