Verifica con PensioniOggi.it l'entità e gli effetti delle supervalutazioni legate a specifici eventi (es. invalidità superiore al 74%) sulla pensione.

Come noto il nostro ordinamento previdenziale riconosce alcune agevolazioni sul piano contributivo in dipendenza del tipo di attività lavorativa svolta o della condizione fisica del soggetto prestatore. In tali circostanze al lavoratore viene attribuito un ulteriore periodo figurativo di contribuzione che si somma a quello effettivo già versato. Si determina così una anzianità contributiva convenzionale che si somma a quella effettiva e che consente al lavoratore di guadagnare prima il requisito contributivo necessario per il conseguimento della prestazione previdenziale e di incrementare, a seconda dei casi, la misura del reddito pensionistico.

Una delle principali maggiorazioni previste dalla normativa vigente è contenuta nell'articolo 80 comma 3 della legge 388/2000 che riconosce a decorrere dal 1° febbraio 2002 ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Dpr 915/1978, a loro richiesta, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione utile entro un tetto massimo di 5 anni di contribuzione. Supervalutazioni specifiche sono riconosciute per i periodi di esposizione all'amianto e per i lavoratori non vedenti nonchè per lo svolgimento di particolari attività professionali per i lavoratori assicurati presso forme esclusive o sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria (si tratta prevalentemente degli appartenenti al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico). 

Dal 1° gennaio 1998 il complesso dei periodi contributivi dovuti a maggiorazione di qualsiasi tipo per “particolari attività professionali” non può superare il limite di 5 anni, fermo rimanendo il diritto ai periodi di maggiorazione già maturati a tale data che, se di durata oltre i 5 anni, rimangono cristallizzati e non possono crescere ulteriormente (art. 59, comma 1, lettera a, della legge 449/97). Non è soggetta a questa limitazione la specifica maggiorazione dei periodi di lavoro svolti da non vedenti (art. 9 L 113/1985 e successive modificazioni e integrazioni), e per l'amianto in quanto riferita alle condizioni del soggetto che effettua l’attività e non alle particolarità dell’attività professionale stessa. Invece, la maggiorazione prevista in favore di sordomuti ed invalidi per altra causa è soggetta al limite massimo di 5 anni per espressa disposizione della legge istitutiva (art. 80, comma 3, L 388/2000). Dal 1° gennaio 2012 le maggiorazioni riconoscibili nelle quote calcolate con il sistema contributivo sono utili solo ai fini del diritto e non anche della misura della pensione.  

Lo strumento sottostante elaborato da PensioniOggi.it consente di verificare rapidamente l'anzianità contributiva in possesso di un assicurato sulla base del periodo di lavoro svolto e gli effetti della supervalutazione. E' sufficiente inserire il periodo lavorativo in oggetto ed indicare il tipo di maggiorazione prevista (da 1/6 a 1/2 a seconda degli eventi) per determinare la misura del beneficio. E' possibile infine anche stimare la data di raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipataPer una più dettagliata analisi degli eventi che danno luogo alle maggiorazioni si rimanda a questo specifico approfondimento.
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