salvaguardia
- adrobe
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nedro ha scritto: Salve Adrobe,
nel merito del suo dubbio, già la circolare INPS n. 11 del 26/01/2017 al punto 6.) prevede:
"Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
Come più volte precisato in occasione delle precedenti operazioni di salvaguardia,
relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui alla presente circolare, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola."
Come nota non si accenna al paletto dell'imminenza della maturazione della pensione.
Il tutto per permettere all'ENTE , di stimare le risorse economiche complessive, che via via sono garantite fino a concorrenza sia nell'anno corrente che in quelli successivi solo a coloro che accederanno alla pensione in regime di diritto di questa 8^ salvaguardia. art. 1 comma 218 legge 232/2016
Quindi secondo quanto riportato l'aver formulato domanda di pensione in regime di salvaguardia legge 232/2016 non inficia l'ottenimento , se certificato il diritto, della medesima.
Naturalmente nel frattempo, fossi Lei , qualche passeggiata alla sua Sede territoriale INPS non mancherei di farla, senza eccedere, al fine di mantenere la situazione sotto controllo ed eventualmente intervenire.
Cordialità
La ringrazio, una visitina all'INPS la farò senz'altro quando avrò il via libera definitivo dalla Sede Centrale, anche perchè dovrò sollecitare l'emissione dei MAV per il versamento dei contributi volontari...
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- nedro
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nel merito del suo dubbio, già la circolare INPS n. 11 del 26/01/2017 al punto 6.) prevede:
"Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
Come più volte precisato in occasione delle precedenti operazioni di salvaguardia,
relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui alla presente circolare, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola."
Come nota non si accenna al paletto dell'imminenza della maturazione della pensione.
Il tutto per permettere all'ENTE , di stimare le risorse economiche complessive, che via via sono garantite fino a concorrenza sia nell'anno corrente che in quelli successivi solo a coloro che accederanno alla pensione in regime di diritto di questa 8^ salvaguardia. art. 1 comma 218 legge 232/2016
Quindi secondo quanto riportato l'aver formulato domanda di pensione in regime di salvaguardia legge 232/2016 non inficia l'ottenimento , se certificato il diritto, della medesima.
Naturalmente nel frattempo, fossi Lei , qualche passeggiata alla sua Sede territoriale INPS non mancherei di farla, senza eccedere, al fine di mantenere la situazione sotto controllo ed eventualmente intervenire.
Cordialità
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- adrobe
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nedro ha scritto: Per quanto attiene la domanda di pensione già presentata confido che sia stata prodotta in regime di salvaguardia Legge 232/2016 e entro la data del 28/02/2017 e non posteriormente a tale data. Ciò nel primo caso fosse, garantirebbe a suo marito il percepimento di tutte le mensilità arretrate a valere dal 01/03/2017.
Cordialità
Mi aggancio a questa discussione e a questo post per chiarire il seguente aspetto. Sono tra il 99% dei salvaguardati dalla Sede INPS periferica in attesa di OK definitivo dalla sede Centrale. Pur decorrendo l'eventuale mia pensione molto in avanti (dal prossimo decennio!) ho per sbaglio inoltrato la domanda di pensione in regime di salvaguardia Legge 232/2016 in data 18 gennaio 2017. Secondo Voi ha valore oppure dovrò ripresentarla a tempo debito?
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- Anna Paola
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- nedro
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mi pare di capire che suo marito non abbia attivato il pin dispositivo INPS personale per accedere direttamente alle modalità servizi per il cittadino, cosa che comunque può liberamente sempre attivare nei prossimi giorni.
Riprovi pertanto a richiamare il call center INPS e nel merito dell'istanza di salvaguardia chieda anche se oltre alla dizione " DEFINITA" figura anche quella di " SI DIRITTO SE RIENTRA TRA GLI AMMESSI" condizione indispensabile.
A questo punto , come suggeritole da Signora Filomena, non resta altro che attendere, con pazienza la conclusiva elaborazione da Parte di INPS Direzione Centrale, e la ricezione della certificazione attestante il diritto tramite servizio postale.
Per quanto attiene la domanda di pensione già presentata confido che sia stata prodotta in regime di salvaguardia Legge 232/2016 e entro la data del 28/02/2017 e non posteriormente a tale data. Ciò nel primo caso fosse, garantirebbe a suo marito il percepimento di tutte le mensilità arretrate a valere dal 01/03/2017.
Cordialità
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- filomena59
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Definita significa che suo marito ha i requisiti per l'ottava salvaguardia. Generalmente dopo l'accoglimento con lo stato di Definita, arriva la certificazione della sede centrale di Roma, suo marito da quello che le ha detto la sua Inps ha gia' decorrenza pensionistica a differenza di tanti di noi e da quello che ho letto sul forum a chi ha gia' decorrenza pensionistica e' gia' arrivata la certificazione dalla sede centrale di Roma, provi ad andare alla sua Inps e sollecitare e suppongo che se ancora non l'ha fatta debba fare domanda di pensione..
un saluto
F.
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