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APE sociale

21/03/2020 11:49#67881 da rolo
Risposta da rolo al topic APE sociale
Ringrazio per le esaustive risposte ricevute.
Avendo inoltrato domanda per verifica requisiti, con mobilità che termina nel mese di Giugno, l'esito della domanda è il seguente:

"DINIEGO RICONOSCIMENTO DIRITTO A PENSIONE - NON HA FRUITO INTEGRALMENTE DI DISOCCUPAZIONE A SEGUITO DI LICENZIAMENTO, ANCHE COLLETTIVO"

Chiedo:
- se è corretta la motivazione del diniego, visto che la domanda di verifica dei requisiti può essere presentata anche per coloro che maturano i requisiti entro l'anno;
- se devo ritenere che, oltre alla motiviazione indicata, gli altri requisiti sono soddisfatti;
- se deve essere presentata ulteriore domanda di verifica requisiti allo scadere della mobilità, quindi nel mese di Giugno;

Grazie ancora.

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07/02/2020 14:17#67225 da Nicola54
Risposta da Nicola54 al topic APE sociale
rolo che scrive:
"Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l’accesso al beneficio si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma."Non si cita esplicitamente il "cumulo" dei contributi e non specifica quali sono le gestioni rientranti nell'ambito di applicazione della norma.
___________________________________________________________
Le gestioni rientranti nella norma sono, così come ai sensi e per gli effetti del comma 179 dell'art. 1 della legge n. 232/2016:
1)AGO(assicurazione generale obbligatoria)che comprende lavoratori dipendenti(FPLD) e autonomi questi ultimi suddivisi in artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri;
2)Forme sostitutive dell'AGO,cioè lavoratori della Telecom dell'ENEL dell'ENPALS,etc;
3)forme esclusive dell'AGO, ciaè lavoratori dipendenti pubblici ex INPDAP recentemente confluiti in INPS;
4)Gestine Separata ex lege 335/1995.
Questo significa ,così come ad esempio, che un lavoratore dipendente privato che abbia 18 anni di contributi nel FPLD 2 anni in Gestione Separata e 10 anni come autonomo può sommare in contributi di queste tre diverse Forme di Gestione, ed accedere con 30 anni di contributi a totale, al beneficio Ape Social.

Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma

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07/02/2020 10:09#67211 da rolo
Risposta da rolo al topic APE sociale
Ringraziando ancora per le sollecite risposte.

Avendo inoltrato domanda per verifica dei requisiti di accesso, chiedo se è corretto che la stampa della stessa domanda riporti nell'oggetto "VERIFICA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO PER APE SOCIALE".

Grazie a tutti.

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06/02/2020 15:07#67199 da CAT-ALDO
Risposta da CAT-ALDO al topic APE sociale
Rolo, la frase "si tiene conto" io la interpreto come "si somma" cioè si cumula.
Saluti Aldo.

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06/02/2020 14:38 - 06/02/2020 14:59#67198 da Side
Risposta da Side al topic APE sociale
Salve Rolo,
riferisci al patronato di verificare quanto affermato, dato che il cumulo contributivo gratuito può essere utilizzato per raggiungere il requisito necessario per l’Ape Sociale.
Il calcolo del requisito comprende tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso le varie gestioni previdenziali Inps.

Quindi, per far confluire i contributi in un’unica cassa e raggiungere il requisito contributivo richiesto dalla misura pensionistica, è possibile accedere al cumulo contributivo gratuito per periodi lavorativi che non risultino coincidenti. In definitiva, il cumulo verrà effettuato presso la cassa previdenziale dell’ultimo rapporto di lavoro a cui sei stato iscritto....saluti

The dark "Side" of the moon

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06/02/2020 10:22#67197 da rolo
Risposta da rolo al topic APE sociale
Ringrazio per la sollecita risposta, ma leggendo la circolare Inps:

"2.1 Valutazione del requisito contributivo mimino per l’accesso all’APE sociale.

Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l’accesso al beneficio si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma."

(testo riportato anche in GU 138 del 16 Giugno 2017) comma2 art.2.)

non si cita esplicitamente il "cumulo" dei contributi e non specifica quali sono le gestioni rientranti nell'ambito di applicazione della norma.

Forse per questi motivi al Patronato, al quale mi sono rivolto, mi hanno risposto che il "cumulo" dei contributi non può essere utilizzato per l'APE Sociale.

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