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Il Contratto a tutele crescenti dovrà necessariamente costare meno rispetto agli altri contratti precari. Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti apre all'estensione degli sgravi contributivi oltre il 2015

Kamsin "Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti dovrà strutturalmente costare meno degli altri contratti e, quindi, naturalmente si proporrà, per gli anni successivi, un tema di intervento e, quindi, di copertura per garantire questo stato della situazione". Lo ha indicato il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti nel corso del question time che si svolto presso la Camera dei Deputati la scorsa settimana. Il Governo apre quindi all'ipotesi di un taglio strutturale e permanente del costo del lavoro, per le assunzioni a tempo indeterminato proprio per favorire il decollo delle tutele crescenti.

Si punta quindi ad estendere l'incentivo fiscale alle assunzioni stabili effettuate nell'arco del 2016, con un restyling che dovrà inevitabilmente tener conto delle risorse disponibili, essere sostenibile sul versante dei conti pubblici, e dovrà evitare di incorrere nei rilievi della Ue per gli aiuti di Stato. La tipologia di intervento sarà con tutta probabilità diversa rispetto alla maxi-decontribuzione garantita quest'anno (fino a 8mila euro annui di sgravi contributivi per tre anni per chi assume un lavoratore a tempo indeterminato entro il 2015).

L'ipotesi annunciata dal Ministro è subito piaciuta ai presidenti delle commissioni Lavoro di Camera e Senato, rispettivamente Cesare Damiano (Pd) e Maurizio Sacconi (Ap): «Se il governo farà questa scelta troverà il mio pieno sostegno - sostiene Damiano- , è importante confermare anche per il 2016 la decontribuzione e, possibilmente, renderla strutturale. Va evitato l'effetto controproducente che si avrebbe se il beneficio venisse limitato al solo 2015, con la fiammata di contratti a tempo indeterminato e il successivo ritorno al lavoro precario». Dal Senato, Maurizio Sacconi è «favorevole a tutte le misure che riducano la pressione fiscale sul lavoro".

Poletti ha poi indicato che non ci sono problemi di coperture per il 2015. "Rispetto alle previsioni fatte oggi e all'auspicabile e auspicato aumento del numero dei contratti che saranno convertiti, da contratti precari in contratti a tempo indeterminato, e di nuove sottoscrizioni di contratti, noi siamo in condizione di affermare che le coperture finanziarie necessarie sono tuttora presenti nel nostro bilancio" ha detto il Ministro. Le coperture previste nella legge di stabilità sono pari a 1,886 miliardi di euro per il 2015, 4,885 per il 2016, 5,030 per il 2017, 2,902 per il 2018 e 387 milioni per il 2019.

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Secondo l'Inps nella DSU bisogna dichiarare anche le borse di studio, rendite Inail, pensioni estere e i contributi di affitto erogati dai comuni.

Kamsin Isee 2015 ad ampio raggio. La precisa il messaggio Inps 2353/2015 nel quale l'istituto ha riportato, in concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alcune risposte ai principali quesiti relativi all'interpretazione delle norme e sulle modalità di compilazione dei nuovi moduli che erano stati sollevati dai Centri di Assistenza Fiscale.

Il nuovo Isee è in vigore dal 1° gennaio, per effetto del dpcm n. 159/2013 che ha introdotto le nuove modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) per la concessione di agevolazioni fiscali e tariffarie nonché di benefici assistenziali. Le istruzioni sono contenute nella circolare n. 171/2014. In fase di prima applicazione delle nuove norme, spiega l'Inps nel messaggio n. 2353/2015, numerosi sono stati i quesiti sull'interpretazione delle norme e sulle modalità di compilazione dei nuovi moduli. Quesiti ai quali l'istituto ha risposto di concerto con il ministero del lavoro (Faq).

Mutuo intestato ad altri. In presenza di patrimonio immobiliare all'istituto è stato chiesto se la detrazione del mutuo residuo può essere fatta anche qualora l'intestatario (del mutuo) sia una persona diversa dal proprietario dell'immobile. L'Inps precisa che il debito residuo di capitale preso a mutuo, risultante al 31 dicembre, deve essere portato in detrazione in base alla percentuale di possesso dell'immobile e non con riferimento agli intestatari del mutuo. Quindi, per esempio, se due soggetti acquistano un immobile in comproprietà (50% ciascuno), ma soltanto uno dei due contrae il mutuo per l'acquisto, il relativo capitale residuo al 31 dicembre verrà portato in detrazione da entrambi i proprietari dell'immobile nel limite della loro quota di possesso (50% ciascuno).

Borse di studio, rendite Inail e pensioni. L'Inps indica che anche la pensione di guerra e la rendita Inail devono essere inserite (quadro FC4) perché non sono erogate dall'Inps e, dunque, l'istituto non ne è a conoscenza. Stesso discorso per le borse di studio, come per esempio quelle erogate dall'Ersu (Ente regionale per il diritto allo studio universitario), peraltro prive di certificazione; oppure per esempio quelle erogate dalla regione Sardegna, quando viene rilasciato un Cud a zero ed è presente nelle annotazioni il codice BQ «Redditi totalmente esentati da imposizione». In tutti questi casi, ha precisato l'Inps, gli importi vanno indicati (in FC4) poiché si tratta di redditi esenti da imposte. La stessa conclusione l'Inps fa per la pensione AVS Svizzera: deve essere indicata nella Dsu (quadro FC4). Nel modulo, precisa l'Inps, non è presente la voce «pensioni estere» quindi anche la pensione AVS è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta in attesa di modifiche della modulistica, vanno indicate nel campo «redditi di lavoro dipendente tassi esclusivamente all'estero».

Contributo affitto. Nella Dsu va indicato anche il contributo affitto erogato dal Comune, in quanto non costituisce un rimborso spese e non è assimilabile ad una riduzione alla compartecipazione al costo di servizi.

Patrimoni all'estero. E' stato chiesto di sapere come inserire i rapporti finanziari gestiti da intermediari esteri, dal momento la procedura Inps di controllo scarta le Dsu con codice fiscale intermediario estero in quanto «non conforme». L'Inps indica che, in questi casi, può essere inserito il carattere «E» come primo carattere del campo operatore finanziario, seguito da un massimo di 15 caratteri alfanumerici (in caso di indisponibilità del codice fiscale, per operatori per esempio extra Unione Europea, può essere inserito il valore END, dove ND sta per non disponibile). Quanto alla determinazione del dato reddituale per gli immobili detenuti all'estero da soggetti residenti (per esempio redditi fondiari) da indicare nella Dus (quadro FC4) l'Inps ritiene che se lo Stato Estero assoggetta a tassazione gli immobili in Italia deve essere dichiarato l'ammontare netto tassato all'estero; se lo Stato estero non li assoggetta a tassazione, sono esclusi da imposizione anche in Italia.

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Se il tesoretto di 1,6mld esiste lo si utilizzi per rimpinguare le pensioni minime e gli incapienti. Il partito democratico presenta alla Camera la proposta per la settima salvaguardia.

Kamsin Bene il bonus degli 80 euro per il ceto medio ma ora si utiilizzi il tesoretto indicato nel Def per incrementare le pensioni minime e i redditi degli incapienti; si approvi una settima salvaguardia unita ad una generale revisione dell'età di accesso alla pensione. Sono queste le parole d'ordine dell'ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano, in una intervista raccolta oggi dal quotidano Il Garantista.

"Il bonus sugli 80 euro ha offerto una cifra superiore quella degli aumenti erogati attraverso i contratti di categoria. E ha garantito un forte beneficio a quello che io chiamo il "ceto medio" del lavoro. Vale a dire coloro che guadagnano fino a 1.500 euro netti mensili e che si sono ritrovati maggiormente in difficoltà negli anni della crisi. Ma adesso dobbiamo pensare a chi è rimasto escluso da una manovra, che, ripeto, è stata azzeccatissima" ha detto Damiano.

Siccome non mi sembra una priorità intervenire verso chi ha redditi più alti, inizierei dai cosiddetti "incapienti". Ma non dimenticherei neppure i pensionati che non sono rientrati nell'erogazione del bonus degli 80 euro, e chi ha perso il lavoro dopo i cinquant'anni e rischia, non trovandone un altro, di diventare un "esodato".

Ci sono situazione endemiche di disagi e di marginalità sociale: famiglie sotto sfratto, nelle quali i genitori non hanno un reddito fisso e con i figli disoccupati e fuori dal circuito dello studio. In condizioni diverse, ma certo non agevoli, ci sono i pensionati incipienti con assegni che non superano i 600 euro mensili netti. Eppoi stanno entrando nell'esercito della povertà gli esodati: persone che facevano parte delle classi più garantite ma che, dopo essersi ritrovati senza lavoro, stanno consumando la liquidazione e i risparmi, non hanno sussidi di disoccupazione e, con l'entrata in vigore della Forrnero e l'aumento dell'età di ritiro, aspettano anche cinque o sei anni prima di andare in pensione.

Se vogliamo aggredire questi problemi - continua Damiano - dobbiamo studiare delle misure ad hoc per ciascuno. Per esempio i casi di povertà endemica necessitano di un intervento sociale a carico della fiscalità generale e sul versante dell'assistenza, sempre più difficile visti i tagli ai trasferimenti destinati ai Comuni. Per loro e per i pensionati, potremmo impegnare il tesoretto da 1,6 miliardi di euro. Potremmo distribuirlo ai cosiddetti pensionati da lavoro dipendente e autonomo, con assegni fino a 600 euro mensili. Siccome parliamo di 5,8 milioni di persone, facendo un rapido calcolo si tratterebbe da 275 euro all'anno pro capite, 21 euro al mese. Una cifra che sommata alla 14ma mensilità già esistente per le pensioni basse, la porterebbe dagli attuali 450 ai 725 euro che verrebbero erogati una tantum a luglio di ogni anno.

Sul capitolo esodati si fa strada la settima salvaguardia. Come Partito democratico abbiamo già in discussione una proposta di legge presso la commissione Lavoro della Camera, con la quale includere nelle cosiddette salvaguardie (attualmente ne fanno parte 170 mila lavoratori) un'altra parte di coloro che sono rimasti fuori dai precedenti interventi. L'operazione avrebbe uno costo da 1,2 miliardi di euro, che si aggiungerebbero agli altri 11,6 già stanziati. Accanto a questo intervento c'è il capitolo flessibilità in uscita. Da tempo ho presentato una proposta che introduce, al posto degli attuali 66 armi e due mesi, come età di ritiro i 62 anni per chi ha almeno 35 anni di contributi. Chi ne usufruisce, si vede applicare una penalizzazione massima dell'8 per cento.

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Il tragico gesto è stato compiuto da un uomo di cinquantanni menomato da un incidente a cui era stata negata la prestazione di invalidità.

Kamsin Non sopportava più di dover sopravvivere con la pensione dell'anziana madre e con l'aiuto che gli davano i familiari. Questa con ogni probabilità è stata la causa che ha fatto scattare la decisione di Alessandro Baldan, 53 anni, di togliersi la vita. Il dramma si è consumato l'altro ieri a Mogliano nell'alloggio al secondo piano della palazzina in via don Minzoni 11, a poche centinaia di metri da piazza Pio X.

«Non mi riconoscono la pensione di invalidità».Queste le poche parole che Baldan, un ex operaio, ha lasciato scritto su un biglietto prima di mettere in atto il gesto estremo. L'uomo ha scelto di porre fine alla sua esistenza tagliandosi le vene dei polsi e ingerendo un mix di medicinali: barbiturici, antidolorifici e tranquillanti. È toccato alla madre scoprire verso le 14 il corpo del figlio, ormai senza vita, nella sua stanza dal letto dove si era chiuso vinto dalla depressione che ultimamente gli aveva tolto la voglia di continuare a combattere per avere la pensione di invalidità all'Inps. Quando sono giunti i sanitari e una pattuglia dei carabinieri per Baldan non c'era più nulla da fare. Il corpo è stato ricomposto e trasportato nella cella mortuaria del cimitero monumentale della città.

Il 53enne, nativo di Venezia e residente a Mogliano da una decina d'anni, quattro anni fa aveva avuto un grave incidente stradale rimanendo semiparalizzato agli arti inferiori. Per circa due anni è stato costretto a sorreggerisi in piedi con le stampelle. Si era ripreso dopo una serie di cure riabilitative, tanto da riprendere a guidare la macchina. Ma il brutto incidente gli ha impedito di continuare a lavorare. Adesso è atteso dall'autorità giudiziaria il nulla osta per le esegue, previste nei primi giorni della settimana entrante.

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Fonte: il Gazzettino

I lavoratori autonomi che aderiscono al nuovo regime fiscale agevolato, introdotto dalla legge di stabilità 2015, possono scegliere anche una facilitazione di carattere previdenziale.

Kamsin I lavoratori autonomi iscritti nella gestione artigiani e commercianti che hanno optato per il nuovo regime dei minimi possono versare i contributi pensionistici solo in percentuale sul reddito forfettario e non piu', come accade di regola, sul minimale. Lo prevede un passaggio della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) e della Circolare Inps 29/2015. La novità è significativa soprattutto in un periodo di crisi perchè consentirà ai lavoratori autonomi che scelgono questo regime di non versare piu' la "quota fissa" di circa 3.500 euro annui ai fini previdenziali ma un contributo ridotto, anche al di sotto del cd. minimale.

I Destinatari. L'agevolazione spetta, su domanda,  ai soggetti interessati al nuovo regime fiscale agevolato introdotto dall'articolo 1, comma 54 della legge 190/2014 (cioè il cd. nuovo regime dei minimi 2015) cioè in coloro che si trovino ad essere persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.  Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.

I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’elenco disponibile nel seguente allegato.

Il vantaggio. Il regime agevolato, è opzionale e quindi è accessibile esclusivamente a domanda, e prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad € 3,72.

Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, si applica l'articolo 2 comma 29 della legge 335/1995. Ciò significa che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.

In altri termini chi opta per l'agevolazione pagherà meno contributi ma rischia di dover fare i conti con una pensione ancor più magra e lontana nel futuro. Infatti il pagamento di contributi inferiori rispetto a quelli calcolati sul reddito minimale determinerà inevitabilmente una contrazione dei mesi accreditati con un prolungamento degli anni necessari a raggiungere il diritto per poter accedere alla pensione.

Ad esempio se un artigiano è chiamato attualmente a versare una contribuzione minima di circa 3.530 annui (3.521,62 finalizzati alla pensione e 7,44 per maternità). Se un artigiano "nei minimi" decidesse di optare al regime agevolato pagando, in base al reddito denunciato all'agenzia delle Entrate, una contribuzione pari a 1.768,25 euro si vedrebbe accreditare solo sei mesi a fini pensionistici a fronte di un'attività lavorativa durata un anno. È evidente quindi che la minor contribuzione pagata oggi si ripercuoterà negativamente sulle prestazioni future.

I limiti. I soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni non potranno fruire contestualmente delle riduzione contributiva del 50% prevista dalla normativa vigente. Pertanto l'agevolazione in parola è alternativa con la riduzione percentuale. Inoltre è esclusa, per i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni che prestano attività nell'ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, l'applicazione delle riduzione contributiva di tre punti percentuali. Attualmente tali lavoratori versano il 19,65% in luogo dell'aliquota ordinaria del 22,65 per cento.

Le modalità. L'accesso al regime previdenziale agevolato è del tutto facoltativo e avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l'onere di presentare all'Inps. A questo riguardo l'Inps distingue tra soggetti già esercenti attività d'impresa alla data del 1° gennaio 2015 e soggetti che la intraprendono da data successiva. I primi hanno l'onere di compilare il modello telematico (predisposto all'interno del cassetto per artigiani e commercianti) entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato slitta all'anno successivo, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge, previa presentazione della domanda (sempre entro il 28 febbraio dell'anno di decorrenza).

I soggetti che intraprendono, invece, una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato (sempre attraverso la procedura telematizzata del cassetto previdenziale) con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

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A cura di Paolo Ferri - Patronato Acli

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