Sergey

Sergey

Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.

La Senatrice del Pd Stefania Pezzopane annuncia la volontà di intervenire con un nuovo provvedimento legislativo per risolvere i casi rimasti. La Rete contraria alla schedatura degli esclusi dalle tutele.

Kamsin "Ho preso l’impegno, insieme con altri senatori del Pd, di intervenire con un provvedimento legislativo, in modo da tutelare gli esodati che sono rimasti fuori anche dall’ultima salvaguardia e che sono un numero ancora considerevole". Lo dice la senatrice del Pd Stefania Pezzopane, che nei giorni scorsi ha incontrato in Senato una rappresentanza del Comitato permanente degli esodati.
"Esiste - prosegue Stefania Pezzopane - un notevole contrasto tra le cifre fornite dall’INPS, che ha recentemente dichiarato di aver sanato le posizioni dei circa 162mila esodati creati dalla riforma Fornero, e i dati che sono stati forniti dallo stesso comitato degli esodati.

Quesi ultimi fotografano una realtà assai diversa. Nonostante le numerose salvaguardie fatte per legge, rimane fuori un numero ancora rilevante di lavoratori che non riescono ad agganciarsi alla pensione. La Commissione Lavoro del Senato ha istituito da tempo una sottocommissione ad hoc per il problema, che sta lavorando in questi giorni per far luce sulla reale portata del fenomeno. Il nostro obiettivo - conclude Stefania Pezzopane - è quello di sanare una delle peggiore ingiustizie, frutto di una riforma sbagliata della precedente legislatura"

La delegazione degli esodati che ha preso parte all'incontro a Palazzo Madama la scorsa settimana sottolinea comunque i propri dubbi circa il censimento avviato dalla Commissione Lavoro del Senato in vista dell'adozione di un un nuovo intervento legislativo sulla vicenda. La Commissione infatti ha predisposto delle schede per la raccolta dei casi "individuali" che sono rimasti fuori dal perimetro di tutela individuato con i sei provvedimenti di salvaguardia sino ad oggi varati. La scheda dell'indagine o censimento viene criticata dalla rete dei comitati degli esodati, in quanto - secondo la Rete - lo strumento  vuole legare le future salvaguardie al reddito famigliare del 2013 e non alla maturazione del diritto.

La delegazione chiede, piuttosto, che si proceda urgentemente ad una settima salvaguardia per i 49.500 esodati individuati dall’INPS con la verifica chiesta dalla Commissione Lavoro della Camera e certificata con tabelle INPS dal Sottosegretario Bobba lo scorso 15 Ottobre 2014. 

Zedde

Il 16 Dicembre è l'ultimo giorno per il versamento, a saldo, di Tasi ed Imu. Chiamati alla Cassa anche i contribuenti nei Comuni che non hanno pubblicato le delibere entro il 10 Settembre.

Kamsin Si avvicina la scadenza per il pagamento del saldo Imu e Tasi. Dal prossimo anno le due imposte saranno unificate ma per quest'ultimo scorcio del 2014 si dovranno ancora fare i conti con le complicazioni dovute alla presenza di due imposte sul mattone: l'Imu che grava sugli immobili diversi dall'abitazione principale (ad eccezione delle abitazioni di lusso) e la Tasi che, in generale, è chiesta sia sulle abitazioni principali che sugli altri immobili (anche se è indispensabile vedere la delibera comunale in quanto i sindaci possono aver ripartito il tributo diversamente).

Per quanto riguarda la Tasi entro il 16 dicembre saranno chiamati alla cassa, a saldo del pagamento, sia i cittadini dei Comuni che hanno deliberato le aliquote entro maggio, in cui si è versato entro il 16 giugno, sia quelli dei Comuni che hanno stabilito le aliquote a Settembre, in cui si è versato entro il 16 ottobre.

Al pagamento sono chiamati anche proprietari e inquilini di quei Comuni che non hanno deliberato in tempo né alla prima né alla seconda scadenza: in tal caso si pagherà tutto in un'unica soluzione, acconto e saldo, con l'aliquota base dell'1 per mille. I proprietari di abitazione principale dovranno pagare sulla base dell’aliquota dello 0,1%; sugli immobili diversi dall’abitazione principale invece si pagherà la Tasi in una misura in cui la somma con quella dell'Imu non superi, di regola, il 10,6 per mille.

La base imponibile della Tasi è la stessa dell’Imu ma il meccanismo delle detrazioni per la prima casa è diverso da quello del vecchio tributo perché i comuni hanno un’ampia discrezionalità nel determinare le agevolazioni.

Regole un pò più agevoli per il saldo Imu che interessa seconde case, negozi, laboratori, capannoni. Sono circa 7mila i Comuni che hanno modificato le aliquote entro fine ottobre. Quindi bisognerà verificare caso per caso perché laddove siano aumentate il saldo non sarà pari all'acconto ma si dovrà operare un conguaglio. Anche il tal caso si pagherà entro il 16 dicembre. 

Zedde

Entro lunedì il primo via libera della Camera al ddl di stabilità. Poi il testo passerà al Senato dove il Governo introdurrà nuove modifiche in materia previdenziale.

Kamsin L’esame nell’aula di Montecitorio al ddl di stabilità inizierà oggi ma i deputati saranno chiamati a lavorare anche nel fine settimana: sabato sono in programma le votazioni sulla fiducia mentre domenica si riunirà un Consiglio dei ministri ad hoc che - come previsto dalle norme contabili - dovrà approvare formalmente le variazioni di bilancio apportate fin qui.

Nel passaggio dalla commissione all’aula non dovrebbero essere introdotte ulteriori novità: il provvedimento sarà suddiviso in tre soli articoli più ampi (dagli attuali 47) sui quali saranno chiesti tre distinti voti di fiducia. Il testo ha subito alla Camera diverse modifiche soprattutto in materia previdenziale.

In primo luogo è stato inserito un tetto per bloccare la crescita delle pensioni degli alti dirigenti pubblici. Viene, inoltre, concessa la possibilità di lasciare il lavoro senza penalizzazione per chi ha maturato 42 anni e mezzo di contributi (41 e mezzo per le donne)  ma sino al 2017. Ci sono poi alcune agevolazioni previdenziali in materia di amianto e la revisione del taglio ai patronati (vai all'ABC delle misure approvate in Commissione). Non sono passate invece le misure sui quota 96 della scuola, i macchinisti ferroviari, e la proroga dell'opzione donna. Non è escluso che i partiti le ripropongano al Senato dove il Governo, è certo, presenterà nuove modifiche al pacchetto previdenziale.

Scontata, infatti, la revisione della tassazione dei rendimenti dei fondi pensione (che dovrebbe salire massimo al 17%, contro il 20% previsto attualmente nella bozza del ddl governativo); in arrivo anche l'azzeramento del prelievo sulla Casse di previdenziale (si manterrà l'asticella del 20% contro il 26% preventivato dall'esecutivo).

Tra le altre modifiche attese in Senato c'è l'introduzione della local tax, la cancellazione della patrimoniale sui macchinari imbullonati delle imprese, la ridefinizione del regime dei minimi per i professionisti, l'incremento della franchigia Irap sulle Pmi.

Zedde

Al pensionato va comunque lasciato un importo minimo la cui individuazione è affidata al giudice dell'esecuzione. La parte eccedente l'importo minimo può essere trattenuta nei limiti di un quinto.

Kamsin La parte di pensione necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita è impignorabile. È quanto ha confermato la Corte di Cassazione con la Sentenza 24536/2014 depositata lo scorso 18 novembre. La Corte, riprendendo l'orientamento del 2012 della Consulta, ha ritenuto pignorabile la pensione nei limiti di un quinto della parte eccedente a garantire un minimo di sussistenza dignitoso al pensionato.

Il limite alla pignorabilità, osserva la Cassazione, è individuato dall'articolo 38 della Carta fondamentale che prevede che ai lavoratori siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Con la pronuncia viene pertanto ribadito "che le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate nella misura di un quinto per ogni credito, fatto salvo il limite necessario per assicurare le esigenze minime di vita del pensionato che dovrà essere stabilito dal legislatore". Tuttavia, "stante la persistente inerzia del legislatore nella concreta individuazione della parte di pensione idonea ad assicurare i mezzi adeguati esigenze di vita del pensionato, tale indagine deve essere affidata, inevitabilmente, al giudice dell'esecuzione" osserva la Corte.

La decisione pare, dunque, sconfessare quell'orientamento emerso in alcuni Tribunali che ancorava il reddito pensionistico minimo non pignorabile nella misura di 500 euro al mese (desunto dalla Finanziaria del 2002), limite che esprimerebbe una specie di presunzione legale circa l'individuazione del reddito minimo indispensabile per sostenere le ordinarie incombenze quotidiane. 

Stante il silenzio del legislatore, osservano gli ermellini, la parte di reddito minimo non pignorabile non è individuabile in quanto non è stabilito da alcuna norma di legge e, pertanto, la decisione al riguardo sarà di esclusiva competenza del giudice dell'esecuzione.

Zedde

L'Inps pubblica il messaggio attuativo. Si completa il quadro che consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin L'Inps ha pubblicato oggi il messaggio 8881/2014 con cui regola le modalità attuative per l'accesso alla salvaguardia di cui alla legge 147/2014 (cd. sesta salvaguardia). 

Il provvedimento ricorda che i benefici della salvaguardia in parola sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l’anno 2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni di euro per l’anno 2016, 355 milioni di euro per l’anno 2017, 303 milioni di euro per l’anno 2018, 203 milioni di euro per l’anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022.

I profili di tutela ammessi alla salvaguardia sono i seguenti:

Lavoratori collocati in mobilità (art. 2, comma 1, lettera a) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 5.500 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero - anche mediante il versamento di contributi volontari - entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 2, comma 1, lettera b) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 12.000 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati:

1)   Articolo 1, comma 194, lettera a), legge n. 147 del 2013

Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i  quali  possano  far valere almeno un contributo volontario  accreditato  o  accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2)   Articolo 1, comma 194, lettera f), legge n. 147 del 2013

Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione anteriormente  al  4  dicembre  2011,  ancorché  al  6 dicembre 2011 non abbiano  un  contributo  volontario  accreditato  o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno  un contributo accreditato derivante da  effettiva  attività  lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013  e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 2, comma 1, lett. c) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 8.800 unità.  Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati in virtù di accordi o per risoluzione unilaterale di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati.

1)   Articolo 1, comma 194, lettera b), legge n. 147 del 2013

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2) Articolo 1, comma 194, lettera c), legge n. 147 del 2013

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

3) Articolo 1, comma 194, lettera d), legge n. 147 del 2013

Lavoratori  il  cui  rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a  rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Lavoratori in congedo o fruitori di permessi (art. 2, comma 1, lett. d) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.800 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, vale a dire i lavoratori che, nel  corso  dell'anno  2011,  risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e  successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi  dell'articolo  33, comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e   successive modificazioni.

I lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro (art. 2, comma 1, lett. e) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 4.000 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Presentazione delle domande - I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) (soggetti in mobilità e prosecutori volontari), devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro il 5 gennaio 2015.  Al riguardo, l'Inps precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.
 
Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti. Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità definite dalla Circolare Ministero del Lavoro 7/2014.

Zedde

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