Eleonora Accorsi

Eleonora Accorsi

Sono una giornalista freelance. Collaboro con diverse testate e blog nella redazione di notizie ed approfondimenti su materie fiscali e di diritto del lavoro. Dal 2014 collaboro con la redazione di PensioniOggi.it

Negli ultimi anni la previdenza è stata oggetto di numerosi interventi finalizzati al contenimento della spesa pubblica cercando di salvaguardare i diritti acquisiti e quelli dei lavoratori prossimi alla pensione. L'ultimo intervento è arrivato con la Legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) per la quale l'Inps ha emanato di recente la circolare 120/2013. La modifica riguarda solo i dipendenti iscritti all'ex Inpdap (Cpdel, Cpi, Cpug, Cps) cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione. In favore di costoro viene concessa la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi accreditati presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti. I lavoratori che hanno chiesto ma non ancora ottenuto la ricongiunzione ai sensi degli articoli 1 o 2 legge 29/1979 con domanda presentata tra il 1.7.2010 e il 1.1.2013 potranno recedere dall'operazione. In tal caso la circolare precisa che questi lavoratori si vedranno restituire l'onere pagato purchè venga costituita la posizione assicurativa presso l'Inps. 

Accanto alla ricongiunzione e alla totalizzazione è nato l'istituto del cumulo. Il cumulo dispone che i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, autonomi, coltivatori diretti), e degli iscritti alla gestione separata dell'Inps, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, Ipost), che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una di queste gestioni, possono sommare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, a condizione che non siano in possesso dei requisiti per il diritto a un autonomo trattamento pensionistico. In pratica il cumulo consente l'accesso alla pensione senza dover sostenere l'onere di una ricongiunzione e senza trovarsi con una pensione ridotta a causa della totalizzazione che, com'è noto, comporta, di norma, un calcolo contributivo puro. Il cumulo è esercitabile di vecchiaia, di inabilità o ai superstiti. 

L'importo sarà determinato prendendo a riferimento tutti i periodi assicurativi accreditati indipendentemente dalla eventuale coincidenza con altri periodi accreditati in altre gestioni. I lavoratori che hanno in corso una domanda di ricongiunzione, purché presentata tra il 1° luglio 2010 e il 1° gennaio 2013 e non abbiano già avuto la liquidazione della pensione, potranno optare per il cumulo (entro il 2013) vedendosi restituire l'onere pagato. La circolare prevede la rinuncia anche per le domande in regime di totalizzazione il cui iter amministrativo non risulti ancora concluso.

Come valorizzare gli spezzoni contributivi

Cumulo - Permette di sommare i periodi assicurativi sotto gestioni diverse per ottenere un'unica pensione. Di fatto consente l'accesso alla pensione senza gli oneri della ricongiunzione né la riduzione del trattamento per effetto della totalizzazione

Ricongiunzione - Con la ricongiunzione il trattamento pensionistico viene calcolato con il metodo retributivo (fino al 2011) o misto, in funzione dell'anzianità contributiva posseduta alla fine del 1995. Con la ricongiunzione il trattamento pensionistico sarà piu' elevato ma il lavoratore dovrà sostenere un onere pur di abbandonare in anticipo il mondo del lavoro. 

Totalizzazione - La totalizzazione accorda l'accesso al pensionamento mantenendo i contributi accreditati nelle gestioni previdenziali dove sono stati versati, e consente la valorizzazione della gestione separata che altrimenti non può essere ricongiunta. L'importo della pensione con la totalizzazione è calcolato con le regole del sistema contributivo, prescindendo dalla collocazione temporale dei periodi lavorati.

A settembre si dovrà lavorare per ridurre il cuneo fiscale, chiudere la partita esodati, e rifinanziare la cassa in deroga. Confermato l'aumento della tassazione sulle sigarette elettroniche

Per le imprese che entro il 30 giugno 2015 assumono a tempo indeterminato giovani tra i 18 e i 29 anni arriva un nuovo incentivo. Uno sgravio contributivo per 18 mesi (o 12 mesi, in caso di trasformazione di un rapporto a tempo) con un tetto mensile di 650 euro. Se invece si decide, senza esservi tenuti, di stabilizzare un disoccupato, fruitore dell'Aspi, l'azienda riceverà in dote un contributo pari al 50% dell'indennità mensile residua (che sarebbe stata comunque corrisposta al lavoratore). Non solo. Via libera anche allo sblocco di altri 20-25 miliardi di debiti della Pa.

Con queste misure la Camera ha convertito, con 265 voti favorevoli e 118 contrari, in legge il decreto Giovannini sull'occupazione, che contiene anche il rinvio a ottobre dell'aumento dell'Iva (dal 21% al 22%). Le misure piu' significative del decreto lavoro sono quindi gli incentivi per le assunzioni di giovani tra i 18 e i 29 anni. Per godere del beneficio l'assunzione dovrà comportare un incremento occupazionale netto; e scatterà per giovani privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. Nel corso dell'esame in Senato è stata soppressa la condizione che i soggetti vivessero soli con una o più persone a carico. Gli incentivi saranno attribuiti, su domanda, da parte dell'Inps, in base all'ordine cronologico relativo alla data di assunzione più risalente. Nel caso del raggiungimento del limite di risorse (riferito a ogni singola regione) non saranno prese in considerazione ulteriori domande (della regione interessata).

Durante l'iter di conversione nulla è cambiato sulle contestate coperture indicate dal Governo per sterilizzare fino al 1° ottobre l'aumento di un punto dell'aliquota ordinaria Iva. Resta il prestito forzoso per gli acconti di novembre che saranno maggiorati al 100% per Irpef e Irap di professionisti e ditte individuali, al 101% per l'Ires e l'Irap delle società, nonché al 110% per le ritenute delle banche su depositi e conti correnti. Confermata la stangata (imposta di consumo del 58,5%) sulle sigarette elettroniche, in grado secondo l'Anafe di affossare il settore mettendo a rischio 5mila posti di lavoro.

Sto attivando un impianto fotovoltaico su una zona agricola. Mi confermate la validità dell'articolo 65 o ci sono cambiamenti?  Grazie

Vorrei sapere se il Decreto Liberalizzazioni ha cambiato qualcosa relativamente agli incentivi per le fonti rinnovabili. Sono in particolare apprensione per gli investimenti che ho fatto.

L'articolo 21 del Dl 1/2012 presta un'at­tenzione particolare alla nuova revisione del sistema degli incentivi per le energie rin­novabili. E' infatti prevista che si effettui una pro­fonda analisi degli oneri che derivano dal di­spacciamento (ovvero dalla immissione e di­stribuzione attraverso le reti) dell'elettricità generata con le fonti rinnovabili, che presen­tano significativi problemi di non program­mabilità e quindi di difficile impatto sul bi­lanciamento del sistema elettrico nazionale.

In linea generale dunque, il Decreto Liberalizzazioni, anticipa lo studio sulla revisione degli incentivi che l'Autorità per l'energia aveva già il compi­to di elaborare en­tro il 30 giugno 2013: ora il termine viene anticipato al 28 febbraio 2012, con il mandato di adottare entro i successivi 6o giorni una serie di interventi per garantire una maggio­re flessibilità e sicurezza del sistema elettri­co, riducendo così i costi, in particolare nelle aree dove gli impianti di generazione da fon­ti rinnovabili hanno la maggiore concentra­zione.

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