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Pensione di reversibilità non riscossa da persona a sua volta defunta

25/11/2019 19:10#65317 da filomena59

cochise ha scritto: Adrobe, io ho solo espresso un dubbio ma sulla decadenza abbiamo, più volte, in passato discusso e continua a restare materia ostica.
Lo dimostra il fatto che non è stata applicata sulle ricostituzioni pensione non ricalcolate con la rivalutazione mobilità.
Sul caso in esame ho però molti dubbi che si possa giungere ad un risultato positivo.
La soluzione migliore è quella di rivolgersi ad un legale con patto di corrispondenza, in caso di esito positivo, di una percentuale sul recuperato (in genere applicano il 30%), in tal modo si limita il rischio di spese legali.


un caro saluto a tutti.. come state? spero bene... io vi leggo sempre.. approfitto per chiedere al caro Cochise cosa e' il 'patto di corrispondenza..' ... mi interessa per i miei genitori.. quando puoi ed hai un attimo...senza fretta caro Cochise!
vi penso sempre e vi ringrazio sempre di tutto l'aiuto che mi avete dato..
un caro saluto
F.

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24/11/2019 18:11#65299 da cochise
Adrobe, io ho solo espresso un dubbio ma sulla decadenza abbiamo, più volte, in passato discusso e continua a restare materia ostica.
Lo dimostra il fatto che non è stata applicata sulle ricostituzioni pensione non ricalcolate con la rivalutazione mobilità.
Sul caso in esame ho però molti dubbi che si possa giungere ad un risultato positivo.
La soluzione migliore è quella di rivolgersi ad un legale con patto di corrispondenza, in caso di esito positivo, di una percentuale sul recuperato (in genere applicano il 30%), in tal modo si limita il rischio di spese legali.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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24/11/2019 07:59 - 24/11/2019 09:58#65281 da adrobe

cochise ha scritto: Non voglio fare il gufo ma credo che l'avente diritto (il padre) avrebbe dovuto fare domanda entro 3 anni, pena decadenza (sempre nell'interesse del popolo sovrano) , in quanto l'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, è stato modificato dall'art 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica.
Quindi occorre leggere con attenzione questo riferimento normativo.
Alla decadenza triennale occorre aggiungere la ghigliottina della prescrizione quinquennale che taglierebbe tutti i ratei con "anzianità" superiore ai 5 anni.


OK per la prescrizione quinquennale ma, se è vero che la domanda debba essere fatta entro 3 anni sulla base della Legge 111/2011, come mai tale termine non è stato recepito nelle successive Sentenze di Cassazione 20405 del 20/11/2012 e 27382 del 23/12/2014?
Il citato comma , lettera d, art. 38 della Legge 211/2011 cita testualmente: "Le
decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle
azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte."
Dici bene Cochise che occorre leggere con attenzione questo riferimento normativo dei tre anni di decadenza...guarda per esempio cosa è scritto qui:
www.osservatorioamianto.com/assistenza-l...t-47-del-dpr-639-70/
oppure qui:
www.altalex.com/documents/news/2011/11/0...i-dopo-la-l-111-2011

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24/11/2019 00:22#65278 da cochise
Non voglio fare il gufo ma credo che l'avente diritto (il padre) avrebbe dovuto fare domanda entro 3 anni, pena decadenza (sempre nell'interesse del popolo sovrano) , in quanto l'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, è stato modificato dall'art 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica.
Quindi occorre leggere con attenzione questo riferimento normativo.
Alla decadenza triennale occorre aggiungere la ghigliottina della prescrizione quinquennale che taglierebbe tutti i ratei con "anzianità" superiore ai 5 anni.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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23/11/2019 18:24 - 23/11/2019 18:42#65272 da adrobe

Nicola54 ha scritto: Io mi sono limitato ad interpretare la sentenza della Corte di Cassazione n. 22051 del 02/09/2008, che ha riconosciuto il diritto di una prestazione non percepita precedentemente ad un erede.
Deve chiedere conferma all'INPS.


L'Inps mi ha già risposto informalmente che non mi spetta niente...ergo, dovrò farle causa...il problema è anche compilare la domanda on line, visto che è predisposta affinchè venga compilata dal diretto beneficiario...però nella sentenza di Cassazione non vedo il riferimento agli ultimi 5 anni come da sua risposta...io sapevo che il termine di prescrizione in questi casi è di 10 anni....
Ho inoltre verificato che esistono altre due sentenze di Cassazione: quella della Sez. Lavoro n. 20405 del 20/11/2012 e quella della sez. Civile, del 23 dicembre 2014, n. 27382, che confermano la precedente da lei citata...tutte però riguardano gli assegni familiari e non la pensione di reversibilità

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23/11/2019 18:10#65270 da Nicola54
Io mi sono limitato ad interpretare la sentenza della Corte di Cassazione n. 22051 del 02/09/2008, che ha riconosciuto il diritto di una prestazione non percepita precedentemente ad un erede.
Deve chiedere conferma all'INPS.

Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma
Ringraziano per il messaggio: adrobe

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