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Prosecuzione versamento contribuzione correlata.

17/05/2018 12:09#52927 da Nicola54
Luigi,
certamente corretto il calcolo della quota perché conforme a quanto stabilito dalla Circolare INPS n. 60/2008 par. 3 sulla determinazione delle quote poi ''aggravata'' con leggi successive come d.l 78/2010 e con dl 201/2011 che stabiliscono gli incrementi dovuti alla speranza di vita.
Ma se il suo ex datore di lavoro le versa i contributi fino a novembre 2016, lei nella determinazione della quota deve considerare quei contributi regolarmente versati all'INPS.
Mi riservo di ulteriori verifiche per essere certo della risposta, ma lei intanto mi comunichi fino al terzo decimale i suoi contributi al 30 novembre 2016.

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17/05/2018 00:35#52920 da Luigi1
Buonasera,
sono un ex lavoratore esattoriale, nato il 06/06/1955. Il 1° LUG 2009 ho fatto accesso al Fondo di Solidarietà di settore che prevedeva la permanenza fino a 96 mesi (8 anni), in quanto a NOV 2016 avrei raggiunto i requisiti previsti dalla normativa allora vigente: quota 97 con un minimo di 35 anni di anzianità e 61 di età; nel mio caso: anzianità 35,634 ed età 61,484 per un totale di 97,118.
Poiché avrei raggiunto i requisiti nel secondo semestre dell'anno, la prima finestra utile sarebbe stata il 1° LUG 2017 e sfruttando tutti i 96 mesi di permanenza nel Fondo previsti, ho potuto accedervi, come già detto dal 1° LUG 2009. L'anno successivo però, con il decreto n. 78, il Governo cambiò le regole, aggiungendo dal 1° GEN 2013 3 mesi di età e 0,3 unità alla quota, e dal 1° GEN 2016, ulteriori 4 mesi di età e 0,3 unità, per cui i miei nuovi requisiti da raggiungere sono diventati: quota 97,6 con un minimo di 35 anni di anzianità e 61 anni e 7 mesi di età. Ora la domanda è questa: l'ex datore di lavoro avrebbe dovuto continuare il versamento della contribuzione correlata (previsto inizialmente fino a NOV 2016) fino a MAR 2017? data in cui avrei raggiunto quota 97,677 (35,865 di anzianità + 61,816 di età) oppure non è necessaria la prosecuzione del versamento, in quanto il requisito minimo di anzianità è rimasto fissato a 35 anni e la maggiore quota prevista (97,6) sarebbe raggiunta con il maggior requisito anagrafico a MAG 2017 con 61,983 di età e 35,634 di anzianità per un totale di 97,667. La domanda scaturisce dal fatto che l'INPS già dal 2015 mi ha comunicato la nuova data di pensionamento 1°APR 2018, che sarebbe compatibile con il raggiungimento dei requisiti a MAR 2017 (sono ancora soggetto alle finestre mobili), ma sull'estratto conto contributivo i versamenti sono fermi a NOV 2016. Allora qualcosa non torna!!!

P.S.
non ho ancora ricevuto l'assegnio di pensione (come nelle migliori tradizioni INPS) nonostante abbia presentato domanda ampiamente nei termini. Sono da marzo senza assegno e a questo punto credo che non lo riceverò neppure a giugno.

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