Esodati, Gnecchi (Pd): pronti ai "vasi comunicanti" per gli esclusi
Domenica, 19 Ottobre 2014La Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati chiede la rapida attivazione della speciale procedura dei "vasi comunicanti" per includere nella quarta salvaguardia i lavoratori che hanno maturato il diritto previdenziale dopo il 31 Ottobre 2012.
Kamsin Sarà necessario che il governo attivi la speciale procedura dei cd. vasi comunicanti di cui all'articolo 1, comma 193 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) per tutelare i lavoratori che hanno fruito nel corso del 2011 dei permessi e dei congedi per assistere familiari con disabilità gravi e che sono rimasti esclusi dal contingente delle 2500 posizioni in materia di quarta salvaguardia. E' quanto ha ricordato l'Onorevole Maria Luisa Gnecchi (Pd) nel corso di un'interrogazione avvenuta lo scorso 15 Ottobre in Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.
L'Onorevole ha ricordato al Sottosegretario al Lavoro Luigi Bobba le difficoltà che si sono poste nell'attuazione della cosiddetta «quarta salvaguardia», relativa ai lavoratori che assistono familiari disabili. Per tale platea l'INPS aveva stimato l'esistenza di 2.500 beneficiari, ma in un recente messaggio il medesimo Istituto ha comunicato che detta platea si è esaurita consentendo di salvaguardare solo i lavoratori che maturino i requisiti entro il 31 ottobre 2012. Sono pertanto rimasti fuori dalla tutela i lavoratori che hanno maturato il diritto previdenziale dal 1° Novembre 2012 al 31 dicembre 2013.
"Si rende pertanto necessario attivare il richiamato meccanismo dei «vasi comunicanti», introdotto nella legge di stabilità per il 2014 grazie alla costanza del collega Dell'Aringa, allora Sottosegretario, per porre rimedio a tale situazione, che sicuramente sarà seguita con attenzione dal Sottosegretario Bobba" ha indicato la Gnecchi.
La procedura prevista dall'articolo 1, comma 193 della legge di stabilità 2014 prevede infatti il trasferimento delle risorse nell'ambito delle platee previste dalla legislazione vigente, in relazione all'effettivo utilizzo delle somme stanziate previa adozione di un decreto interministeriale Lavoro-Economia. "Come testimoniato dalla copertura finanziaria della cosiddetta «sesta salvaguardia», - ricorda la Gnecchi - , esistono sovrastime, anche consistenti, nella determinazione di alcune platee, mentre sussistono ancora diverse categorie di soggetti esclusi dalle salvaguardie per questioni prevalentemente nominalistiche".
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Esodati, attesa per la pubblicazione in GU della sesta salvaguardia
Mercoledì, 15 Ottobre 2014I lavoratori avranno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale per presentare le istanze di accesso ai benefici della sesta salvaguardia.
Kamsin Cresce l'attesa per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge in materia di deroghe alla Riforma Fornero (disegno di legge 1558) prima che parta il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici. I lavoratori avranno 60 giorni di tempo per presentare le istanze di accesso attraverso modalità che saranno individuate con una Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ma in ogni caso un dato è certo. L'ombrello dello stato tutelerà altri 32.100 esodati. Il provvedimento è importante, il sesto a in meno di tre anni, perchè porta globalmente a 170 mila unità i tutelati, intrappolati nel «limbo» della mancanza di retribuzione e pensione dopo l'entrata in vigore della riforma dell'ex ministro Elsa Fornero.
Com'è noto, con il provvedimento il governo ha ulteriormente esteso il periodo utile alla maturazione dei parametri per accedere alle prestazioni previdenziali di 12 mesi, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016 (in tutto il balzo va da 36 a 48 mesi, rispetto a quanto precedentemente stabilito).
Nel perimetro ci sono cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterale); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; nonchè (ed è la vera novità della sesta salvaguardia) lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.
Qui il testo della sesta salvaguardia approvata in via definitiva dal Senato.
La partita, tuttavia, non è completamente chiusa, dato che la Commissione ha dato parere favorevole a un ordine del giorno, a prima firma di Pietro Ichino (Sc), affinché scatti un'indagine conoscitiva per accertare ulteriori casi meritevoli di tutela nell'ambito tuttavia dei soli lavoratori che abbiano stipulato accordi di incentivazione all'esodo entro il 2011. E, nel contempo, preme perché si faciliti il reinserimento nel mercato dei lavoratori «adulti».
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Esodati, così le regole per il pagamento della buonuscita
Domenica, 12 Ottobre 2014L'Inps sta inviando le lettere che autorizzano il pensionamento con i requisiti ante 2012 nei confronti di quei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito della legge 104/1992.
Kamsin L'Inps ha comunicato questa settimana di aver esaurito il plafond delle 2500 posizioni disponibili per la salvaguardia dei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito dei congedi e/o permessi per l'assistenza di un familiare con disabilità. L'ultimo lavoratore incluso nella graduatoria, formulata sulla base della data di maturazione di un diritto a pensione secondo la vecchia disciplina pensionistica, ha perfezionato il diritto entro il 31 Ottobre 2012.
L'Inps sta pertanto ultimando l'invio delle lettere di certificazione del diritto alla fruizione della salvaguardia in parola.
Per i dipendenti pubblici le regole per il pagamento dell'indennità di buonuscita risultano essere quelle indicate nella Circolare Inps 73/2014. E cioè nei casi di dimissioni volontarie (ipotesi prevalente perchè il lavoratore che ha ricevuto la lettera di salvaguardia in genere presenta le dimissioni dall'ente in cui lavora) il pagamento avverrà non prima di 24 mesi mentre nei casi di risoluzione da parte della pubblica amministrazione per raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni) i termini vengono accorciati a 12 mesi. Scaduti questi termini, l’istituto ha l'onere di porre in pagamento la prestazione entro 3 mesi (quindi il termine di pagamento è pari a 27 o 15 mesi) pena il pagamento degli interessi.
Per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro il pagamento sarà frazionato secondo quanto previsto dalla legge 147/2013. L'erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati e la seconda trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l'erogazione avverrà in tre rate con l'ultima rata pagata dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.
Si ritiene, peraltro, che i dipendenti che grazie alla salvaguardia riescano a conseguire un diritto a pensione entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila siano portati rispettivamente a 90mila e 150mila euro. Una precisazione sul punto da parte dell'Istituto nazionale di Previdenza sarebbe tuttavia utile a chiarire la vicenda.
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Esodati, Quinta salvaguardia: l'Inps avvia la liquidazione delle pensioni
Venerdì, 10 Ottobre 2014L'Inps sta avviando la liquidazione delle prestazioni pensionistiche in regime di salvaguardia in favore dei lavoratori beneficiari della quinta procedura di salvaguardia (cd. salvaguardia dei 17mila).
Kamsin L'istituto nazionale di previdenza con il messaggio interno numero 7450 del 6 Ottobre 2014 ha reso noto di aver avviato la liquidazione delle pensioni nelle gestioni private in favore dei lavoratori salvaguardati di cui all’articolo 1, comma 194 e ss., della legge 147/2013 (c.d. salvaguardia dei 17.000).
L'Inps comunica che il sistema di gestione del conto Unicarpe e le procedure di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate per consentire la liquidazione della pensione in favore dei lavoratori salvaguardati di cui all’articolo 1, comma 194 e ss., della legge 147/2013. La liquidazione in oggetto è ammessa per le pensioni dirette di categoria VO, VOS, VR, VRS, VOART, VOARTS, VOCOM, VOCOMS, VDAI, VOBANC, VGAS, VES, DZ, e fondi speciali di tipo “V” ET, EL, TT, VL, FS e VPT (ex-IPOST).
"Al momento è possibile la liquidazione delle pensioni in salvaguardia ex L.147 solo per le categorie di fondi che sono liquidate con la nuova procedura reingegnerizzata (EL, TT, VL ed ET per tutto il territorio nazionale, FS e PT per le sole sedi pilota di Milano, Torino, Trieste, Reggio Calabria e Bologna)". L'Inps raccomanda quindi "alle sedi che ancora utilizzano la procedura non reingegnerizzata per la liquidazione delle pensioni FS e PT di non procedere alla liquidazione di questa tipologia di pensioni".
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Esodati, per i lavoratori in mobilità le tutele crescono di un anno
Giovedì, 09 Ottobre 2014Saranno ammessi alla tutela anche i lavoratori che, attraverso la contribuzione volontaria, maturino i requisiti previdenziali entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità.
Kamsin I lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine della mobilità, i requisiti di pensionamento previgenti Dl 201/2011 potranno mantenere le vecchie regole pensionistiche nel limite di 5.500 unità. E' quanto prevede l'articolo 2, comma 1, lettera a) del nuovo disegno di legge in materia di esodati approvato la scorsa settimana da Palazzo Madama.
Per il profilo di tutela riguardante i lavoratori in mobilità pertanto la misura tutela da un lato chi ha raggiunto un diritto previdenziale, con la vecchia normativa, entro la fruzione dell'indennità di mobilità; dall'altro apre anche a chi riesca a perfezionare entro i 12 mesi dalla fine dell'indennità di mobilità un diritto a pensione. Ma in tal caso con alcuni limiti.
Possono attivare questa "estensione" infatti solo coloro che, facendosi autorizzare al versamento dei volontari, maturino il requisito contributivo entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità. In tal caso la legge precisa che il versamento potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Il versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità.
La precisazione sembra pertanto escludere dal beneficio coloro che non hanno raggiunto i requisiti anagrafici entro il termine dell'indennità di mobilità. Vale a dire che i lavoratori ammessi a maturare il diritto a pensione entro i 12 mesi dalla scadenza della mobilità sono coloro che:
1) si fanno autorizzare ai volontari per maturare il requisito contributivo delle 2080 settimane utili per ottenere la pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico. Ad esempio un lavoratore con 39 anni e 3 mesi di contributi al termine della mobilità potrà farsi autorizzare ai volontari per versare i rimanenti 9 mesi al fine di raggiungere 40 anni di contributi ed accedere alla salvaguardia;
2) si fanno autorizzare ai volontari per perfezionare il requisito minimo di 35 anni di contributi se alla scadenza della mobilità hanno già il requisito anagrafico (ossia 61 anni e 3 mesi di età). Ad esempio un lavoratore che ha 62 anni e 34 anni e mezzo di contributi alla scadenza della mobilità potrà versare 6 mesi di contributi per raggiungere i 35 anni e perfezionare il quorum 97,3 come richiesto dalla vecchia normativa per accedere alla pensione di anzianità con le cd. "quote".
Di conseguenza saranno esclusi dalla possibilità di maturare i requisiti previdenziali entro i 12 mesi successivi alla mobilità quei lavoratori che maturano i requisiti anagrafici dopo la scadenza della stessa. Ad esempio un lavoratore che alla fine della mobilità avrà 60 anni e 6 mesi di età e 36 di contributi e che maturerà i 61 anni e 3 mesi necessari alla pensione di anzianità con le quote nei successivi 12 mesi dal termine della mobilità non potrà accedere alla salvaguardia.
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Riforma Pensioni, la sesta salvaguardia esclude la scuola
Mercoledì, 08 Ottobre 2014Il disegno di legge in materia di sesta salvaguardia approvato la scorsa settimana in Senato non contiene benefici per il personale della scuola che si riconosce nel movimento"Quota 96". Il Provvedimento ancora atteso in Gazzetta Ufficiale.
Kamsin Il disegno di legge n. 1558, che estende in favore di ulteriori 32.100 soggetti le disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al trattamento pensionistico, diventerà legge dello Stato subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento i lavoratori interessati a partecipare avranno 60 giorni di tempo per presentare istanza di accesso ai benefici.
La legge prevede che la presentazione delle istanze ricalcherà quelle previste dal Dm 14 Febbraio 2014, quindi con la bipartizione Direzione Territoriale del Lavoro-Inps a seconda del profilo di tutela a cui appartiene il lavoratore. Sarà tuttavia opportuno attendere la pubblicazione di una Circolare Ministeriale che individuerà i modelli di domanda e l'articolazione delle competenze per evitare di incorrere in errori.
Per i suddetti lavoratori viene precisato comunque che il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore alla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale. Quindi chi avrebbe avuto, con le vecchie regole, una decorrenza anteriore alla data di pubblicazione in GU perderà le mensilità che si collocano anteriormente a questa data.
Tra i cinque profili di tutela, ammessi alla salvaguardia, la nuova legge consente a 1.800 lavoratori, sia pubblici che privati, di accedere al trattamento pensionistico facendo valere i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del Dl 201/2011 purché maturino la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 gennaio 2016 e a condizione che nel corso del 2011 risultavano in congedo o in permesso mensile per assistere un parente disabile in situazione di gravità. Viene pertanto esteso di un anno il termine ultimo di decorrenza previsto dall'articolo 11-bis del Dl 102/2013 sulla quarta salvaguardia (dal 6.1.2015 al 6.1.2016) per accedere al benefecio.
Si tratta questa di una estensione che potrà riguardare anche gli insegnanti e il personale Ata della scuola a condizione, naturalmente, che abbiano fruito dei congedi e/o dei permessi della legge 104/92 nel 2011 e che la finestra mobile si apra entro il 6 gennaio 2016 per l'appunto. Ma a parte questa novità il disegno di legge approvato non contiene ulteriori deroghe per il personale della scuola che si riconosce nel movimento Quota 96.
Per questi lavoratori una possibile (e parziale) soluzione della vicenda potrebbe essere nell'estensione al comparto pubblico delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 15-bis, lett-a) attualmente previste in favore dei lavoratori del settore privato. Tali disposizioni consentono ai soli lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano perfezionato la quota 96 entro il 31 dicembre 2012 (60 anni e 36 di contributi o 61 anni e 35 di contributi), di conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di una età anagrafica non inferiore a 64 anni.
Ebbene se questa normativa fosse estesa già con la prossima legge di stabilità (il Governo aveva presentato un emendamento in tal senso nel ddl di riforma della pa poi però stralciato sotto i rilievi del Ministero dell'Economia), i docenti con i requisiti in parola potrebbero uscire tra il 1° Settembre 2015 e il 1° Settembre 2017 (a seconda dell'anno in cui sarà perfezionato il requisito anagrafico dei 64 anni), con un anticipo comunque di un paio di anni circa rispetto ai requisiti post-Fornero.
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