Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Bonus Irpef, gli 80 euro diventano strutturali
Martedì, 06 Gennaio 2015Potranno fruire del credito coloro che, nel 2015, riceveranno un reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, compreso tra 8.145 e 24mila euro, mentre per i dipendenti che avranno un reddito che supererà i 24mila ma fino a 26mila euro è previsto un dècalage
Kamsin La legge di stabilità 2015 taglia il traguardo e con essa il bonus di 80 euro che ora diventa definitivo. L'esecutivo ha infatti deciso di confermare lo sgravio Irpef in vigore da maggio a beneficio delle buste paga di 10 milioni di dipendenti e di affiancarvi, peraltro, una misura a sostegno delle mamme che, rientrando all'interno di determinati parametri, faranno un figlio a partire dal 1˚ gennaio prossimo.
Resterà, dunque, anche per il 2015, quel bonus monetario, avviato dalla scorsa primavera, per tutti i i lavoratori dipendenti che possono vantare un reddito annuo lordo sino a 26mila euro composto da redditi di lavoro dipendente o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche, comunque erogate, dai fondi di previdenza complementare; compensi per lavori socialmente utili).
Nella determinazione del reddito si può escludere, comunque, quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, le somme percepite dal lavoratore a titolo di incremento della produttività e che scontano un'imposta sostitutiva del 10%; l'eventuale liquidazione in busta paga del trattamento di fine rapporto (cio' l'anticipo del TFR in busta paga) introdotta (dalla medesima legge di stabilità), in via sperimentale per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018.
Restano, tuttavia, esclusi i contribuenti con l’imposta lorda Irpef minore o uguale alla sola detrazione da lavoro (cioè circa 3 milioni di lavoratori che hanno redditi inferiori a 8.145 euro, i cd. incapienti), i pensionati e le partite Iva.

La distribuzione del beneficio è variabile a seconda del reddito complessivo Irpef del lavoratore dipendente. In particolare, il bonus è 0 se il reddito, appunto, è inferiore a 8.145 euro, mentre per i redditi compresi tra 8.145 e 24 mila euro (circa 10 milioni di contribuenti) si arriva fino a un beneficio annuo massimo di 960 euro. Superata la soglia dei 24 mila euro, il bonus decresce, attraverso un decalage, fino ad azzerarsi a 26 mila euro. Un' area, quest'ultima, nella quale navigano 1,3 milioni di lavoratori.
Dal punto di vista operativo, il bonus, rapportato al periodo di paga, è attribuito automaticamente dai sostituti d'imposta ed è successivamente recuperato tramite compensazione; solo per gli enti pubblici e per le amministrazioni dello Stato è stata riconosciuta la possibilità di recuperare il bonus tramite una riduzione delle ritenute e dei contributi previdenziali.
Seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, piu' facile la pensione per il coniuge di una vittima di terrorismo
Lunedì, 05 Gennaio 2015L'aumento figurativo ai fini previdenziali interesserà anche il coniuge o i figli non presenti al momento dell'evento.
Kamsin Alle vittime di terrorismo che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, si dovrà applicare un incremento della retribuzione pensionabile corrispondente a quella della qualifica superiore, senza alcun sbarramento.
Inoltre, l'aumento figurativo di 10 anni ai fini previdenziali spetterà anche al coniuge e ai figli dell’invalido non presenti al momento dell'evento, nel nel caso in cui lo stesso beneficio non sia stato attribuito ai genitori della vittima. Infine i benefici previdenziali dovranno essere applicati anche nel caso in cui le posizioni assicurative siano state aperte successivamente all'evento terroristico.
Sono queste le novità in favore delle vittime di terrorismo contenute nei commi 163-165 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014).
Con la manovra il Governo introduce, quindi, quasi a sorpresa, quei benefici previdenziali per le vittime del terrorismo che sfumarono nell'intervento del Dl 90/2014, della scorsa estate.
Per capire la portata dell'intervento bisogna fare, però, un passo indietro e risalire alla normativa attuale. L’articolo 2, comma 1, della L. 206/2004 (Norme in favore delle vittime del terrorismo) ha disposto che, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile vada rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento.
Il successivo articolo 3, comma 1, ha altresì disposto che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti sia riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
L’articolo 4, comma 2,ha infine disposto che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sia riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni della medesima L. 206/2004.
Ora con l'intervento della legge di stabilità viene riconosciuto l’aumento figurativo di 10 anni (utile ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il T.F.R. o altro trattamento equipollente) al coniuge e ai figli dell’invalido anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico. Il beneficio, specifica la norma, non è usufruibile dal coniuge e dai figli dell’invalido nel caso in cui quest’ultimo contragga matrimonio dopo che lo stesso beneficio sia stato attribuito ai genitori.
Con l'intervento, inoltre, si commisura, per i soli dipendenti privati invalidi (nonché per i loro eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità) che, ai sensi della normativa previgente al 1° gennaio 2015, abbiano presentato domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali entro il 30 novembre 2007, l’incremento della retribuzione pensionabile riconosciuto (ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente) non nella misura del 7,5%, bensì in riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall’invalido all’atto del pensionamento, ove più favorevole. In ogni caso, si prescinde da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai contatti di categoria.
Infine si precisa che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido (la cui individuazione è necessaria ai fini della quantificazione della misura della pensione diretta spettante alle vittime che abbiano subito una invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa) sia aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del conseguente diritto al beneficio.
Seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, alleggerita la stretta sui Patronati
Sabato, 03 Gennaio 2015Nella prima versione della Stabilità la sforbiciata era di 300 milioni. Poi si è via via ridotta. Prima a 150 milioni, poi a 75. E, infine a 35. Ora dimagrirà solo dell'8% il Fondo totale di 440 milioni a disposizione dei patronati.
Kamsin La tagliola sui fondi dei patronati è stata notevolmente allentata dal governo Renzi. Nella legge di stabilità la riduzione prevista scende a 35 milioni, al posto dei 150 inizialmente messi in cantiere. Di conseguenza il prelievo sui lavoratori dipendenti diventerà più leggero. Scende da 0,226 a 0,207 la percentuale di contributi previdenziali obbligatori destinati al finanziamento di queste strutture.
E altre novità si fanno strada. Vengono infatti esclusi dal finanziamento gli enti che non riescono ad effettuare un numero consistente di pratiche. Per ciascuno la soglia limite è infatti di una quota dell'1,5% (in precedenza era del 2,5%), sul totale nazionale. Ma il pericolo di escludere definitivamente i più piccoli da questo grande business sembrerebbe sventato. I patronati minori, che non riescono a detenere questa percentuale, in quanto svolgono un'attività ridotta, potrebbero rimanere in piedi prendendo la strada del consorzio, già prevista dalla normativa attuale (la legge 152 del 2001). Le restrizioni, certo, non finiscono qui. C'è un'altra sorpresa, introdotta dalla manovra appena varata.
Saranno ammessi alla ripartizione dei contributi solo quei patronati che operano «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60% della popolazione italiana accertata nell'ultimo censimento e che abbiano sedi in almeno otto Paesi stranieri», anche se sono esclusi dal rispetto di quest'ultima condizione i patronati delle organizzazioni agricole.
La legge apre poi a nuove competenze. I patronati avranno la possibilità di svolgere, senza scopo di lucro, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in favore di soggetti privati e pubblici e, quindi, non solo piu' nei confronti dei lavoratori in materie come diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro.
La novità piu' evidente rispetto al passato, riguarda quelle attività di supporto di consulenza che dal prossimo anno potranno essere svolte anche a favore delle pubbliche amministrazioni sulla base di apposite convenzioni. Non solo. I patronati potranno essere di aiuto anche per i servizi anagrafici o certificativi e nella gestione di servizi di welfare territoriale. Avranno poi un ruolo anche nella riorganizzazione della pubblica amministrazione facilitando il dialogo telematico tra uffici periferici e i cittadini. Le nuove competenze dovranno essere regolate tramite un apposito decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 30 giugno 2015.
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Zedde

