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Neutralizzazione contributi da mobilità su calcolo assegno con metodo retributivo

13/02/2019 20:01 - 13/02/2019 20:02#59622 da clagar

cochise ha scritto: Non so se è stata aggiornata, ti posso dire che a legge approvata, quindi nel 2011 o 2012 la DC , per dei colleghi per i quali era stato commesso un errore (importo non corretto perchè con licenziamento il giorno 30 non avevano rapportato la retribuzione a 31 giorni), mi rispose facendo ancora riferimento a questa circolare.....d'altronde dove lo trovano un trattato di matematica applicata a così buon mercato....anche il trota si è formato con questa circolare e similari.
In ogni caso la legge parla chiaro.


Come dicevo prima probabilmente il riferimento a quella circolare riguardava il calcolo dell'indennità di mobilità ma non il valore da attribuire alla retribuzione figurativa.

Ho letto diverse circolari INPS sulla questione ma da quello che ne ho dedotto io è che hanno fatto in modo che le quote di 13^ e 14^ non siano incluse nella cosiddetta "retribuzione teorica" e l'Istituto lo ribadisce in più documenti.
Ne riporto una sistesi.


Circolare INPS n.115 del 31/12/2008
Par. 3b - Indennità di mobilità e trattamenti speciali edili (l. 223/91 e 451/94)
La base di calcolo delle prestazioni (n.d.r. - attenzione, si sta parlando dell’indennità, non della contribuzione figurativa) sarà determinata dalla retribuzione teorica del periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, aumentata dell’importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.

Il calcolo sarà conseguentemente effettuato mediante:

1. individuazione della retribuzione teorica (2) pari ad una mensilità intera
2. determinazione della base di calcolo (retribuzione teorica (2) moltiplicata per il numero mensilità annue (2) divisa per 12000 (3))

Il valore del divisore mensile si ottiene moltiplicando l’orario contrattuale (2) settimanale per 52 (settimane di un anno) e dividendo il risultato per 12 (mesi).
Pertanto per un orario settimanale di 40 ore il divisore risulterà essere 173 (40x52:12= 173); in caso di lavoro a tempo parziale, tale valore va moltiplicato per la percentuale part-time (2)

(2) “orario contrattuale”, “retribuzione teorica”, “numero di mensilità annue”, “giorni retribuiti” e percentuale part-time sono informazioni contenute nel flusso e-mens e visualizzabili tramite hydra-web.
(3) Il numero delle mensilità aggiuntive è indicato in millesimi, vale a dire che nel caso di 13 mensilità sarà indicato il valore 13000. Tale formulazione consente di rappresentare anche tipologie per le quali la determinazione delle retribuzioni ultramensili risultino determinate da un calcolo più complesso. Ad esempio per quelle categorie per le quali la mensilità aggiuntiva preveda la corresponsione dell’importo corrispondente a 200 ore a fronte di un numero di ore di lavoro mensili pari a 173, il valore da indicare sarà uguale a 3156 (12 mensilità + 200/173).

Circolare INPS n.11 del 24/01/2013
Par. 7 - Il valore retributivo figurativo comunicato con EMens – quantificato dalle aziende sulla base dei criteri già precisati con msg. n. 16329 del 22 aprile 2005 - comprende tutte le competenze che sono normalmente presenti nella retribuzione mensile. Restano perciò escluse le voci retributive non collegate all’ordinaria prestazione lavorativa e quelle riferite a retribuzioni ultramensili (tredicesima, gratifiche, compensi dovuti per ferie e festività non godute, arretrati relativi ad anni precedenti). Gli eventi in esame, che vengono esposti in estratto conto già completi del valore retributivo, non vengono perciò considerati dall’applicativo di valorizzazione figurativa, attivo in UNICARPE....

Par. 8.1 - Come detto, in applicazione della delibera n. 200 del 5 dicembre1986, in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, siano essi interni o esterni al rapporto di lavoro, gli emolumenti ultramensili devono essere esclusi dall’imponibile annuo.
...
Il dato della “retribuzione teorica” mensile non comprende le competenze ultramensili e quelle correlate alla effettiva prestazione lavorativa e corrisponde, di fatto, al valore “intero” delle “competenze correnti” di cui alle denunce annuali, cioè alla normale retribuzione che verrebbe corrisposta al lavoratore - mese per mese - se non intervenissero eventi accreditabili figurativamente ovvero eventi non tutelati.

Allegato Par.1 - ... Di norma, devono essere invece escluse dalla base di calcolo:
...
c) le retribuzioni ultramensili (13^, 14^ ed eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, somme corrisposte per ferie e festività non godute) e le somme pagate a titolo di arretrati, dovuti per legge o per previsione contrattuale e riferiti ad anni precedenti.

Circolare INPS n.197 del 02/02/2015
Cap. 1.6 - Viene confermato che i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa e sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la relativa misura. Per detti periodi la contribuzione figurativa si calcola sulla base della retribuzione globale cui si riferisce l’integrazione salariale.

Documento tecnico dei flussi Emens del 17/11/2018
Elemento <DatiRetributivi> -> <RetribTeorica>
Va indicato l’importo relativo alla retribuzione teorica del mese. Per retribuzione teorica si intende la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati.
Nella determinazione di tale importo dovranno essere escluse le retribuzioni ultramensili, quali la 13° e la 14° mensilità ed altre gratificazioni annuali e periodiche già computate attraverso la valorizzazione dell’elemento <NumMensilita>.

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13/02/2019 19:46#59620 da cochise
Non so se è stata aggiornata, ti posso dire che a legge approvata, quindi nel 2011 o 2012 la DC , per dei colleghi per i quali era stato commesso un errore (importo non corretto perchè con licenziamento il giorno 30 non avevano rapportato la retribuzione a 31 giorni), mi rispose facendo ancora riferimento a questa circolare.....d'altronde dove lo trovano un trattato di matematica applicata a così buon mercato....anche il trota si è formato con questa circolare e similari.
In ogni caso la legge parla chiaro.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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13/02/2019 19:16 - 13/02/2019 19:39#59617 da clagar
Sono convinto anch'io che 13^ e 14^ vanno inserite, ci mancherebbe...
Il fatto è che il problema riguarda anche tutti i miei colleghi.
Ho controllato io stesso ciò che l'azienda ha comunicato con i flussi Uniemens e mi sembra tutto corretto.
Ma vorrei chiederti una cosa... la circolare 115 del 31-12-2008 dell'INPS è ancora valida oppure è stata superata da un'altra più recente?

In ogni caso, quella circolare riguarda il calcolo dell'ndennità di disoccupazione e di mobilità. Cosa diversa è invece il valore della contribuzione figurativa.

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13/02/2019 19:01 - 13/02/2019 19:02#59616 da cochise
TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA SONO RETRIBUZIONI CONTINUATIVE E RICORRENTI QUINDI VANNO INSERITE.
I CASI COME IL TUO SONO ABBASTANZA ISOLATI E DETERMINATI DA MANCATA LETTURE DELLE CIRCOLARI.
Prima della 183 si prendeva a riferimento il trimestre antecedente al licenziamento e la circolare applicativa era chiara per l'inserimento della tredicesima e quattordicesima.
Si arrivò addirittura a scrivere un trattato di alta matematica in cui si spiegava ai maghi inpsini come fare la media di tre retribuzioni (quando sono più di due vanno in crisi).
Ma la chicca è:
Qualora la retribuzione teorica mostri un andamento costante nel tempo (ultimi
mesi di lavoro) sarà sufficiente prendere a riferimento una mensilità, evitando il
calcolo illustrato al precedente punto 1.

aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha aha

Per gl
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i scettici allego la circolare leggere a pagina 4

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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13/02/2019 18:44#59615 da clagar
Sembra che l'INPS solitamente escluda dai contributi figurativi in mobilità la tredicesima e quattordicesima. Per questo motivo ti ritrovi 150 euro in meno dalla simulazione. Coincide esattamente con le simulazioni che ho fatto io che sono in mobilità da tre anni ormai. Non c'entrano i compensi come gli straordinari e quant'altro perchè anche in servizio funziona così. Conta solo la prima voce della retribuzione per la parte retributiva della pensione, cioè quella parte che comprende le quote fisse. E' da diverso tempo che sto sbattendo la testa per far capire all'INPS il poblema delle mensilità aggiuntive ma ogni volta mi danno risposte evasive e mi rimbalzano da un ufficio all'altro. Penso che alla fine dovrò andare in causa...

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13/02/2019 18:42#59614 da cochise
Infatti, la materia è regolata dall'art 40 l. 183/2010
Art. 40 Contribuzione figurativa che riporto di seguito.
E' evidente che, in presenza di competenze accessorie di importo significativo, si subisce una decurtazione ma quella della Naspi sarebbe stata ingiustificata e decisamente superiore in quanto riduce la contribuzione figurativa a circa 21.840 che, a differenza della retribuzione figurativa mobilità, non viene neanche rivalutata con riferimento agli indici retribuzione del settore lavorativo , come avviene per quest'ultima.

1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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