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Tra le novità più rilevanti, l'opportunità di saldare le somme dovute per riscattare gli anni di studio, di pratica forense e di attività civili e militari in un arco più lungo, esteso fino a dieci anni.

Kamsin Arriva l'ultimo tassello per i nuovi criteri, per il "riscatto della laurea previsti da Cassa forense". E' stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato di accoglimento della delibera, risalente a dicembre 2014, da parte dei ministeri del lavoro, della giustizia e dell'economia. Nello specifico il riscatto degli anni della laurea in giurisprudenza, del servizio militare e di quello civile, nonché del periodo del praticantato potrà essere rateizzato fino a 10 anni con una riduzione dell'interesse da corrispondere dal 4% al 2,75% annuo.

Diritto che potranno esercitare gli avvocati iscritti alla Cassa in regola con le comunicazioni reddituali e col versamento dei contributi, ma pure chi è stato cancellato dalla Cassa, ma conservi il diritto alla pensione di vecchiaia, i titolari di pensione di inabilita', nonché i superstiti che possano così conseguire il diritto alla pensione indiretta.

Gli anni in tal modo «recuperati» comporteranno un aumento di anzianità di iscrizione e contribuzione pari al numero di quelli riscattati. È «un investimento per il futuro della nostra categoria, che godrà di una dilazione importante nell'attuale stagione di crisi economica, sostiene Nunzio Luciano, presidente della Cassa Nazionale Forense. Le nuove norme saranno applicabili (a richiesta dell'interessato) alle domande di riscatto già presentate, per le quali non sia, però, scaduto il termine per la corresponsione della prima rata; il tasso del 2,75% annuo non subirà variazioni, perché «sarà mantenuto per l'intero periodo della rateazione».

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L’importo della pensione non può eccedere quanto sarebbe stato erogato applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato.

Kamsin Ricalcolo piu' soft per gli assegni di coloro che hanno almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. La Circolare Inps 74/2015 chiarisce, infatti, che dovrà essere messo in pagamento l'importo minore tra la cifra determinata con il sistema di calcolo vigente (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo pro rata dal 1° gennaio 2012) e quella determinata applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato.

Ma l'assegno determinato con questa seconda modalità di calcolo sarà tuttavia meno penalizzante rispetto a quanto si riteneva all'indomani dell'approvazione della misura. Infatti da un lato l'Inps precisa che potranno essere valorizzate con l'aliquota di rendimento prevista con il sistema retributivo (2% e poi mano mano decrescente al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile) anche le anzianità contributive eccedenti i 40 anni di contributi (superando il concetto di massima anzianità contributiva); dall'altro l'istituto indica che possono essere valorizzati tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.

Insomma per confrontare l'importo dell'assegno in essere si utilizzerà un calcolo retributivo diverso da quello in vigore fino al 31 dicembre 2011 e piu' favorevole potendosi derogare al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile. Rimarranno invece inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento per la generalità dei lavoratori che com'è noto decrescono al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile.

L'Inps, come indicato, metterà in pagamento l’importo minore determinato dal raffronto fra i due sistemi di calcolo.

Gli effetti - I lavoratori maggiormente colpiti dall'innovazione, cioè quelli per i quali l'importo del trattamento determinato attraverso il secondo sistema di calcolo è inferiore a quello attualmente vigente, sono coloro che cessano con un'anzianità anagrafica superiore all'età prevista per la pensione di vecchiaia (cioè oltre i 66 anni e 3 mesi) e con retribuzioni medie superiori a circa 46mila euro annui, cioè superiori al tetto pensionabile vigente nel sistema retributivo. 

Costoro, infatti, non avendo nessun massimale sulle retribuzioni, riescono a valorizzare, con il sistema contributivo, l'intera cifra sulla terza quota di pensione (quota C) ottenendo, quindi una prestazione superiore a quella determinata con il secondo sistema di calcolo grazie anche all'attivazione di coefficienti di trasformazione piu' succulenti perchè calcolati sino al 70° anno di età.

Il perimetro di applicazione del taglio risulta quindi interessare potenzialmente soprattutto i professori universitari, i dirigenti, i medici, i magistrati e alti funzionari delle forze militari o dello stato (i cd. grand commis) che com'è noto possono restare in servizio sino a 70-75 anni sfruttando retribuzioni medie lorde ben superiori ai 100mila euro; mentre non dovrebbero sussistere effetti negativi per i lavoratori con retribuzioni medio-basse che magari si trattengono oltre il 40° anno di versamenti sul posto di lavoro. Cio' in virtu' proprio del superamento del concetto di massima anzianità contributiva che, altrimenti, avrebbe costituito un ulteriore limite alla crescita degli assegni nel sistema retributivo determinando la spiacevole conseguenza di travolgere anche gli assegni di importi bassi.

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L’idea di introdurre un criterio di flessibilita’ nel sistema pensionistico si fa sempre piu’ strada: oltre a Poletti e Boeri abbiamo le dichiarazioni di Gutgeld, consigliere economico di Renzi, e dell’ex ministro Fornero, che hanno sostenuto che si puo’ ‘rendere l’eta’ pensionabile piu’ flessibile, a condizione che chi si ritira prima prenda di meno’”. Kamsin Lo dichiara in una nota Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. “Sul merito – prosegue – possiamo avere delle differenze, ma non c’e’ dubbio che l’idea della flessibilita’ e’ quella giusta. In Commissione lavoro della Camera è ripresa la discussione sulle correzioni al sistema pensionistico e decideremo di avere in audizione, accanto alle parti sociali, anche il ministro del Lavoro ed il Presidente dell’INPS”.

“Sul tavolo – prosegue Damiano – c’e’ la proposta del PD: poter scegliere di andare in pensione a partire dai 62 anni con 35 anni di contributi e con una penalizzazione massima dell’8%. Il Governo si confronti e non si fermi di fronte a due prevedibili ostacoli: il primo, e’ quello delle risorse che, a nostro avviso,  possono essere stornate dalla montagna di risparmi miliardari che registriamo dal 2012, ben oltre le previsioni della stessa Ragioneria. Il secondo, e’ l’ostilita’ della Unione Europea che pretende sempre di dettare legge quando si tratta di pensioni (da tagliare) e di licenziamenti (da rendere piu’ facili), alla quale va detto con chiarezza che le correzioni che noi proponiamo non mettono in discussione l’impianto della “riforma”. Si tratta, invece, di un intervento di giustizia sociale che puo’ aprire, con l’incremento del turnover, l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro” conclude il deputato PD.

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Pensionati e lavoratori dipendenti potranno accedere al nuovo modello a partire dal 15 aprile e, per restituirlo, avranno tempo dal 1° maggio al 7 luglio.

Kamsin E' partita oggi la corsa alla dichiarazione dei redditi precompilata, una delle piu' grandi novità in materia fiscale degli ultimi anni. Diversi milioni di contribuenti in tutta Italia, soprattutto pensionati e lavoratori dipendenti, si troveranno davanti, dal 15 Aprile e sino al 7 Luglio, il modello precompilato spedito dalle Entrate. Vediamo dunque di riassumere brevemente cosa bisogna sapere per avvicinarsi alla scadenza.

I destinatari. Potranno da oggi accedere al modello precompilato non tutti i contribuenti ma solo coloro per i quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso all'Agenzia, nei termini, la Certificazione Unica. Inoltre, per poter ricevere la dichiarazione precompilata, bisogna aver presentato, per l'anno d'imposta 2013, il modello 730, il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini. La dichiarazione viene predisposta anche per coloro che per l’anno 2013 hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT, RW del modello Unico.

Gli esclusi. Nessuna dichiarazione precompilata invece se per il periodo d’imposta precedente il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa o correttiva per la quale è ancora in corso l’attività di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Parimenti sono esclusi i contribuenti non in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730 o che non possono presentarlo personalmente (si pensi ad esempio ai contribuenti con partita Iva tranne però i produttori agricoli in regime di esonero; alle persone decedute, legalmente incapaci, o non maggiorenni). Sono esclusi anche coloro che possiedono altri redditi che non si possono dichiarare con il modello 730 (per esempio, redditi d’impresa): in tal caso bisogna utilizzare il modello Unico.

Le modalità. Il 730 non arriverà a casa, come si era pensato all'inizio, ma viaggerà su canali esclusivamente digitali. Bisognerà andare sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Per accedere al modello servirà un codice pin per i servizi telematici. Lo si potrà chiedere on line, per telefono o presso gli uffici dell'amministrazione fiscale. In alternativa, ci si potrà servire del pin Inps o della Carta nazionale dei servizi, la smart card per comunicare in digitale con la Pa. La procedura non andrà necessariamente gestita in prima persona: si potrà anche delegare un Caf o un professionista, come il proprio commercialista.

La presentazione diretta. Una volta scaricato il modello il contribuente dovrà decidere se accettare la dichiarazione così come arriverà dall'Agenzia delle Entrate e oppure chiedere modifiche e integrazioni con il rischio di attivare controlli successivi. Dopo aver verificato la correttezza e la completezza dei dati presenti nel 730 precompilato, si può decidere di accettarlo e inviarlo (tra il 1° maggio ed il 7 luglio) senza alcuna modifica ovvero di modificarlo o integrarlo, ad esempio, per aggiungere un reddito non presente o le spese mediche pagate nel 2014, non presenti nel 730/2015. Nel primo caso si chiuderà definitivamente la partita con il fisco.

In caso di variazioni, il sito delle Entrate elaborerà un nuovo 730, con una nuova liquidazione, e il contribuente lo invierà, sempre dallo stesso sito internet. Ma in tal caso il contribuente non eviterà l'attivazione dei controlli: l’Agenzia eseguirà infatti il controllo formale su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni (banche, assicurazioni ed enti previdenziali).

Una dichiarazione integrativa in caso di errori. Come per il modello 730 ordinario, anche il modello precompilato può essere corretto presentando una dichiarazione integrativa. Se il contribuente riscontra errori o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi in dichiarazione, può presentare un modello 730 integrativo “a favore” (maggior credito o minor debito) rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato, anche se ha presentato direttamente il modello 730 precompilato o tramite sostituto d’imposta.

Il modello 730 integrativo non può essere presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate dal contribuente, salvo il caso in cui sia necessario modificare i dati del sostituto, o indicarne l’assenza, se l’Agenzia non è riuscita a comunicare il risultato contabile al sostituto d’imposta. In alternativa il contribuente può presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

Presentazione tramite Caf o professionista abilitato. In alternativa il contribuente potrà rivolgersi ad un consulente per l'invio del 730 precompilato, con o senza modifiche, pagando un onere aggiuntivo per il servizio. In tal caso eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente al Caf o al professionista e non al contribuente. Questi ultimi, infatti, sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma di imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo, salvo i casi di condotta dolosa di quest’ultimo.

La dichiarazione precompilata è tuttavia facoltativa. I contribuenti possono comunque continuare ad utilizzare il modello 730 ordinario oppure il modello Unico.

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Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha aperto alla possibilità di estendere le attuali salvaguardie in favore degli esodati ma solo in esito al monitoraggio avviato dal Senato e dall'Inps.

Kamsin I fondi destinati alle salvaguardie rimarranno a disposizione per ulteriori interventi in favore dei cd. lavoratori esodati. Lo ha dichiarato oggi pomeriggio il ministro del Lavoro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel corso del question time alla Camera dei Deputati.

"Rispetteremo gli impegni assunti" ha detto il Ministro "ma prima dobbiamo attendere l'esito del monitoraggio avviato dall'Inps e dalla Commissione Lavoro di Palazzo Madama volto a censire il numero esatto dei lavoratori che hanno perso il lavoro entro il 2011; "alla conclusione del monitoraggio, confermiamo la nostra intenzione di mantenere utilizzate le risorse che sono all'interno del Fondo Esodati per affrontare quella parte di problemi che siano ancora eventualmente irrisolti" ha detto il ministro. Si potranno quindi utilizzare "le risorse date – prima di aprire un tema riguardante quali altre eventuali risorse possano essere necessarie per un intervento – come è stato fatto l'anno precedente" in occasione della sesta salvaguardia.

Il Titolare di Via Veneto ha ribadito comunque che il Governo sta studiando un apposito strumento per accompagnare alla pensione tutti coloro che hanno perso il lavoro anche successivamente al 2011 e che, pertanto, non possono essere destinatari della normativa sulla salvaguardia pensionistica neanche in caso di una sua estensione. "L'altro punto su cui stiamo lavorando è una verifica della possibilità di intervenire nei confronti di quei cittadini che, vicini al pensionamento, perdono il lavoro e non raggiungono la maturazione dei requisiti, nonostante gli ammortizzatori sociali. Quindi, con questi due interventi, pensiamo di essere in grado di affrontare il tema che qui ci è stato proposto" ha detto Poletti.

Gnecchi: estendere di un anno le tutele. Secondo l'Onorevole Gnecchi (Pd) "risulta particolarmente urgente spostare di un anno, dal 6 gennaio 2016 al 6 gennaio 2017, i termini di decorrenza per fruire delle tutele previste dalla legge 147/2014" e come sia necessario ricomprendere anche i lavoratori edili e coloro che non hanno potuto siglare un accordo con il datore di lavoro per via del fallimento della stessa azienda. "Si tratta di situazioni che generano una profonda iniquità di trattamento" ha ricordato la Gnecchi.

Sempre sul tema degli esodati Poletti ha ricordato che, a seguito di una istruttoria avviata dal Ministero del Lavoro, i lavoratori agricoli a tempo determinato potranno comunque partecipare alla sesta salvaguardia: "la direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative ha ritenuto plausibile estendere a questi lavoratori questo beneficio. Quindi, si sta lavorando con le direzioni interregionali per mettere in atto ogni azione volta a riconsiderare le domande presentate dagli interessati nei termini previsti e a predisporre tutti i necessari adempimenti".

Poletti apre sulla rivisitazione del regime sperimentale delle lavoratrici. Qualche spiraglio anche sull'opzione donna, un'altra questione sollevata dagli onorevoli interroganti durante il question time: "l'INPS sta raccogliendo le domande (di coloro che maturano i requisiti nel corso del 2015, ndr) e sta monitorando la situazione che di fatto si sta producendo, nella volontà di affrontare questo tema e verificare se, a fronte delle domande che vengono presentate, si possano produrre le condizioni per risolvere questo nodo, che, come è noto, è pendente da un po’ di tempo" ha detto Poletti.

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