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Le misure sono contenute nella bozza di decreto attuativo del Jobs Act, approvato in via preliminare lo scorso 20 Febbraio dal consiglio dei ministri.

Kamsin Congedo parentale piu' ampio. Almeno per il 2015. Quest'anno, infatti, i genitori potranno fruire del congedo parentale sino ai 12 anni di età del figlio (invece di otto). Sempre quest'anno, i genitori avranno diritto all'indennità di congedo parentale, senza vincoli di reddito, fino all'età di sei anni (e non tre). E' quanto stabilisce la bozza di decreto attuativo del Jobs Act, approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri lo scorso 20 Febbraio e all'esame delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato.

Congedo Parentale. L'istituto maggiormente toccato dal provvedimento è il congedo parentale, la cui durata resta però invariata. Il periodo massimo di fruizione viene infatti esteso dall'ottavo anno di vita del bambino al dodicesimo. In pratica, le novità andranno a beneficio dei genitori di figli d'età oltre gli otto e fino ai dodici anni (cioè per i nati tra il 2007 e il 2012). Costoro, infatti, beneficeranno di una sorta di «riapertura» dei termini per fruire del congedo parentale: se non lo hanno sfruttato per i sei mesi entro gli otto anni di vita del figlio, i genitori potranno richiederlo nel 2015 fino al compimento dei dodici anni.

Indennità di Maternità. Non solo. I genitori di figli d'età oltre i tre e fino a sei anni (cioè per i bimbi nati tra il 2009 e il 2012), invece, oltre a poter richiedere il congedo fino ai dodici anni del figlio, avranno anche la possibilità di ricevere l'indennità di maternità, senza alcuna condizione di reddito. Si allunga cioè anche il periodo indennizzato dall'Inps il cui importo resta però fissato nella misura del 30% della retribuzione: non più fino al terzo anno di vita del bambino, ma fino al sesto.

Contestualmente inoltre viene abrogata la disposizione che consentiva di continuare a percepire l'indennità dopo il terzo anno a condizione che il reddito individuale dell'interessato fosse inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Congedo ad Ore. Il provvedimento contiene inoltre una spinta all'utilizzo del congedo parentale a ore, possibilità introdotta dalla legge Fornero, e che doveva però essere regolamentata dalla contrattazione collettiva. Considerato che ciò fino a oggi è avvenuto in pochissimi casi, il legislatore ne consente l'uso anche senza disciplina contrattuale fissando alcune regole di carattere generale. In particolare il decreto prevede che ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Vengono modificati anche i termini di preavviso: da 15 giorni si passa a 5 per il congedo giornaliero e a 2 in caso di congedo ad ore.

Congedo di maternità. Altre modifiche riguardano il congedo di maternità. Da un lato si concede la possibilità per la madre di sospenderlo in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata. Se pertanto il bambino viene ricoverato nel periodo previsto per la cosiddetta astensione obbligatoria (tre o quattro mesi dopo il parto) il periodo può essere sospeso e riprenderà a decorrere dopo le dimissioni del figlio, a condizione che la lavoratrice produca una attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa. Il diritto della sospensione del congedo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. L'altra importante novità è l'estensione del diritto a percepire l'indennità di maternità (direttamente dall'Inps) anche nel caso di risoluzione del rapporto per giusta causa, precedentemente escluso.

Parasubordinate. Il provvedimento estende loro il principio della automaticità dell'indennità di maternità. In questo modo, come per avviene per le dipendenti, le lavoratrici avranno diritto alla prestazione anche in caso di mancato pagamento dei contributi da parte del committente. Inoltre viene esteso anche a loro il diritto all'indennità per cinque mesi in caso di adozioni.

Vittime di Violenza. Novità assoluta è l'introduzione di un congedo retribuito di durata di tre mesi, a favore delle donne vittime di violenza di genere. In particolare, alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e/o private, e alla collaboratrici a progetto, inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, tali certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno il diritto di astenersi dal lavoro (sospensione del contratto, nel caso di co.co.pro.) per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

Diversa però è la tutela retributiva e normativa; infatti, alla lavoratrice dipendente per tutto il periodo di congedo spetta l'intera retribuzione e l'assenza non rileva ai fini dell'anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. La lavoratrice dipendente, infine, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale, verticale od orizzontale, nonché al ripristino del tempo pieno, a sua richiesta.

La durata. Tutte queste novità, è questa è la nota dolente, si applicano per il solo anno corrente (2015) e per le sole giornate di astensione riconosciute nello stesso anno. Resta quindi da chiedersi quanto sia efficace un intervento per un periodo di tempo così limitato. Probabilmente c'è da aspettarsi un rinnovo.

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Zedde

L'Aula del Senato ha approvato il ddl di riforma della pubblica amministrazione con 144 voti a favore, nessun voto contrario e un astenuto. Il testo passa ora alla Camera

Kamsin L'Aula di Palazzo Madama ha dato oggi il primo via libera definitivo al disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione. Con le votazioni finali sugli articoli 16 e 17 del provvedimento (Ac 1577) il testo passa ora alla Camera per la seconda lettura. Nella giornata di ieri sono stati approvati gli articoli 9-15 registrando alcune modifiche rispetto al testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali.

Concorsi Pubblici: nessuna corsia preferenziale per gli idonei. In particolare l'Aula ha dato il via libera all'emendamento di Vincenzo Cuomo (Pd) che prevede una corsia preferenziale per assumere i 3 mila vincitori di concorso tuttora in attesa di essere assunti dalla p.a. Restano fuori invece gli idonei. L'emendamento prevede «l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione di vincitori di procedure selettive pubbliche» qualora vi siano graduatorie approvate e pubblicate alla data di entrata in vigore della legge delega. 

Dirigenza Pubblica. Altra modifica è quella sulla durata degli incarichi dirigenziali che passa da tre a quattro anni, con la possibilità di un solo rinnovo senza concorso per ulteriori due anni, mentre la versione originaria del ddl prevedeva la possibilità di una sola proroga per tre anni. A volere la modifica, un emendamento della senatrice Pd Linda Lanzillotta, riformulato dal relatore. Dalla formula 3+3 si passa quindi a quella 4+2. Significa che l'incarico di un dirigente, che con la riforma sarà inserito in un ruolo unico, potrà durare massimo quattro anni con la possibilità di un rinnovo, senza una nuova selezione, per altri due anni. Il reincarico senza selezione potrà avvenire una sola volta.

Esauriti i sei anni complessivi, il dirigente torna al ruolo unico e per assumere un nuovo incarico dovrà superare una nuova fase selettiva. Se rimarrà inattivo per un determinato periodo, che i decreti attuativi della delega dovranno indicare, potrà essere licenziato. Stop anche all'altro piatto forte della Riforma della Dirigenza ossia gli avanzamenti di carriera automatici. Il riferimento al «superamento degli automatismi nel percorso di carriera» è stato infatti espunto dal ddl. Tra le altre novità c'è da registrare che i diplomatici sono stati esclusi dal ruolo unico dei dirigenti. 

Segretari Comunali. Sui segretari comunali è stata confermata la fase ponte di tre anni prima dell'abolizione, durante la quale chi svolge questa funzione potrà continuare a farlo ma sotto la qualifica generica di «dirigente pubblico». «Ora», ha rimarcato il ministro, «i segretari sono nominati dai sindaci, con la nostra riforma saranno scelti all'interno del ruolo unico». Nei comuni capoluogo di provincia e nei centri sopra i 100 mila abitanti, le funzioni apicali potranno comunque essere attribuite anche a un soggetto estraneo al ruolo unico, purché in possesso di «adeguati requisiti culturali e professionali». Una misura duramente contestata dalle opposizioni in quanto consentirebbe ai sindaci dei grandi comuni di attribuire le funzioni, ora svolte dai segretari, a soggetti compiacenti e vicini al potere politico.

Camere di Commercio. L'Aula ha poi introdotto un tetto per gli stipendi dei vertici amministrativi delle società controllate dalle Camere di commercio; inoltre i manager degli enti camerali transitano dal ruolo unico dei dirigenti statali a quello dei dirigenti regionali. 

Pensioni, Sì alla staffetta generazionale. Passa l'emendamento a firma del sen. Berger (Aut), che prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche di promuovere il ricambio generazionale mediante riduzione volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale prossimo al pensionamento, nell'invarianza della contribuzione previdenziale

Enti di ricerca. Approvato anche l'emendamento di Fabrizio Bocchino (Italia Lavori in corso) che affida un'ulteriore delega al governo da esercitare entro 12 mesi per la semplificazione e lo scorporo dalla PA degli enti pubblici di ricerca e la disciplina dello status giuridico dei ricercatori. Sarà infatti garantita maggiore autonomia, soprattutto di spesa, agli enti pubblici di ricerca, grazie a uno status speciale che tali enti avranno, pur restando nel perimetro della pubblica amministrazione.

Martedì scorso l'Aula aveva approvato l'emendamento alla delega che prevede l'assorbimento della Forestale in un'unico altro corpo, probabilmente la Polizia, con l'obiettivo di evitare la sua dispersione. Permane a questo scopo anche l'unitarietà delle funzioni attribuite. Tra le norme che sono state approvate ieri senza modifiche, la stretta sulle azioni disciplinari dei dipendenti pubblici, il passaggio all'Inps di competenze e risorse per gli accertamenti della malattie. Via libera alla stretta sulle partecipate locali, al taglio delle Prefetture, alla soppressione degli enti inutili.

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Zedde

Saranno ammessi alla fruizione del nuovo ammortizzatore sociale anche i lavoratori apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano un rapporto di lavoro in forma subordinata.

Kamsin Via libera alla nuova Aspi. Da domani i lavoratori dipendenti potranno iniziare a presentare le domande di accesso alla nuova assicurazione sociale contro la disoccupazione introdotta dal decreto legislativo 22/2015. Lo ricorda l'Inps con il messaggio 2971/2015 in attesa che sia pubblicata una Circolare che regoli compiutamente il nuovo ammortizzatore sociale nei prossimi giorni.

L'istituto precisa che per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine, a partire dal 1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro della domanda: via web, attraverso il sito www.INPS.it (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS); tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); tramite Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare).

La Nuova Aspi. L’art. 1 del  decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015 , una indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego  (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La NASpI sostituisce,  con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi dal 1° maggio 2015, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI di cui all’art. 2 della legge n. 92 del 2012 la cui disciplina continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015.

Destinatari. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché  il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
  2. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
  3. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. L'inps precisa, inoltre, che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

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Zedde

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, per il biennio 2012-2013, il blocco della perequazione sui trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo INPS.

Kamsin Tutti gli assegni liquidati prima del 2012 e superiori a tre volte il trattamento minimo inps dovranno essere ricalcolati dall'Inps. Lo ha deciso oggi la Corte Costituzionale nella sentenza numero 70 con la quale i giudici hanno bocciato il blocco della perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 stabilito dalla Legge Fornero.

Ad avviso dei giudici "l'interesse dei pensionati, in particolar modo i titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio", afferma la Corte.

"La censura relativa al comma 25 dell'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico - dice ancora la sentenza - induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività".

"Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36 Costituzione) e l'adeguatezza (art. 38). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà" (art. 2) e "al contempo attuazione del principio di eguaglianza", (art. 3).

Gli effetti sugli assegni. Come si ricorderà nel 2011 il Governo Monti, per fare cassa, aveva sospeso l'indicizzazione al costo della vita delle pensioni di importo mensile superiore a tre volte il trattamento minimo INPS (circa 1.400 euro mensile al lordo delle ritenute fiscali) per tutto il biennio 2012-2013. La misura ha determinato un progressivo impoverimento degli assegni dato che, com'è noto, gli effetti non sono limitati ai soli anni in cui opera il blocco, ma anche per il futuro.

Deve rammentarsi - si legge nella sentenza - che, per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato".

La decisione farà ora sentire il suo peso sulle casse pubbliche dato che, secondo le stime dell'Avvocatura dello Stato, fornite in occasione dell'udienza pubblica, ammonterebbero a circa 1,8 miliardi per il 2012 e circa 3 miliardi per il 2013 i denari risparmiati dallo stato dal blocco degli assegni.

La tabella seguente mostra quanto potere di acquisto hanno lasciato sul campo gli assegni superiori a 3 volte il minimo inps rispetto alla disciplina vigente sino al 2011 (si noti che la causa della perdita non è solo data dalla mancata rivalutazione del biennio 2012-2013 ma anche dalla riduzione dell'indice di perequazione da attribuire per gli assegni superiori a 4 volte il minimo come stabilito dalla legge 147/2013).

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Una sentenza del Tar riconosce piena specificità ai permessi legati all'effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Kamsin I permessi che il contratto nazionale di lavoro ha stabilito per motivi personali o di famiglia, così come i permessi brevi per malattia o le ferie, non devono essere obbligatoriamente utilizzati per giustificare assenze del lavoratore per effettuare visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. E' quanto ha affermato la sentenza del TAR numero 5714 dello scorso 17 aprile 2015 con la quale i giudici amministrativi sostanzialmente accolgono un ricorso presentato dalla Cgil.

La vicenda verteva sulla corretta interpretazione del comma 5 ter dell'articolo 55 septies del D.Lgs 165/2011 con il quale è stata riconosciuta la possibilità di fruire di permessi retribuiti nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Il ministero della Funzione pubblica, con la circolare 2 del 17 febbraio 2014, nel riconoscere tale novella, tuttavia, aveva fatto rientrare tali permessi nei limiti quantitativi previsti dalla legge e regolati dai contratti collettivi di lavoro per le altre tipologie di permesso come i permessi per motivi personali, per le malattie brevi ed, infine, alle ferie comprimendo, nei fatti, i periodi di fruizione di tali periodi per il lavoratore.

La sentenza del Tar riconosce invece piena specificità ai permessi legati all'effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Che dunque possono essere fruiti senza dover comprimere i periodi di permesso riconosciuti da altre norme di legge o dai contratti collettivi di lavoro come quelli per i motivi personali o di famiglia, i permessi brevi ed ancora le ferie.

"Si tratta di permessi aggiuntivi - ricordano dal sindacato - così come sono aggiuntivi altri permessi previsti da specifiche norme di legge come quelli per la donazione del sangue. Nell'accordo quadro da stipulare all'Aran si stabilirà se tali permessi andranno computati nel limite massimo di comporto della malattia o meno ma certamente a nostro avviso non possono essere sottoposti alla decurtazione di legge previste in caso di malattia breve" concludono dalla Cgil.

"Questa sentenza rende nulli anche tutti gli atti compiuti dall’amministrazione, in attuazione della circolare 2,  laddove avessero “trasformato d’ufficio” le richieste di assenze per malattia da parte dei lavoratori in permessi retribuiti per motivi familiari o in permessi brevi per malattia, o in ferie, compromettendo di fatto la possibilità di fruizione di questi permessi per gli scopi previsti nel contratto stesso" concludono dalla Cgil.

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