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Decorrenza della pensione e possibilità di iniziare una nuova attività lavorativa

25/10/2019 08:23#64851 da Braconi
Ho scritto una mail all’Ufficio INPS della mia zona e questa è la loro testuale risposta:
“Non c'è problema di incumulabilità anche se va in pensione con la anticipata con il riconoscimento dei lavori usuranti. Deve ovviamente cessare dal Suo attuale lavoro.”

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19/10/2019 14:51#64768 da Braconi

Nicola54 ha scritto: Dove scritto da INPS RISPONDE:

"La sua pensione sarà come tipologia una pensione anticipata per cui Lei potrà riprendere l'attività lavorativa dopo la liquidazione della pensione stessa''.
___________________________________________________________

Resta comunque il dubbio anche per la scarsa affidabilità di questo servizio fornito al cittadino.Provo di seguito a spiegarle le motivazioni.
Anche la pensione con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci per tipologia è paragonabile alla pensione anticipata.Ma Il comma 204 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che a far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico ottenuto con ''prepensionamento precoci'' non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione anticipata.
Pertanto non si può cumulare con lo status di lavoratore precoce fino al compimento del requisito contributivo previsto.O meglio, fino al periodo necessario in cui questo sarebbe stato perfezionato.
Per spiegare meglio il lavoratore precoce che accede con 41 al trattamento pensionistico deve attendere un anno e 10 mesi per lavorare,pena sospensione della pensione con recupero somme erogate.
Il lavoratore precoce che accede con 42 al trattamento pensionistico deve attendere 10 mesi per lavorare,pena sospensione della pensione con recupero somme erogate.
Le ricordo inoltre che i lavoratori precoci di cui al comma 199d dell'art. 1 della legge n. 232/2016 sono anche quelli che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.In questo caso non c'è cumulo.
Pertanto prima di prendere decisioni verifichi con certezza nelle competenti sedi.


In effetti non mi fido tanto di quella risposta, che posso fare per avere la certezza, devo andare direttamente all’INPS?

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19/10/2019 13:52#64766 da Nicola54
Dove scritto da INPS RISPONDE:

"La sua pensione sarà come tipologia una pensione anticipata per cui Lei potrà riprendere l'attività lavorativa dopo la liquidazione della pensione stessa''.
___________________________________________________________

Resta comunque il dubbio anche per la scarsa affidabilità di questo servizio fornito al cittadino.Provo di seguito a spiegarle le motivazioni.
Anche la pensione con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci per tipologia è paragonabile alla pensione anticipata.Ma Il comma 204 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che a far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico ottenuto con ''prepensionamento precoci'' non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione anticipata.
Pertanto non si può cumulare con lo status di lavoratore precoce fino al compimento del requisito contributivo previsto.O meglio, fino al periodo necessario in cui questo sarebbe stato perfezionato.
Per spiegare meglio il lavoratore precoce che accede con 41 al trattamento pensionistico deve attendere un anno e 10 mesi per lavorare,pena sospensione della pensione con recupero somme erogate.
Il lavoratore precoce che accede con 42 al trattamento pensionistico deve attendere 10 mesi per lavorare,pena sospensione della pensione con recupero somme erogate.
Le ricordo inoltre che i lavoratori precoci di cui al comma 199d dell'art. 1 della legge n. 232/2016 sono anche quelli che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.In questo caso non c'è cumulo.
Pertanto prima di prendere decisioni verifichi con certezza nelle competenti sedi.

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17/10/2019 09:48#64738 da robyberto

Braconi ha scritto:
Ho fatto un quesito al servizio INPS risponde e questa è la risposta che mi hanno dato:

"Note Risoluzione: La sua pensione sarà come tipologia una pensione anticipata per cui Lei potrà riprendere l'attività lavorativa dopo la liquidazione della pensione stessa."


Quindi, se non interpreto male, decorrendo la mia pensione dal 01/01/20 potrei riprendere l'attività lavorativa (magari meglio se dal mese di Febbraio)


Beh, sembra proprio di si. Comunque, quando la tua pratica sarà elaborata, troverai nel dettaglio (visibile nel tuo fascicolo previdenziale) la voce "Prossima rev. sanitaria" e li, a dispetto del nome, nel mio caso c'è scritto "05/2021" che è la data da cui sarò "libero" dal vincolo di non cumulabilità! ;)
Buona giornata

Aveva ragione Border

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17/10/2019 09:31#64737 da Braconi

Nicola54 ha scritto: Il comma 3 dell'art. 14 legge n. 26/2019 stabilisce che la pensione in ''quota 100'' sia incumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Il comma 204 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che a far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico ottenuto con ''prepensionamento precoci'' non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione anticipata.
Pertanto non si può cumulare in quota 100 fino al compimento del requisito anagrafico previsto.
Non si può cumulare con lo status di lavoratore precoce fino al compimento del requisito contributivo previsto.O meglio, fino al periodo necessario in cui questo sarebbe stato perfezionato.

La questione è importante perché in entrambi i casi il trattamento pensionistico non solo è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo,ma si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate.

I lavoratori precoci di cui al comma 199d ell'art. 1 della legge n. 232/2016 sono anche quelli che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.In questo caso non c'è cumulo.

Resta da verificare il suo caso di lavoratore non precoce,ma usurante.


Ho fatto un quesito al servizio INPS risponde e questa è la risposta che mi hanno dato:

"Note Risoluzione: La sua pensione sarà come tipologia una pensione anticipata per cui Lei potrà riprendere l'attività lavorativa dopo la liquidazione della pensione stessa."

Quindi, se non interpreto male, decorrendo la mia pensione dal 01/01/20 potrei riprendere l'attività lavorativa (magari meglio se dal mese di Febbraio)

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16/10/2019 21:05#64734 da Nicola54
Il comma 3 dell'art. 14 legge n. 26/2019 stabilisce che la pensione in ''quota 100'' sia incumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Il comma 204 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che a far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico ottenuto con ''prepensionamento precoci'' non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione anticipata.
Pertanto non si può cumulare in quota 100 fino al compimento del requisito anagrafico previsto.
Non si può cumulare con lo status di lavoratore precoce fino al compimento del requisito contributivo previsto.O meglio, fino al periodo necessario in cui questo sarebbe stato perfezionato.

La questione è importante perché in entrambi i casi il trattamento pensionistico non solo è sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo,ma si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate.

I lavoratori precoci di cui al comma 199d ell'art. 1 della legge n. 232/2016 sono anche quelli che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.In questo caso non c'è cumulo.

Resta da verificare il suo caso di lavoratore non precoce,ma usurante.

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Ringraziano per il messaggio: robyberto

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