OTTAVA SALVAGUARDIA MOBILITA'
- corazza massimo
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- NEULA
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Volevo informala, che anche se non o ricevuto ufficialmente, da parte dell'Inps, la lettera di diniego, ho presentato comunque, il 20/12/2017, la richiesta di riesame via PEC. (da Pec a Pec)
Ho ben motivato la richiesta allegando gli ultimi Uniemens aziendali a tutto Novembre 2017, ieri ho trasmesso anche quello relativo a Dicembre 2017.
Quindi, riepilogando:
- Al 31/12/2017 ho maturato 1864 settimane di contributi, attualmente sono ancora in forza e cessero' il contratto a tempo determinato il 28/02/2017.
- la fine della mobilita', utilizzando i prolungamenti derivanti dai rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 01/01/2017, viene fissata al 09/02/2017 (data risultante dai conteggi Inps).
- Sono nata il 03/11/1957.
Vorrei chiederle, cortesemente, se e' a conoscenza della tempistica Inps per la valutazione delle Istanze di Riesame, cioe' in quanto tempo deve dare una risposta.
Ringraziandola anticipatamente le porgo i piu' cordiali saluti.
Neula
NEULA ha scritto: Buongiorno Nicola54
ripartendo da questa sua risposta, ho riverificato, sul vostro programma di Verifica accesso all'Ottava Salvaguardia se rientravo tra i beneficiari. Indicando che al al 28/02/2018 avrei maturato 36 anni di contributi e che la contribuzione si fermava, il responso e' stato positivo. Posto i due file.
Ora attendero' la comunicazione ufficiale di diniego da parte dell'Inps, per poi presentare richiesta di riesame o ricorso. Sara' il Legale a decidere la forma.
Vi ringrazio per l'attenzione prestatami.
Cordiali saluti
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- NEULA
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ripartendo da questa sua risposta, ho riverificato, sul vostro programma di Verifica accesso all'Ottava Salvaguardia se rientravo tra i beneficiari. Indicando che al al 28/02/2018 avrei maturato 36 anni di contributi e che la contribuzione si fermava, il responso e' stato positivo. Posto i due file.
Ora attendero' la comunicazione ufficiale di diniego da parte dell'Inps, per poi presentare richiesta di riesame o ricorso. Sara' il Legale a decidere la forma.
Vi ringrazio per l'attenzione prestatami.
Cordiali saluti
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- nedro
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Lei ha postato le note rilasciate dalla Direzione Centrale Pensioni INPS a fine 2014, esse riguardavano la 6° operazione di salvaguardia, e riguardavano proprio il caso dei quotisti che potevano raggiungere il requisito contributivo/anagrafico fino ai 12 mesi immediatamente successivi il termine dell'indennizzo della Mobilità, andando a porre rimedio a quanto precisato a punto 3.5 nel messaggio INPS 4373 del 02/05/2014 , requisiti questi , di accesso alla precedente 5° salvaguardia - istruzioni- ...... fattispecie in vigore per le istanze prodotte per la categoria mobilitati, di cui Le fornisco stralcio per comodità:
"3.5. Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data (art. 1, comma 194, lett. e)
....omissis.."Dal dettato normativo si evince che la salvaguardia in parola è rivolta esclusivamente a quei soggetti che entro i sei mesi successivi al termine della mobilità ordinaria, abbiano perfezionato il requisito dell’età e quello contributivo. Al riguardo si precisa che se al momento del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non quello dell’età, tali soggetti non rientrano nella tipologia in esame in quanto la norma espressamente fa riferimento al perfezionamento dei requisiti “mediante versamento dei contributi volontari” che – com’è ovvio – interessano esclusivamente il requisito contributivo e non già quello anagrafico; conseguentemente questi lavoratori non potranno accedere alla salvaguardia di cui trattasi".....omissis.
Non presumo possa questa ritenersi prova documentale a tutelarla e possa riallacciarsi al futuro sviluppo della sua pratica, sempre in merito a quanto risposto nel mio post di ieri.
Cio' detto, fossi nella sua situazione,( sottinteso su base volontaria e non obbligata).... e sempre per perseguire tutte le strade previste dalla normativa avverso il non accoglimento, se Lei (soggettivamente), ritiene di aver comunque titolo al diritto di salvaguardia, suffragata dal fatto che è stata assistita da un Patronato Locale al quale ha sottoscritto Delega di Incarico ,proverei a contattare il Legale di suddetto Patronato per un parere di eventuale concreta fattibilità , che correlata di ulteriore produzione solida documentale , possa diventare atta nell' invertire l'esito , accendendo appropriato ricorso online a INPS.
Chiaramente potrà ( sempre volontariamente) agire in tal senso, solo dopo ricezione della lettera di diniego ufficiale da parte di INPS, attestante data e protocollo con codice a barra e sottostante codice alfanumerico, sostanziale per attivare battaglia.
Altro , letti anche tutti i suoi precedenti post, Gentile Signora Neula , non sono , mio malgrado, in grado di aggiungere per quanto concerne il destino della Sua istanza.
Cordialità
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- NEULA
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Purtroppo il patronato di Cagliari, che conosceva perfettamente la mia situazione, non aveva la competenza necessaria per indirizzarmi e gestire la mia pratica.
Lei ritiene che senza la contribuzione volontaria mi sia preclusa la possibilita' di accedere all'Ottava Salvaguardia? Non ritiene possibile che io possa raggiungere i requisiti con con contratti di lavoro a tempo determinato?
A questo proposito ho trovato, non ricordo se nel vostro sito, questa risposta dell'Inps a un'interpello del patronato Inca, che riporto per intero:
"Roma 19 dicembre 2014 Prot. n. 90
OGGETTO: Chiarimenti in materia di Salvaguardia - Risposta dell'Inps a quesito INCA su sesta salvaguardia (lavoratori in mobilità di cui all'art. 2, c. 1, lettera a) della legge
147/2014). Messaggi inps n. 9305 del 2.12.2014 e n. 9611 del 12.12.2014.
la Direzione Centrale Pensioni dell'Inps con nota del 18.12.2014 (allegato 1), riscontrando una nostra richiesta del 28.11.2014 (allegato 2), ha fornito importanti
chiarimenti in merito alla possibilità di accedere alla salvaguardia di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge n. 147/2014, da parte dei soggetti che perfezionano i requisiti per il diritto a pensione entro i 12 mesi successivi al termine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
Lavoratori collocati in mobilità, art. 2, comma 1. lettera a), legge 147/2014
L’lNPS con la nota di chiarimento del 18.12.2014, precisa che il legislatore nel prevedere
l'accesso alla sesta salvaguardia dei lavoratori che perfezionano i requisiti vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità "ovvero, anche mediante versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo", ha inteso tutelare i soggetti che entro tale termine maturano i requisiti anagrafici e/o contributivi per il diritto a pensione anche, e quindi non solo, mediante la prosecuzione volontaria della contribuzione.
Pertanto possono rientrare nella sesta salvaguardia tutti i lavoratori collocati in mobilità che maturano i requisiti per il diritto a pensione vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 201/2011, entro 12 mesi successivi al termine della mobilità, e quindi anche i lavoratori che al termine della mobilità hanno maturato il requisito contributivo e che perfezionano quello anagrafico (congiuntamente alla quota, per le pensioni di anzianità), nei 12 mesi successivi al termine della mobilità.
L'Inps precisa, inoltre, che la percezione dell'indennità di mobilità in deroga e l'eventuale
rioccupazione dopo il termine della fruizione dell'indennità di mobilità non è causa ostativa all'accesso alla salvaguardia in questione.
Resta fermo che, per beneficiare della salvaguardia, i lavoratori interessati devono
presentare domanda all'lNPS, mediante l'applicativo WebDom per l'acquisizione delle
domande di verifica del diritto a pensione, in applicazione della salvaguardia di cui
all'articolo 2, comma 1 della legge 147/2014, entro il 5 gennaio 2015."
www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/s...a-anticipata-4535446
Cosa ne pensa, ho qualche speranza?
La saluto cordialmente
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- nedro
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purtroppo trovo normale che non abbia trovato nulla nella procedura dedicata ai contributi volontari nella sua posizione personale INPSonline.
Ho letto quanto da Ella postato, e cristallizzato al 31/12/2016 la sua posizione contributiva di accrediti figurativi attribuiti da INPS per usufruizione di indennità di Mobilità e ulteriore normale contribuzione maturata da lavori intermittenti a tempo determinato , il tutto dopo il suo licenziamento del 2011.
Come da istruzioni di cui la circ. INPS n. 11 del 26/01/2017 Ella aveva ancora a disposizione al 1/01/2017 solo altri 30 gg di riconoscimento di indennità di mobilità( mobilità amministrativa per regime di accesso alla 8° salvaguardia), e alla scadenza di detto termine proseguire attraverso la contribuzione volontaria fino a 36 mesi per quanto prima raggiungere il requisito minimo quale futura quotista.
Le allego stralcio art. 1 comma 214 lett a) estratto dalla legge di bilancio 232/2016 che dispone questo paletto.
Perchè nel suo caso ciò non ha avuto esito positivo?
Perchè Lei ancora nel mese di febbraio e fino a luglio 2017 aveva in essere un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e indipendentemente al fatto che l'Onorevole Cassano , all'epoca del 22/07/2017? sottosegretario al Ministero del Lavoro, abbia manifestato ufficialmente il parere favorevole alla concessione della domanda di contribuzione volontaria, anche in assenza dei rispetto dei termini di presentazione prevista nel comma 214 di cui lett. a),
L'INPS non ha potuto autorizzare la sua posizione , relativa alla contribuzione volontaria
poichè anche dopo il 02/03/2017 non risultava in stato di disoccupato/a, conditio sine qua non per ricevere l'autorizzazione, anche per quanto disposto nella normativa che regola l'8° salvaguardia che fa esplicito riferimento al Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, salvo esplicita deroga all'autorizzazione anche nel solo caso siano superati temporalmente i sei mesi necessari da coprire post indennità di mobilità.
Ulteriore deroga sulla materia fa riferimento al punto 3.6 circolare INPS del 17/04/2008 n. 50, che nel merito di richiesta di domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria , nel suo caso, cessato il periodo di mobilità amministrativa , solo per l'ottava salvaguardia, resta già scaduta per i termini di presentazione.
Mi spiace ...mi spiace davvero....ma in questi anni di servizio nel gruppo di assistenza consulenziale in materia di salvaguardia pensionistica presso la Camera Metropolitana del Lavoro di Milano, come Ufficio Sportello Mobilitati e Esodati di Milano, non ho potuto e voluto mai illudere nessuno sugli stringenti paletti che si dovevano affrontare e necessariamente superare per raggiungere l'obiettivo.
Cordialità
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