Destinatari del Fondo
Il Fondo in ossequio a crismi previsti dalla legge Fornero (legge 92/2012 e del Dlgs 148/2015) assicura agli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria (es. crisi aziendali, contingenze di mercato o atmosferiche, riorganizzazione aziendale, contratto di solidarietà).
La tutela è assicurata tramite la corresponsione dell'assegno ordinario a favore di tutti i lavoratori dipendenti di aziende del settore (a prescindere dall'anzianità di servizio in azienda), compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, esclusi i dirigenti, e al versamento della contribuzione correlata alla prestazione, utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Sostanzialmente l'assegno ordinario è l'equivalente della cassa integrazione per i lavoratori appartenenti a settori non coperti per legge dalla cig.
La misura e la durata
La misura dell'assegno ordinario è determinata in base alle medesime regole in materia di Cig e, pertanto, è pari a 982,4€ al mese se la retribuzione del lavoratore risulti inferiore o uguale a 2.125,36 o a 1.180,76€ se superiore al predetto importo. La durata dell'intervento di integrazione salariale è fissata da due limiti, uno proprio del Fondo, l'altro generale vigente per tutte le integrazioni salariali dopo la riforma del Jobs Act. In particolare : a) l'assegno non può essere erogato a più di 40 unità lavorative all’anno, per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno e per un massimo di 3.200 giorni di cassa integrazione complessivi annui; b) non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per le causali della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (in genere 12 o 24 mesi nell'arco del quinquennio mobile salvo la causale contratto di solidarietà).
La domanda
Per accedere alla prestazione le aziende interessate devono presentare apposita domanda all'Inps non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa. I predetti termini hanno natura ordinatoria; pertanto, il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione. Nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’istanza è irricevibile, mentre nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, si determina uno slittamento della decorrenza della prestazione. L'accesso all’assegno ordinario è subordinato ad una comunicazione preventiva alle parti sociali relativa alla situazione di crisi, al fine di valutare congiuntamente le reali necessità di personale o di ore di lavoro e, conseguentemente, il fabbisogno di prestazioni integrative del reddito. L'erogazione dell'assegno ordinario non è comunque subordinata alla positiva conclusione della consultazione sindacale. All’istanza di accesso l'azienda dovrà però allegare copia della comunicazione inviata nonché, ove presente, del verbale sindacale.
Le aziende che faranno ricorso all’assegno ordinario dovranno versare un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.
Documenti: Circolare Inps 74/2018