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Pensione di reversibilità non riscossa da persona a sua volta defunta

23/11/2019 15:34#65264 da adrobe

Nicola54 ha scritto: Adrobe,
la sentenza della Corte di Cassazione n. 22051 del 02/09/2008 stabilisce che “Il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l’ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste. Pertanto, ove l’assicurato deceda senza aver presentato la domanda (omissione che di per sé non può essere considerata rinuncia al diritto), il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica, da parte dell’ente previdenziale, delle condizioni per l’attribuzione del beneficio in capo al de cuius deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all’INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l’esistenza delle condizioni di legge”.
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In questo caso stiamo parlando di assegno di vedovanza che spetta, a particolari condizioni di reddito, a colui che percepisce pensione di reversibilità e contemporaneamente l'indennità di accompagnamento.
L'assegno di vedovanza non era stato richiesto dal de cuius e la Corte di Cassazione stabilisce che comunque spetta agli eredi ricorrenti, rigettando il ricorso dell'INPS perché infondato.
Per questo motivo entro il termine di prescrizione di 5 anni gli eredi hanno diritto alla percezione di prestazioni non riscosse.


Ringrazio molto della risposta. Quindi vuol dire che ho diritto a riscuotere solo gli ultimi 5 anni antecedenti la mia richiesta? Cioè, se la inoltrassi il 25.11.2019, gli importi di pensione di reversibilità afferenti il periodo 25.11.2014-25.11.2019?

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23/11/2019 14:23#65263 da Nicola54
Adrobe,
la sentenza della Corte di Cassazione n. 22051 del 02/09/2008 stabilisce che “Il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l’ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste. Pertanto, ove l’assicurato deceda senza aver presentato la domanda (omissione che di per sé non può essere considerata rinuncia al diritto), il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica, da parte dell’ente previdenziale, delle condizioni per l’attribuzione del beneficio in capo al de cuius deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all’INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l’esistenza delle condizioni di legge”.
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In questo caso stiamo parlando di assegno di vedovanza che spetta, a particolari condizioni di reddito, a colui che percepisce pensione di reversibilità e contemporaneamente l'indennità di accompagnamento.
L'assegno di vedovanza non era stato richiesto dal de cuius e la Corte di Cassazione stabilisce che comunque spetta agli eredi ricorrenti, rigettando il ricorso dell'INPS perché infondato.
Per questo motivo entro il termine di prescrizione di 5 anni gli eredi hanno diritto alla percezione di prestazioni non riscosse.

Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma
Ringraziano per il messaggio: adrobe

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23/11/2019 10:05#65252 da adrobe
Mi rendo conto che è difficile dare un parere basato su uno specifico articolo di legge. Mi farebbe però piacere che venisse segnalata una norma o sentenza di tribunale che si sia espressa in un verso o in altro sulle possibilità degli eredi di recuperare un credito di cui il de cuius non aveva beneficiato in vita. Grazie

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21/11/2019 16:07#65201 da adrobe
Salve. per rispondere al quesito seguente occorrono competenze legali...
Mia madre è morta nel 2010. Percepiva una sua pensione e mio padre ne aveva un'altra, più cospicua. Mio padre non ha mai fatto domanda di reversibilità perchè, ingenuamente, pensava che non gli spettasse. Non si è mai risposato. E' deceduto a giugno di quest'anno.
Io erede legittimo di mio padre posso rivendicare all'INPS il pagamento di questi nove anni di arretrati di pensione di reversibilità ? (tra l'altro credo che i termini di prescrizione siano di 10 anni). Di primo acchitto l'INPS risponde di no, Si sa che l'INPS a richieste anomali risponde subito picche, ma qui bisognerebbe appurare se dal punto di vista giuridico l'erede possa far valere questo diritto...

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