Daniele Bonaddio

Daniele Bonaddio

Nato in Germania nel 1987, laureato in Economia Aziendale nel 2011, collabora attualmente con il quotidiano online “Fiscal-focus.info”, curando la redazione di articoli, approfondimenti e guide pratiche. Si occupa delle questioni previdenziali e lavoristiche.

Sale al 28,30% l’aliquota contributiva, dovuta per l’anno 2015, dalle aziende agricole che occupano operai a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Kamsin Continua senza sosta l’incremento contributivo a cui sono soggette le aziende agricole che hanno alle proprie dipendenze lavoratori operai a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI). Infatti, per l’anno 2015, tali aziende sono chiamate a corrispondere al FPLD un’aliquota contributiva del 28,30%, di cui l’8,84% è a carico del lavoratore.

Tutto invariato invece, per i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro (INAIL) che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, restano fissati:

  • al 10,13% (Assistenza Infortuni sul Lavoro);
  • al 3,12% (Addizionale Infortuni sul Lavoro).

A comunicarlo è stato l’INPS con la Circolare n. 49/2015.

Normativa - L’incremento contributivo, in particolare, deriva dall’art. 3, co. 1 del DLgs. n. 147/1997 il quale ha previsto che - a partire dal 1° gennaio 1998 – le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato ed assimilati (OTD), siano elevate – annualmente – della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32% a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena (8,84%).

Aziende agricole di tipo industrialeDifferente è invece la percentuale contributiva dovuta dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale. Per queste ultime, infatti, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD ha già raggiunto – nell’anno 2011 – il limite complessivo del 32%, cui si aggiunge lo 0,30%. Pertanto, per l’anno 2015, per tali aziende l’aliquota resta fissata nella misura del 32,30%.

Agevolazioni Tutto vecchio, rispetto allo scorso anno, per quanto riguarda le agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo, in quanto vigono ancora le regole introdotte dall’art. 1, co. 45 della Legge di Stabilità 2011 (L. n. 220/2010). Tale norma, in particolare, prevede che:

  • per le aziende residenti nei territori montani, l’agevolazione è del 75%;
  • per le aziende residenti nei territori svantaggiati, l’agevolazione è del 68%;
  • nessuna agevolazione è, invece, prevista per le aziende residenti nei territori non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord).

Infine, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall’art. 25, c. 4 della L. n. 845/1978, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura dell’ASpI.

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Sospese definitivamente le note di rettifica emesse in conseguenza della mancata proroga degli incentivi connessi alla c.d. piccola mobilità.

Kamsin Il nodo legato agli incentivi connessi alla c.d. piccola mobilità trova finalmente un lieto fine. A pensarci è stata la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. 114 della L. n. 190/2014), la quale ha riconosciuto in favore dei datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, uno sgravio contributivo – disciplinato dagli art. 8, c. 2 e 25, c. 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - nel limite massimo di 35.550.000 euro. Ragione per cui l’INPS, con il messaggio n. 717/2015, ha disposto la sospensione dell’invio delle note di rettifica nel frattempo emesse in conseguenza della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità.

L’emendamento, dunque, ristabilisce i diritti e riconosce le legittime aspettative degli imprenditori, i quali si sono visti negare le agevolazioni contributive assegnate per l’anno 2012.

La vicenda - In particolare, la questione riguarda i lavoratori licenziati dalle aziende – che occupano fino a 15 dipendenti – e di quei datori di lavoro che, nel riassumere il lavoratore licenziato, pensavano di poter fruire dell’incentivo ai suoi tempi concesso, per l’anno 2013, dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 264 del 19 aprile 2013, come modificato dal decreto direttoriale n. 390 del 3 giugno 2013. Sul punto, infatti, l’INPS (messaggio n. 150/2013) affermava che:

  • non era possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013;
  • non era possibile riconoscere  le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
  • in via cautelare doveva ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.

Alla luce della suddetta situazione, con una risoluzione parlamentare approvata il 31 luglio 2014 il Governo era stato impegnato a reperire le fonti di finanziamento per far fronte alla mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità. Ciò ha causato il blocco momentaneo delle iniziative di recupero degli addebiti contributivi, rinviando la spedizione delle note di rettifica alla terza decade di novembre 2014 (INPS messaggio n. 7119/2014).

Successivamente, con il messaggio n. 8889/2014 è arrivato il secondo stop da parte dell’INPS. In pratica, sono state sospese le iniziative volte al recupero dei benefici fruiti dai datori di lavoro relativamente ai lavoratori assunti dalle liste della c.d. "piccola mobilità", limitatamente alle assunzioni, proroghe e/o trasformazioni effettuate entro il 31/12/2012. Di conseguenza, è stata modificata la data di spedizione delle note di rettifica, recanti gli addebiti contributivi corrispondenti, fissandola per la seconda metà di gennaio 2015.

Pertanto, da tale data in poi dovevano essere riavviate le spedizioni delle note di rettifica, con i corrispondenti addebiti contributivi.

Legge di Stabilità 2015A risolvere definitivamente la questione, che si protrae da un paio di anni ormai, è stata l’ultima manovra Finanziaria, stabilendo che “ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro”.

Di conseguenza, è stata definitivamente disposta la sospensione dell’invio delle note di rettifica nel frattempo emesse, in conseguenza della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità.

L’INPS, infine, ha specificato che non dovranno essere tenute in considerazione eventuali note di rettifica recanti addebiti allo stesso titolo che siano state eventualmente già oggetto di notifica nel mese corrente.

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