Eleonora Accorsi

Eleonora Accorsi

Sono una giornalista freelance. Collaboro con diverse testate e blog nella redazione di notizie ed approfondimenti su materie fiscali e di diritto del lavoro. Dal 2014 collaboro con la redazione di PensioniOggi.it

Alcuni lavoratori che hanno fatto domanda di ammissione alla salvaguardia potrebbero uscire con la pensione anticipata il prossimo anno senza piu' subire il taglio dell'assegno.

Kamsin Lo stop alla penalizzazione potrebbe liberare alcuni posti per i lavoratori nella sesta salvaguardia. È quanto osserva, Cristiano Rossi, consulente del Lavoro, all'indomani della approvazione della legge di stabilità per il 2015 con la quale il governo Renzi ha messo la parola fine alla penalizzazione, fino al 2017, nei confronti di coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata prima dei 62 anni.

Secondo l'esperto, infatti, alcuni lavoratori che hanno presentato domanda di ammissione ai benefici delle salvaguardie maturano i nuovi requisiti previsti dalla riforma Fornero nel corso del 2015 ma, dato il rischio di subire il taglio sull'assegno, avrebbero comunque preferito l'uscita attraverso le vecchie regole pensionistiche per evitare la decurtazione. Ora, invece, con il venir meno della penalizzazione questi lavoratori potrebbero presentare domanda di pensione attraverso le regole ordinarie liberando alcuni posti nelle salvaguardie a tutto vantaggio degli altri partecipanti alla "lotteria".

"Si immagini - nota l'esperto - una lavoratrice nata nel 1955 con 40 anni di contributi raggiunti nel 2013 o nel 2014, che ha fruito nel corso del 2011 dei congedi e dei permessi per i disabili ai sensi della legge 104/1992 e che, pertanto, ha presentato domanda di ammissione ai benefici della quarta o della sesta salvaguardia. Se fruirà della salvaguardia andrà in pensione senza penalizzazioni sull'assegno in quanto le vecchie regole non lo prevedevano ma prima di saperlo dovrà attendere ancora alcuni mesi perchè l'Inps deve elaborare una graduatoria nella quale la lavoratrice dovrà risultare inclusa tra i 1800 posti messi in palio, un esito tutt'altro che scontato".

"Prima della legge di stabilità la nostra lavoratrice, se avesse scelto di andare in pensione anticipata con le regole ordinarie, lo avrebbe potuto fare nel 2015 con 41 anni e mezzo di contributi, ma avrebbe subito una decurtazione di circa il 2-3 per cento sull'assegno pensionistico (perchè non aveva 62 anni, ndr). Dato che dal primo gennaio 2015, tuttavia, questo taglio verrà meno, la lavoratrice potrebbe essere ora invogliata ad abbandonare la salvaguardia e a fare domanda di pensione secondo le regole ordinarie. In questo modo gli altri soggetti che hanno fatto istanza di accesso alle salvaguardie potrebbero indirettamente avere un beneficio in quanto il numero di concorrenti diminuirà".

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Stop alle nuove prestazioni di disoccupazione per coloro che possono accedere alla pensione senza alcuna decurtazione dell'assegno di pensionamento.

Kamsin Il perfezionamento di un diritto a pensione, di vecchiaia o anticipata, fa decadere le prestazioni di disoccupazione, anche se sono in corso di erogazione a condizione che il lavoratore non risulti soggetto alla penalizzazione. E' quanto, in sintesi, ha precisato l'Inps con la Circolare Inps 180/2014 diffusa ieri sul sito dell'Istituto.

Le prestazioni di Aspi e Mini-Aspi possono essere fruite, ribadisce l'Inps, sino al perfezionamento dell'età pensionabile (cioè 66 anni e 3 mesi e 20 anni di contributi, oppure 42 anni e mezzo di contributi - 41 anni e mezzo le donne), in quanto il diritto ad Aspi e mini Aspi decade al «raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato». Ma se, nel caso della pensione anticipata, il lavoratore risulta soggetto alla penalizzazione il diritto all'Aspi e/o alla Mini-Aspi non si interrompe.

La Vicenda - Com'è noto, i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata prima dei 62 anni d'età sono soggetti a una riduzione dell'assegno pensionistico, di misura variabile (1 o 2%) in base agli anni di effettivo anticipo della pensione rispetto all'età di 62 anni. In tal caso, spiega l'Inps, è possibile fruire di Aspi e mini Aspi fino al compimento di 62 anni di età, sempreché non sia presentata domanda di pensione anticipata. In altre parole, la decadenza dalla fruizione di Aspi e mini Aspi scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 62esimo anno di età; ovvero, qualora il soggetto faccia domanda di pensionamento, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda di pensione prima dei 62 anni d'età.

La deroga - Fino al 31 dicembre 2014 è stato previsto che, in alcune specifiche ipotesi, non trovi applicazione la penalizzazione, anche se il pensionamento anticipato avvenga prima di 62 anni d'età (quando l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria, per donazione sangue, per i congedi parentali, per ì congedi e i permessi di assistenza a disabili). In tali casi, la decadenza da Aspi e mini Aspi scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione anche se prima dei 62 anni di età (poiché non c'è penalizzazione).

L'Inps non lo precisa nella Circolare di ieri, tuttavia seguendo questo criterio dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 la decadenza opererà in ogni caso di pensionamento prima dei 62 anni d'età, poiché la legge di Stabilità 2015 introduce una sospensione della penalizzazione, una sorta di moratoria, appunto fino al 31 dicembre 2017.

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Quest'anno sono andate via le penalizzazioni per coloro che maturano i requisiti contributivi utili per la pensione anticipata (42 anni e mezzo di contributi per gli uomini e 41 anni e mezzo per le donne). Dal 2016 scatta l'adeguamento alla speranza di vita Istat.

Kamsin Quali sono le regole per i diversi tipi di pensionamento nel 2015 alla luce della riforma Fornero e dei successivi aggiustamenti? Quali novità ha introdotto la legge di stabilità in materia previdenziale? Orientarsi tra riforme e norme successive non è facile. Ma, a meno di cambiamenti in corso d'anno, più volte ipotizzati e annunciati anche se tutti da verificare, ecco una mappa ragionata aggiornata per riassumere le modalità per l'accesso alle prestazioni previdenziali di vecchiaia e anticipate nell'Ago e nei fondi sostitutivi, integrativi, esclusivi ed esonerativi della stessa suddivise per ciascun comparto lavorativo. 

Pensione di vecchiaia. Per la prestazione di vecchiaia sono necessari 20 anni di contributi e un'età minima così suddivisa: a) uomini lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati: 66 anni + 3 mesi; b) donne del settore pubblico: 66 anni + 3 mesi; c) donne dipendenti del settore privato: 63 anni + 9 mesi; d) donne lavoratrici autonome e parasubordinate: 64 anni + 9 mesi.

Per gli invalidi almeno all'80%, dipendenti del settore privato, l'età di pensione è pari a 60 anni e 3 mesi per uomini e 55 anni e 3 mesi per donne. Per chi ha iniziato a versare i contributi dopo l'anno 1995 è possibile ottenere la pensione anche con soli 5 anni, a condizione però che abbia almeno 70 anni + 3 mesi d'età.

Pensione anticipata. Per gli uomini di ogni settore di lavoro: 42 anni + 6 mesi di versamenti contributivi (41 anni + 6 mesi per le donne); novità della legge di stabilità 2015 è che sarà possibile lasciare anche con meno di 62 anni senza subire alcun taglio dell'assegno (come invece accadeva, a determinate condizioni sino al 2014). Per chi ha iniziato a versare i contributi dopo l'anno 1995 è possibile avere la pensione, anche con soli 20 anni di contributi e un'età di 63 anni + 3 mesi a condizione di avere un assegno superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale. In tutti i casi la finestra mobile è superata.

Salvaguardati - Per chi mantiene le vecchie regole pensionistiche, cioè i salvaguardati e i lavoratori che beneficiano dell'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche, basta raggiungere il quorum 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi e 35 di contributi, oppure, solo 40 anni di contributi. Qui però resta in vigore la finestra mobile.

Dal 2016 tutti i requisiti saranno adeguati alla speranza di vita Istat e quindi subiranno un incremento di 4 mesi. Per tenere sott'occhio tutte le ultime novità pensionioggi.it ha messo a disposizione gratuita dei lettori il pensionometro per verificare la prima data utile per accedere alla pensione.

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Pubblicato il primo report delle domande pervenute alle direzioni territoriali del lavoro nell'ambito della sesta procedura di salvaguardia.

Kamsin Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il primo report sul monitoraggio delle domande presentate per l'accesso ai benefici della cosiddetta sesta salvaguardia prevista dalla legge 147/2014 e dal Messaggio Inps 8881/2014. Il documento diffuso mostra le istanze di accesso al beneficio nel periodo intercorrente tra il 6 novembre e l'8 Dicembre 2014 alle direzioni territoriali del lavoro sono state ben 6.928. All'appello, come nel precedente report, mancano tuttavia Sicilia e Trentino Alto Adige. 

Le istanze monitorate si riferiscono esclusivamente a quei lavoratori tenuti al "passaggio" presso la DTL ai fini del riconoscimento della salvaguardia. Si tratta in particolare dei:

1) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

4) i lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007 e  il 31 dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato;

5) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni (l'Inps ha esentato, però, dalla ripresentazione della domanda coloro che avevano già presentato domanda di accesso alla DTL nell'ambito delle procedure per la quarta salvaguardia, a condizione che la DTL non la avesse respinta);

Si segnala, in particolare, che per quanto riguarda quest'ultimo profilo di tutela le DTL hanno ricevuto ben 2.147 istanze di accesso a fronte di soli 1800 posti complessivamente disponibili. In questa categoria vanno, peraltro, aggiunti coloro che sono rimasti esclusi con la precedente salvaguardia per l'esaurimento del plafond, e che ammontano, secondo stime sindacali, a circa 2000 unità. 

Fonti: il report diffuso dal ministero del Lavoro

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Si esaurisce con la decorrenza del 1° gennaio 2015 il plafond di posizioni disponibili per gli esodati bancari. Chi uscirà successivamente a tale data rischia di non poter mantenere le vecchie regole di pensionamento.

Kamsin L'ultimo lavoratore, appartenente al profilo di tutela destinato ai lavoratori nei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 24, comma 14, lettera c) del Dl 201/2011 come integrato dal Dl 95/2012, che potrà beneficiare del mantenimento delle previgenti regole pensionistiche è colui che entrerà nei Fondi entro il 1° Gennaio 2015 e che, dunque, cesserà il rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 Dicembre 2014. E' quanto ha comunicato oggi l'istituto di previdenza con il messaggio inps 9611/2014.

Si è, pertanto, esaurito il contingente di 19.310 posizioni salvaguardabili destinate ai lavoratori le cui imprese avevano stipulato, entro il 4 dicembre 2011, accordi sindacali che prevedevano il ricorso ai fondi di solidarietà di settore. Il plafond in questione era stato dapprima individuato in 17.710 unità con il Dm 1° Giugno 2012 e poi allargato di altre 1600 unità con il Dl 95/2012 (cd. seconda salvaguardia). Quest'ultimo intervento era riservato, in particolare, a quei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011 non erano ancora cessati dal rapporto di lavoro ma che lo sarebbero stati, sempre in forza di accordi siglati entro il 4.12.2011 a decorrere dal 1° gennaio 2012 con la precisazione di rimanere a carico dei fondi, comunque, sino al 62° anno di età.

Con il messaggio odierno l'Inps, dunque, comunica che la disponibilità del plafond è sufficiente a garantire il mantenimento della disciplina ante fornero solo ai lavoratori del suddetto profilo che, ancora in servizio, cesseranno il rapporto entro quest'anno.  L'istituto tuttavia ricorda che in considerazione della natura dinamica del monitoraggio, la Direzione centrale pensioni continuerà ad effettuare il monitoraggio con cadenza mensile al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nei plafond assegnati, aggiornando i dati relativi.

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