OTTAVA SALVAGUARDIA MOBILITA'
- NEULA
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La ringrazio per la risposta.
Io, come tanti altri non essendo stata informata dal patronato, non ho presentato la domanda di contribuzione volontaria entro i termini .
Premesso che, come gia' scritto nel precedente post, al 31/08/2017 maturero' 35 anni e 6 mesi di contributi, a settembre sottoscrivero' un contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi, arriverei con questo a 36 anni e spero di poter essere rioccupata successivamente anche per brevi periodi. Questa condizione renderebbe non indispensabile la contribuzione volontaria.
Da quanto ho letto sul tema , con la risposta all'interpello dell'on Gnecchi e' stato assicurato dall'on. Cassano che la domanda di accesso all'Ottava Salvaguardia avrebbe avuto validita' anche come richiesta di contribuzione volontaria, ma non so come averne riscontro.
Lei pensa comunque che il fatto della mancata presentazione della domanda per la contribuzione volontaria sia un motivo di diniego della domanda?. In questo caso come posso intervenire?
La saluto cordialmente
Ps.: Ho fatto comunque la verifica, di quanto mi ha chiesto, sul Inps OnLine. Non risulta niente.
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- nedro
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a fronte della suo post odierno, un dato importante che desidererei chiederLe è:
cosa risulta attualmente scritto nella sua posizione di domanda di contribuzione volontaria ( servizi per il cittadino) visibile nella sua posizione personale INPSonline?.....il tutto a fronte dell'attivazione di istanza di salvaguardia lettera a) e concomitante e già presentata domanda di autorizzazione alla su menzionata contribuzione volontaria, volta a raggiungere la maturazione diritto entro i 36 mesi , immediatamente successivi al termine dell'usufruizione dell'indennizzo di cui art. 8 , commi 6 e 7, mobilità, legge 223/1991, che, stante il dettato art. 1 commi da 214 a 218 legge 232/2016, per Lei soggettivamente , si è conclusa, per accedere ai requisiti di ammissione alla 8° salvaguardia, il 21/01/2017.
Data quest'ultima già fonitaLe nei post precedentemente intercorsi dal Dott. Nicola, conteggio col quale concordo.
Cordialità.
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- NEULA
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Ieri mi sono recata all'Inps, per conoscere i motivi del diniego per l'accesso al beneficio dell'Ottava Salvaguardia.
L'operatore mi ha risposto che non conosceva esattamente i motivi in quanto il Programma aveva dato risposta negativa senza evidenziare nessun codice che potesse evidenziarne la causa.
Ha ipotizzato che il diniego fosse dovuto al fatto che al 31/12/2016 non avessi maturato 35 anni di contributi (???) (maturati al 28/02/2917, al 31/08/2017 maturero' 35 anni e 6 mesi). Gli ho ricordato che, a pescindere, la legge mi dava la possibilita' di maturare i requisiti contributivi e anagrafici entro i 36 mesi dalla fine della mobilita' (31/01/2017) e oltretutto i requisiti contributivi mi erano stati riconosciuti avendo emesso, l'Inps, l'Ecocert positivo.
L'Operatore era in confusione totale e' ho notato che aveva poca "cognizione di causa".
Comunque mi ha invitato a presentare richiesta di riesame a mezzo raccomandata.
Ritengo che il programma utilizzato dall'Inps non riesca a stabilire automaticamente la data di cessazione mobilita' (ai fini dell'Ottava Salvaguardia) nei casi in cui al 31/12/2016 sia in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato. Il calcolo del periodo residuo di mobilita' viene calcolato a mano e non penso che questo operatore si sia preso la briga di calcolarlo.
Sto pensando di richiedere ufficialmente questo dato. Ne sono gia' in possesso ufficiosamente, ma per il riesame penso sia necessaria l'ufficialita'.
Cosa ne pensa? il riesame sarebbe opportuno farlo presentare direttamente da un legale?
Risiedo nella zona di Cagliari. Potrebbe darmi indicazioni?
La saluto cordialmente
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- unno
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nedro ha scritto: Signor Unno Buonasera,
nel merito della domanda le fornisco risposta:
Assolutamente per rientrare nei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata ridotta di cui l'art. 1, commi 199-205 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, Ella deve risultare licenziato involontariamente e aver terminato il percepimento degli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, oltre ad aver consolidato almeno 2132 settimane di contributi di cui 1820 effettivi di lavoro prestato. .
Quindi , anche durante un periodo di prova con contratto a tempo determinato, Ella se unilateralmente intendesse rinunciare e si dimettesse volontariamente, non potrà poi accedere alla indennità di Naspi ridotta attivabile successivamente le sue dimissioni, anche qualora queste ultime fossero accettate dall'Azienda), Istituto , di cui Ella ha titolo , solo qualora fosse l' Azienda medesima a non voler proseguire il rapporto di lavoro instaurato, attualmente in periodo di prova, adducendo nei suoi confronti solide mancanze e quindi rescindendo unilateralmente con lettera di licenziamento il rapporto di lavoro subordinato intercorrente.
Non faccia l'errore di licenziarsi!!!.
Cordialità.
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- nedro
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nel merito della domanda le fornisco risposta:
Assolutamente per rientrare nei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata ridotta di cui l'art. 1, commi 199-205 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, Ella deve risultare licenziato involontariamente e aver terminato il percepimento degli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, oltre ad aver consolidato almeno 2132 settimane di contributi di cui 1820 effettivi di lavoro prestato. .
Quindi , anche durante un periodo di prova con contratto a tempo determinato, Ella se unilateralmente intendesse rinunciare e si dimettesse volontariamente, non potrà poi accedere alla indennità di Naspi ridotta attivabile successivamente le sue dimissioni, anche qualora queste ultime fossero accettate dall'Azienda), Istituto , di cui Ella ha titolo , solo qualora fosse l' Azienda medesima a non voler proseguire il rapporto di lavoro instaurato, attualmente in periodo di prova, adducendo nei suoi confronti solide mancanze e quindi rescindendo unilateralmente con lettera di licenziamento il rapporto di lavoro subordinato intercorrente.
Non faccia l'errore di licenziarsi!!!.
Cordialità.
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- teorino
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