Notizie

Notizie

I contribuenti potranno pagare online le marche da bollo sulle richieste trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione e sui relativi atti. Con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di ieri, d'intesa con il capo dipartimento della Funzione Pubblica, prende il via il progetto "@e.bollo" grazie al quale sara' possibile versare l'imposta anche con carte di credito, di debito o prepagate. Kamsin  Lo spiega l'Agenzia delle Entrate. In corso la messa a punto - Il servizio sara' operativo nei prossimi mesi, considerati i tempi tecnici necessari allo sviluppo delle procedure, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli intermediari che offriranno i servizi di pagamento, sulla base delle linee guida e delle specifiche tecniche elaborate dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Il pagamento online della marca da bollo sara' in una prima fase possibile esclusivamente sui siti internet delle Pubbliche Amministrazioni che offriranno servizi interattivi di dialogo con gli utenti per la richiesta e il rilascio dei documenti elettronici. Il progetto prevede, in una seconda fase, anche l'attivazione di procedure di pagamento della marca da bollo digitale per le richieste e per i relativi atti scambiati tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni via posta elettronica. A partire dai prossimi mesi l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale pubblicheranno l'elenco delle Pubbliche Amministrazioni che progressivamente attiveranno i servizi e quello degli intermediari che forniranno il servizio di pagamento e di emissione della "marca da bollo digitale".

Inoltre, sara' a breve disponibile sul sito internet delle Entrate una guida operativa dedicata ai contribuenti. La possibilita' di associare il pagamento dell'imposta di bollo agli atti trasmessi in via telematica tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione rappresenta un nuovo impulso alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e alla dematerializzazione dei documenti. L'introduzione di "@e.bollo" costituisce inoltre un incentivo allo sviluppo di procedure online per la gestione delle istanze o per il rilascio di atti e documenti, in un quadro di semplificazione degli adempimenti a favore dei contribuenti.

Zedde

I requisiti standard per la pensione nelle Pa restano fissati in 66 anni e 3 mesi per la vecchiaia e 42 anni e 6 mesi per il trattamento anticipato. Ma viene resa strutturale la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Kamsin Con la conversione del decreto legge 90/2014 (il provvedimento che ha riformato la pubblica amministrazione) molti lettori chiedono se sono stati introdotti requisiti piu' agevolati per accedere alla pensione. Appare dunque utile riassumere brevemente la disciplina attuale per conseguire il trattamento previdenziale sia nel pubblico impiego che nel privato.

Pensione di Vecchiaia - Com'è noto la riforma Fornero, DL 201/2011 ha inasprito in generale i requisiti di accesso fissandoli a 66 anni per gli uomini (dipendenti ed autonomi) e per le lavoratrici del pubblico impiego; la riforma ha anche innalzato gradualmente i requisiti con riferimento alle lavoratrici del settore privato, con l'obiettivo di parificare l'età pensionabile tra uomini e donne entro il 2018 (anno in cui i requisiti anagrafici saranno equiparati). Il trattamento di vecchiaia è conseguibile a condizione che siano stati perfezionati almeno 20 anni di contributi ma per i lavoratori interessati dalla deroga prevista dal Dlgs 503/1992 sono sufficienti anche 15 anni di contributi (come precisato dalla Circolare Inps 16/2013).

I requisiti anagrafici utili per l'accesso alla pensione di vecchiaia restano peraltro oggetto dell'adeguamento alla stima di vita Istat a partire dal 1° gennaio 2013. Il primo aumento è stato di 3 mesi, il secondo aumento sarà pari a 4 mesi (si tratta però ancora di una stima non ufficiale) ed avrà effetto dal 1° gennaio 2016.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero e dall'applicazione della stima di vita la pensione di vecchiaia potrà essere conseguita al perfezionamento delle età anagrafiche previste dalla seguente tabella.

Pensione anticipata - In alternativa al trattamento di vecchiaia i lavoratori possono accedere alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica al perfezionamento di 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne); requisiti anch'essi da aggiornare alla stima di vita nei prossimi anni. In tale ipotesi resta ferma la disincentivazione qualora il lavoratore non abbia compiuto i 62 anni di età secondo le regole già in vigore prima del decreto legge 90/2014.

La risoluzione unilaterale nelle Pa - Nelle Pa non opera quell'istituto, previsto dalla Riforma Fornero, che incentiva la permanenza sul posto di lavoro sino all'età dei 70 anni. Ciò in quanto  l'articolo 2, comma 5 del dl 101/2013 ha stabilito che i limiti ordinamentali per la permanenza in servizio, fissati in linea generale a 65 anni, non sono stati elevati dal Dl 201/2011 e dunque possono essere superati soltanto qualora a tale età il dipendente non abbia già acquisito un diritto a pensione. Pertanto la risoluzione unilaterale deve essere esercitata al compimento dei 65 anni di età, e comunque prima del compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, se il lavoratore - nel frattempo - raggiunge o ha già raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (cioè 42 anni e 6 mesi di contributi, 41 anni e 6 mesi per le donne). La risoluzione in tal caso è obbligatoria.

Ma già a 62 anni, sempre laddove siano stati raggiunti i requisiti per la pensione anticipata, la Pa può, a sua discrezione, con un atto motivato e senza pregiudizio per le attività dell'ente, risolvere il rapporto di lavoro (articolo 1 del Dl 90/2014). Si tratta questa di una risoluzione facoltativa.  In questi casi il dipendente vedrà pertanto risolversi il rapporto di lavoro alcuni anni prima dell'età per la pensione di vecchiaia "standard" senza poter opporsi alla decisione della Pa. Questa facoltà, dapprima operativa sino al 2014, ora è stata resa "strutturale" e prevede che la Pa dia un preavviso di sei mesi al dipendente che intende collocare a riposo. La risoluzione potrà interessare anche i dirigenti.

Sottratti a queste regole i comparti del pubblico impiego non contrattualizzati per i quali, com'è noto, i limiti ordinamentali sono fissati a 70 anni (magistrati, professori universitari, avvocati dello stato) e pertanto la pensione non arriverà prima di tale data. Regole parzialmente diverse interessano anche i dirigenti medici e del ruolo sanitario nonchè i responsabili di strutture ospedaliere complesse (ossia i primari).

Via il trattenimento in servizio - Appare utile anche ricordare che il provvedimento ha abolito questo istituto a partire dal 1° Novembre 2014 (1° Settembre 2014 per il comparto scuola). Pertanto non sarà piu' possibile restare in servizio per un biennio dopo il compimento dell'età pensionabile. I lavoratori che ne stanno usufruendo saranno collocati in pensione d'ufficio a decorrere dal prossimo 1° Novembre.

Riforma Pensioni, Poletti smentisce: no ad un prelievo aggiuntivo

Riforma Pensioni, nodi irrisolti dopo lo Sblocca ItaliaZedde

Le modalità di tassazione dei trattamenti che realizzano forme di prepensionamento mediante erogazioni di prestazioni in forma rateale non sono tutte uguali.

Kamsin L'articolo 4 della legge 92/2012 ha introdotto una specifica disciplina per gli accordi volti ad incentivare l'esodo dei lavoratori più vicini al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Le imprese possono stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale per erogare ai dipendenti una prestazione, per un massimo di 4 anni, pari al trattamento economico di pensione che spetterebbe alla cessazione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti. Le imprese dovranno inoltre accreditare i contributi che sono dovuti fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Per quanto riguarda gli aspetti tributari di tale prestazione economica, l'Inps con la circolare 119 del 2013, ha indicato che l'importo è soggetto alla tassazione ordinaria con applicazione delle ordinarie detrazioni per reddito di lavoro dipendente e per familiari a carico. Il regime fiscale di tali proventi, pertanto, viene ricondotto all'articolo 6 del Dpr 917/1986 (Tuir) secondo il quale "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti". In altri termini, la prestazione economica erogata ai sensi dell'articolo 4 della legge 92/2012 viene, trattata fiscalmente alla stregua del reddito di lavoro dipendente venuto meno per l'adesione all'accordo di esodo incentivato.

E' appena il caso di ricordare invece che questo regime non è invece stato ritenuto applicabile ad analoghi strumenti previsti nei casi di eccedenza di personale del settore bancario, come gli assegni straordinari destinati ai dipendenti delle aziende del credito che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro, previsti dal decreto interministeriale 158/2000. Tali prestazioni economiche, secondo le Entrate (risoluzione 17/E del 2003), sono assoggettati ad imposta con modalità separata, essendo equiparati a degli incentivi all'esodo per i quali ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del Tuir, si applica l'aliquota media di tassazione del Tfr.

Zedde

Le Regioni potranno stabilire regole proprie sino al 31 Dicembre 2014. I criteri per la concessione dell'ammortizzatore sociale si fanno piu' stringenti in vista del definitivo superamento dal 2017.

Kamsin Il decreto Sblocca Italia (articolo 40 del decreto legge 133/2014 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 212 il 12 settembre scorso), dispone un rifinanziamento di 728 milioni degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014: un rifinanziamento che porta la dotazione complessiva di risorse disponibili a circa un miliardo e 720 milioni, 320 in più rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014. Secondo quanto si apprende dal Dicastero di Via Veneto la copertura sarà assicurata liberando risorse da interventi non decollati, facendo ricorso alle risorse ministeriali per la formazione continua e, in misura limitata, alle risorse da destinare ai fondi inter-professionali.

Le risorse saranno utilizzate per finanziare la nuova disciplina introdotta dal decreto interministeriale 83473 che dallo scorso 4 agosto ha mutato i criteri di ordine generale a cui le Regioni devono attenersi per la concessione della cassa integrazione. C'è tuttavia un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2014, durante il quale le Regioni stesse possono darsi regole, in deroga a quelle stabilite dal decreto (nei limiti però di un plafond del 5% delle risorse a disposizione della Regione e di 70 milioni sul territorio nazionale). Dal 2015 le Regioni dovranno attenersi alla regole del decreto. Regole che sono piu' stringenti in vista del definitivo superamento - dal 2017 - della cassa integrazione in deroga.

Le nuove regole -  La normativa dispone prima di tutto che possono richiedere il trattamento di Cigd solo le imprese di cui all'articolo 2082 del Codice civile, con l'esclusione quindi dei datori di lavoro non imprenditori, in particolare i professionisti.

I lavoratori beneficiari sono quelli in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo di cig in deroga. L'ammortizzatore è concesso, inoltre, solo nei casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa (in nessun caso per l'ipotesi di cessazione dell'attività d'impresa o di parte di essa) per le seguenti motivazioni: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione.

Per i trattamenti concessi nel 2014 la durata del trattamento non potrà superare gli 11 mesi in un anno; la durata si restringe a 5 mesi in un anno se il trattamento viene concesso dal 2015. L'importo del trattamento è stabilito nella misura dell'80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra te zero e il limite dell'orario contrattuale (non oltre le 40 ore settimanali). Il periodo è accreditato figurativamente a fini pensionistici.

Infine, per la richiesta, il decreto stabilisce che l'impresa presenti in via telematica una domanda all'Inps e alla regione, corredata dell'accordo quadro stipulato in sede regionale, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Zedde

Lavoratori dei servizi pubblici in piazza l'8 novembre. Cgil, Cisl e Uil promuovono una "grande manifestazione nazionale" unitaria che chiamera' alla protesta gli addetti di scuola, sanita', sicurezza e soccorso pubblico e privato, universita' ricerca, funzioni pubbliche, privato sociale e servizi locali "in difesa dei servizi pubblici e dei settori della conoscenza, l'unico argine a una crisi che impoverisce le persone e aumenta le diseguaglianze".  Kamsin"Il prossimo 8 novembre saremo in piazza a Roma, tutti insieme, per sfidare il Governo degli illusionismi e delle divisioni - si legge nel comunicato sindacale - per chiedere una vera riforma delle Pa, dei comparti della conoscenza, dei servizi pubblici. E per rivendicare il diritto al contratto nazionale di lavoro tanto per i lavoratori pubblici quanto per quelli privati".

"Cinque anni di tagli lineari forsennati, di blocco delle retribuzioni, oltre dieci di blocco del turn-over, un esercito di precari senza certezze e tutele, riforme fatte in fretta e male: il sistema e' al collasso, mentre la spesa continua a crescere nonostante i tagli al welfare e il caro prezzo pagato dai dipendenti pubblici, oltre 8 miliardi di euro in 5 anni. Qui non e' in gioco solo il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori, ma quello dell'intero Paese" rimarcano i sindacati. "Come pensa il Governo Renzi di garantire salute, sicurezza e soccorso, istruzione, prevenzione, assistenza, previdenza, ricerca e sviluppo senza fare innovazione, senza investire nelle competenze, nella formazione, nel lavoro di qualita', senza aver messo in campo un progetto?".

"Per questo saremo in piazza l'8 novembre" concludono i sindacati. "Ma prima ancora saremo in tutti i posti di lavoro, in tutte le citta' e in tutti i territori per spiegare a lavoratori e cittadini una per una le bugie del Governo. Una mobilitazione in difesa del diritto dei cittadini italiani a servizi efficienti e a una migliore qualita' del sistema di istruzione e ricerca, che per essere tali hanno bisogno di un adeguato finanziamento, adeguata formazione e adeguato salario per i lavoratori che li offrono".

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati