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contributi figurativi per mobilità personale turnista aziende elettriche

10/07/2019 07:48 - 10/07/2019 07:57#63556 da cochise
In primis, ho riletto la discussione e tu mi sembravi sostenere, anche attraverso la lettura di circolari inps, che le mensilità aggiuntive non vengono considerate ai fini della determinazione della retribuzione figurativa mobilità.
Io ti posso garantire che per migliaia e migliaia di telefonici è come ti ho detto ed anche per il tuo collega il calcolo è preciso considerando le 14 mensilità.
In merito all'operatività , se ancora non hai risolto, inviami il file carpe e l'ultimo foglio paga che do un 'occhiata.
Non ricordo se l'ho già fatto.
Se la situazione è quella confermata resta la via legale, sperando che poi il giudice si affidi ad un perito che ne capisca qualcosa......purtroppo succede anche che è difficile trovare periti che siano all'altezza della situazione.

tempo fa hai indicato questo riferimento

Circolare INPS n.197 del 02/02/2015
Cap. 1.6 - Viene confermato che i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa e sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la relativa misura. Per detti periodi la contribuzione figurativa si calcola sulla base della retribuzione globale cui si riferisce l’integrazione salariale.

Documento tecnico dei flussi Emens del 17/11/2018
Elemento <DatiRetributivi> -> <RetribTeorica>
Va indicato l’importo relativo alla retribuzione teorica del mese. Per retribuzione teorica si intende la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati.
Nella determinazione di tale importo dovranno essere escluse le retribuzioni ultramensili, quali la 13° e la 14° mensilità ed altre gratificazioni annuali e periodiche già computate attraverso la valorizzazione dell’elemento <NumMensilita>.
In inpsese tradotto significa che nei flussi emens non vanno inglobate le retribuzioni ultramensili perchè dall'elemento nummensilità risalgono all'effettivo valore da considrare.
La cosa si spiega perchè fino al 2008 le ultramensilità venivano inglobate nei flussi emens mensili e poi la cosa è cambiata, tanto è vero che improvvisamente il sistema andò in tilt e ci ritrovammo tutti con retribuzioni indicate in estratto ridotte.
Fortuna che già allora vigilavo sui pallottolieri inpsini ed una mia segnalazione andò a buon fine, tararonoo il pallottoliere ed, in una notte, tutto tornò a posto.

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09/07/2019 22:05#63554 da clagar

cochise ha scritto: Mi sembra che abbiamo già discusso della cosa.
La legge di riferimento è la 183/2010 art 40 e la circolare è la 115/2008 alla quale faceva riferimento la responsabile DC dei fondi speciali anche se retrodatata rispetto alla legge.
In pratica nella legge si fa riferimento all'ultimo mese , nella circolare all'ultimo trimestre, iun pratica non cambia nulla.
Però non venirmi a dire che per gli elettrici la cosa è diversa perchè non è vero, ed in tal caso inps ha sbagliato, sia con te che con il collega.
Prova a scrivere una pec alla Direzione Centrale Pensioni, oppure una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. sperando che risponda (è la dirigente prima richiamata)


Si Chochise, ne avevamo già parlato in precedenza ed inviai una email anche alla dirigente che hai citato ma senza risposta. Ho inviato anche una comunicazione alla sede Inps della mia città tramite PEC. Mi hanno risposto dicendo di aver dirottato la mia richiesta al reparto di competenza ma da allora non ho avuto più alcuna notizia. Non saprei più cosa fare... dall'altra parte c'è un muro di gomma.

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09/07/2019 21:48#63551 da cochise
Mi sembra che abbiamo già discusso della cosa.
La legge di riferimento è la 183/2010 art 40 e la circolare è la 115/2008 alla quale faceva riferimento la responsabile DC dei fondi speciali anche se retrodatata rispetto alla legge.
In pratica nella legge si fa riferimento all'ultimo mese , nella circolare all'ultimo trimestre, iun pratica non cambia nulla.
Però non venirmi a dire che per gli elettrici la cosa è diversa perchè non è vero, ed in tal caso inps ha sbagliato, sia con te che con il collega.
Prova a scrivere una pec alla Direzione Centrale Pensioni, oppure una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. sperando che risponda (è la dirigente prima richiamata)

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09/07/2019 21:38 - 09/07/2019 21:46#63550 da clagar

cochise ha scritto: Telecom ci dava anche un cartaceo denominato modello DS22 (vedi facsimile allegato)

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nel quale era indicata la retribuzione teorica pari al rateo mensile aumentato dei ratei di tredicesima e quattordicesima e detratto l'importo EDR (ex 20.000 lire pari a 11,19 € comprensivo rateo tredicesima) e la retribuzione ago pari a quella teorica +11,19 di EDR.
Inps sa che la retribuzione di dicembre è doppia e se è segnalato anche che le mensilità sono 14 inps ha tuttii mezzi per accreditare l'importo corretto della reteibuzione figurativa sia teorica che ago.
Ma tu che problemi avevi?


La retribuzione figurativa nel Fondo Elettrici durante la mobilità non comprendeva le quote di tredicesima e quattordicesima. Infatti, prendendo l'importo accreditato in un anno intero di mobilità, diviso 12, mi trovo esattamente l'ultima mensilità percepita prima del licenziamento.
Gli importi li ho ricavati dal programma Carpe ma ho visionato il modello TE08 di un mio collega già andato in pensione dopo due anni di mobilità e ti assicuro che nel Fondo Elettrici mancano le quote delle mensilità aggiuntive.
La mia azienda non ci inviava il modello DS22 né altro documento simile. Ho chiesto direttamente alla sede centrale di inviarmi qualcosa che dimostrasse che la comunicazione dei dati tra azienda ed Inps fosse avvenuta correttamente e loro mi hanno mandato la stampa dell'Uniemens dal quale si evince che sono state retribuite 14 mensilità nell'ultimo anno lavorato. Per questo dico che la responsabilità è sicuramente dell'Inps. Non capisco perché con alcuni si comporta correttamente e con altri no.
Hai da suggerirmi qualche azione da intraprendere prima di passare alle vie legali?

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09/07/2019 19:36#63547 da cochise
Infatti al tuo collega Francesco la retribuzione figurativa iniziale è perfettamente uguale al rateo mensile maggiorato dei ratei tredicesima e quattordicesima.

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09/07/2019 19:19#63546 da cochise
Telecom ci dava anche un cartaceo denominato modello DS22 (vedi facsimile allegato)
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nel quale era indicata la retribuzione teorica pari al rateo mensile aumentato dei ratei di tredicesima e quattordicesima e detratto l'importo EDR (ex 20.000 lire pari a 11,19 € comprensivo rateo tredicesima) e la retribuzione ago pari a quella teorica +11,19 di EDR.
Inps sa che la retribuzione di dicembre è doppia e se è segnalato anche che le mensilità sono 14 inps ha tuttii mezzi per accreditare l'importo corretto della reteibuzione figurativa sia teorica che ago.
Ma tu che problemi avevi?

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